Cassazione Penale, Ordinanza n. 04673/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso nel merito sulla responsabilità già affermata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/03/2025. Il ricorso articolava due motivi: il primo deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo di estorsione, con richiamo agli artt. 56 e 629 c.p.; il secondo censurava il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica ex art. 99 c.p., nonché il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza specifica correlazione con la motivazione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità quando la sentenza di merito è immune da vizi logici e giuridici.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto come tentativo; la Corte non esamina il merito della censura perché la ritiene generica e non specifica.
art. 629 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa errata qualificazione del fatto come estorsione tentata; il motivo è dichiarato generico.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione alla recidiva reiterata e specifica, oggetto di censura ritenuta generica e non proponibile come richiesta di nuova valutazione del fatto in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta generica e diretta a una rivalutazione del merito.
Cassa delle ammende
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello integra genericità e determina inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del fatto o proporre una ricostruzione alternativa dei dati probatori mediante criteri di merito diversi da quelli adottati dal giudice di appello, quando la motivazione sia logica e giuridicamente corretta.
- Le doglianze sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere sorrette da specifiche ragioni di diritto e di fatto; in difetto, sono inammissibili perché meramente assertive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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