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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Modello 770 - Compenso della società - Denuncia-querela di falso - Onere della prova - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa IRPEF sostenendo di non avere mai percepito il compenso indicato dalla società nel modello 770. A sostegno della contestazione ha presentato una denuncia-querela di falso, volta a negare la veridicità dell'attestazione relativa alla corresponsione del compenso. La questione centrale riguardava quindi la prova dell'effettiva percezione del reddito e, in particolare, la dimostrazione che la società avesse contabilizzato il compenso nel proprio conto economico.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. La denuncia-querela di falso presentata dal contribuente, confermando la mancata percezione del compenso, ha invalidato l'accertamento ai fini IRPEF. L'Amministrazione finanziaria, sulla quale gravava l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha dimostrato adeguatamente né l'effettiva corresponsione del compenso né la sua contabilizzazione nel conto economico della società che aveva emesso il modello 770. L'avviso di accertamento è stato pertanto annullato.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso esaminato, spettava all'Amministrazione dimostrare l'effettiva percezione del compenso e la fondatezza della conseguente pretesa IRPEF.

Massime di principio

  • L'indicazione di un compenso nel modello 770 non è necessariamente sufficiente, da sola, a dimostrare che il contribuente lo abbia effettivamente percepito, soprattutto quando tale circostanza sia specificamente contestata.
  • In caso di contestazione della percezione del reddito, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti, quali documentazione contabile, pagamenti, registrazioni nel conto economico o altri riscontri oggettivi.
  • L'onere della prova della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione per i fatti costitutivi dell'accertamento; il contribuente deve comunque documentare adeguatamente la propria contestazione.
  • Una denuncia-querela di falso o altra contestazione formalmente rilevante può indebolire il valore probatorio della documentazione fiscale, ma l'esito dipende dal suo contenuto e dagli ulteriori elementi acquisiti nel giudizio.
  • Quando manca la prova dell'effettiva disponibilità o percezione del compenso, l'accertamento IRPEF fondato esclusivamente su una dichiarazione del sostituto d'imposta può essere annullato.

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