Sentenza del 18/01/2018 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Modello 770 - Compenso della società - Denuncia-querela di falso - Onere della prova - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa IRPEF sostenendo di non avere mai percepito il compenso indicato dalla società nel modello 770. A sostegno della contestazione ha presentato una denuncia-querela di falso, volta a negare la veridicità dell'attestazione relativa alla corresponsione del compenso. La questione centrale riguardava quindi la prova dell'effettiva percezione del reddito e, in particolare, la dimostrazione che la società avesse contabilizzato il compenso nel proprio conto economico.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. La denuncia-querela di falso presentata dal contribuente, confermando la mancata percezione del compenso, ha invalidato l'accertamento ai fini IRPEF. L'Amministrazione finanziaria, sulla quale gravava l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha dimostrato adeguatamente né l'effettiva corresponsione del compenso né la sua contabilizzazione nel conto economico della società che aveva emesso il modello 770. L'avviso di accertamento è stato pertanto annullato.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso esaminato, spettava all'Amministrazione dimostrare l'effettiva percezione del compenso e la fondatezza della conseguente pretesa IRPEF.
Massime di principio
- L'indicazione di un compenso nel modello 770 non è necessariamente sufficiente, da sola, a dimostrare che il contribuente lo abbia effettivamente percepito, soprattutto quando tale circostanza sia specificamente contestata.
- In caso di contestazione della percezione del reddito, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti, quali documentazione contabile, pagamenti, registrazioni nel conto economico o altri riscontri oggettivi.
- L'onere della prova della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione per i fatti costitutivi dell'accertamento; il contribuente deve comunque documentare adeguatamente la propria contestazione.
- Una denuncia-querela di falso o altra contestazione formalmente rilevante può indebolire il valore probatorio della documentazione fiscale, ma l'esito dipende dal suo contenuto e dagli ulteriori elementi acquisiti nel giudizio.
- Quando manca la prova dell'effettiva disponibilità o percezione del compenso, l'accertamento IRPEF fondato esclusivamente su una dichiarazione del sostituto d'imposta può essere annullato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 18 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 21 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 22 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →