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Ordinanza

Ordinanza n. 15672/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4902/2023, pubblicata in data 13 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 15303/2021. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a..

Giustizia amministrativa202514970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4902/2023, che aveva riconosciuto differenze retributive per la corretta ricostruzione della carriera e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 8.273,53, oltre interessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4902/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla corretta ricostruzione della carriera, computando i periodi di servizio anteriori all’assunzione e applicando la clausola di salvaguardia del CCNL 2011, con esclusione dell’anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Il titolo aveva condannato il Ministero a corrispondere € 8.273,53 per differenze retributive maturate dall’anno scolastico 2007/2008 al 2020/2021, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo. Era inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso se dichiarare cessata la materia del contendere o improcedibile il ricorso. Il Ministero ha riferito di aver trasmesso il 9 ottobre 2024 il decreto autorizzativo di spesa alla Ragioneria territoriale e ha poi depositato, quasi contestualmente alla camera di consiglio, una comunicazione secondo cui la docente sarebbe stata liquidata con effetti sul cedolino di giugno 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Poiché il deposito tardivo non ha consentito un contraddittorio effettivo, il TAR ha ritenuto necessario salvaguardare il diritto di difesa della ricorrente e consentirle di controdedurre, in particolare sull’eventuale persistenza e attualità dell’interesse all’ottemperanza. Ha quindi rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026, senza statuire sulla domanda di ottemperanza, sull’eventuale pagamento integrale o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non è riportato nel provvedimento un passaggio interpretativo o applicativo autonomo della disposizione; essa è richiamata in relazione alla richiesta formulata dalla ricorrente.

    La ricorrente ha chiesto l’applicazione della misura prevista dalla norma, consistente nella fissazione di una somma per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; il TAR non si è pronunciato sulla richiesta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Non è riportato nel provvedimento un passaggio interpretativo o applicativo autonomo della disposizione; essa è menzionata nella richiesta del Ministero di dichiarare cessata la materia del contendere.

    Il Ministero ha invocato la norma chiedendo la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarata liquidazione delle somme; il TAR ha rinviato la decisione per consentire il contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione deposita tardivamente, in prossimità della camera di consiglio, documentazione diretta a dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato e chiede per tale ragione la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità, il giudice deve salvaguardare il diritto di difesa della parte ricorrente consentendole di controdedurre prima di decidere sull’interesse attuale all’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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