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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23165/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) intervenuta prescrizione del reato non rilevata dalla Corte d'appello, con contestazione della valutazione sulla decorrenza del termine prescrizionale e sulla rilevanza del rinvio del 14/09/2021; 2) errata applicazione dell'art. 216 L.F. e richiesta di riqualificazione del fatto in ipotesi di cui all'art. 2621 c.c., alla luce della mancata prova dell'inventario fisico a riscontro delle rimanenze; 3) mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente agli effetti penali ritenendo che il termine massimo di prescrizione (determinato in anni 12 e mesi 6, in base alla pena massima di anni 10 prevista per l'art. 216 L.F.) sia decorso il 21/09/2024, prima della sentenza di appello del 01/10/2024. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è invece dichiarato inammissibile quanto agli effetti civili: le statuizioni civili pronunciate in primo grado permangono, e i motivi dedotti in punto di riqualificazione/erronea applicazione dell'art. 216 L.F. sono ritenuti aspecifici e non idonei a incidere sugli effetti civili.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F. (legge fallimentare)

    Norma contestata per bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte l'ha considerata come fattispecie applicata e ha utilizzato la pena massima prevista (10 anni) per calcolare il termine massimo di prescrizione

  • art. 2621 c.c.

    Richiamato in sede di appello come possibile riqualificazione (falso in bilancio); la Corte però ha ritenuto le deduzioni al riguardo aspecifiche e non decisive

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo del termine prescrizionale in relazione alla pena applicabile

  • art. 161 cod. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 157 per la determinazione del termine massimo di prescrizione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato riguardo ai limiti di deduzione dei motivi di cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente di dedurre in cassazione, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile la doglianza in questi termini

  • art. 611 c.p.p. e d.lgs. 10/10/2022 n.150 (modifiche)

    Richiamato per le modalità di trattazione del ricorso (assenza di richiesta di trattazione orale e conclusioni scritte)

Massime di principio

  • La prescrizione può essere efficacemente dedotta in cassazione anche con un unico motivo e, se matura prima della pronuncia impugnata, deve essere dichiarata dal giudice della cassazione con annullamento degli effetti penali senza rinvio.
  • Per calcolare il termine di prescrizione quando vi è condanna, si deve fare riferimento alla pena edittale massima prevista dalla norma applicata (artt. 157 e 161 cod. pen.); ciò determina il termine massimo prescrizionale applicabile.
  • I rinvii d'udienza disposti per esigenze istruttorie (es. escussione di consulenti tecnici) non sono automaticamente qualificabili come rinvii 'per istanza difensiva' e pertanto, a determinate condizioni, non sempre sospendono la decorrenza della prescrizione.
  • Le deduzioni generiche o aspecifiche in tema di riqualificazione giuridica del fatto (es. richiesta di qualificazione come falso in bilancio) non sono idonee a incidere sugli effetti penali o civili se non specificamente corroborate da una motivazione che metta in discussione le risultanze probatorie dei gradi di merito.
  • La declaratoria di prescrizione estingue gli effetti penali ma non elimina automaticamente le statuizioni civili già pronunciate, salvo che la prescrizione sia maturata nel primo grado e siano diverse condizioni procedurali; per incidere sugli effetti civili occorrono deduzioni specifiche e non generiche.

Testo integrale

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