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Ordinanza

Ordinanza n. 359/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione n. 376/2021/S/EEL, adottata dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”) in data 14 settembre 2021 e notificata in data 20 settembre 2021 e avente a oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”; - e di tutti gli altri atti presupposti conseguenti e comunque connessi, anche se ignoti, ivi compresa la determinazione DSAI/88/2017/EEL di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di Illumia S.p.A. in data 1° dicembre 2017, la nota dell'Autorità prot. 21371 del 14 maggio 2021, contenente “Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/88/2017/EE”.

Giustizia amministrativa202102106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui ARERA le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli atti presupposti, inclusi l'avvio del procedimento sanzionatorio e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Poiché la vicenda risale al 2021, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione nel merito, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e su eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini dell'interesse e dell'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia e indicare eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie; ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli atti sopravvenuti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 13 maggio 2026 tramite PAT. Il giudice ha avvertito che l'inerzia, in particolare della parte ricorrente rispetto alla dichiarazione di interesse, potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale e dei comportamenti delle parti ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire elemento implicito ma inequivoco di disinteresse attuale e consentire la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo, in una controversia risalente, richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione della causa, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di possibili sopravvenienze rilevanti per l'interesse o per l'esito del giudizio, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti sia alla verifica dell'attualità dell'interesse alla decisione sia all'acquisizione di chiarimenti documentati dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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