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Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposta di Registro - Divisione ereditaria - Base imponibile - Determinazione Imposta di Registro - Divisione ereditaria - Solidarietà passiva degli eredi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata secondo i principi indicati: il valore dell'asse ereditario netto determinato nella sentenza costituisce la base imponibile e tutti i coeredi rispondono in solido dell'imposta di registro liquidata. Ciascun coerede può quindi essere richiesto del pagamento dell'intero importo, salva la possibilità di rivalersi internamente sugli altri coeredi in proporzione alle rispettive quote.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione dell'imposta di registro dovuta in relazione a una divisione ereditaria giudiziale. In particolare, era contestata la base imponibile e l'estensione della responsabilità dei coeredi per il pagamento dell'imposta. È stato affermato che la base imponibile deve essere calcolata sul valore netto dell'asse ereditario risultante dalla sentenza di divisione e che tutti i coeredi sono obbligati solidalmente per l'intero tributo, senza che rilevi la quota di beni concretamente assegnata a ciascuno.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti e alle sentenze di divisione ereditaria

    Per una divisione ereditaria, l'imposta di registro viene determinata assumendo come base imponibile il valore netto dell'asse ereditario risultante dalla pronuncia giudiziale di divisione.

  • Principio di solidarietà passiva degli eredi per l'imposta di registro

    Quando la successione mortis causa è seguita da una divisione ereditaria giudiziale, tutti i coeredi diventano obbligati solidalmente per il pagamento dell'imposta di registro. L'Amministrazione può chiedere l'intero importo a uno solo di essi, indipendentemente dalla quota assegnata, restando salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.

Massime di principio

  • Nelle divisioni ereditarie giudiziali, la base imponibile dell'imposta di registro va individuata sulla base del valore netto dell'intero asse ereditario accertato nella sentenza, non esclusivamente sul valore dei beni attribuiti al singolo coerede.
  • La solidarietà tributaria consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'intero debito a ciascun coerede, anche se la sua quota di eredità o di assegnazione è inferiore.
  • Il pagamento integrale effettuato da un coerede non elimina i rapporti interni di ripartizione: chi ha pagato più della propria parte può agire per ottenere il rimborso proporzionale dagli altri coeredi.
  • Per valutare correttamente il rischio fiscale in una divisione ereditaria, ogni coerede deve considerare non soltanto il valore dei beni ricevuti, ma l'intera imposta liquidabile sull'asse ereditario netto.

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