Sentenza del 07/02/2019 n. 3605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, che aveva ritenuto valida la domanda di condono presentata dalla società ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, disponendo l'iscrizione a ruolo soltanto delle rate non versate e delle relative sanzioni. Il ricorso denunciava, da un lato, omessa o insufficiente motivazione sulla persistente efficacia del condono nonostante il pagamento solo parziale e, dall'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. La Corte ha ritenuto che il pagamento parziale dei ratei comporti la decadenza integrale dal beneficio. Per l'IVA, inoltre, la norma sul condono deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto unionale, in quanto la rinuncia alla riscossione di imposta e sanzioni compromette il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. È stata quindi esclusa l'efficacia del condono in presenza del pagamento non integrale delle somme dovute. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.200 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La disposizione disciplina il condono relativo ai ritardati o omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni.
Il beneficio ha natura clemenziale e si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini previsti. Il pagamento parziale determina la decadenza dall'intero beneficio; non è possibile applicare analogicamente le regole più favorevoli previste per altri tipi di condono.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8
Le diverse forme di definizione agevolata previste da tali disposizioni non possono essere utilizzate per estendere all'art. 9-bis la regola secondo cui il condono resterebbe efficace anche in caso di adempimento non integrale.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 16
Anche queste disposizioni prevedono discipline specifiche per altre ipotesi di condono; le relative regole non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis, poiché le norme di condono sono soggette a interpretazione stretta.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
La disciplina unionale impedisce condoni che comportino la rinuncia generalizzata alla riscossione di IVA e delle relative sanzioni, poiché ciò può pregiudicare l'armonizzazione dell'imposta e l'efficacia dissuasiva delle sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono le disposizioni processuali invocate dall'Agenzia per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le norme di condono, essendo eccezionali e derogatorie, devono essere interpretate restrittivamente: non si possono estendere a una fattispecie le condizioni di favore previste per un'altra.
- Quando una specifica disciplina di condono richiede il pagamento integrale entro termini determinati, il versamento parziale normalmente non conserva una parte del beneficio, ma comporta la decadenza dall'intera definizione agevolata.
- Per l'IVA, i condoni che riducono o escludono la riscossione dell'imposta o delle sanzioni possono essere disapplicati se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
- La validità iniziale o il mancato annullamento di un diniego di condono non sostituiscono l'adempimento sostanziale richiesto dalla legge: il contribuente deve comunque provare il pagamento completo e tempestivo.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra il tipo specifico di condono applicato, le imposte interessate, l'eventuale pagamento integrale e le regole espressamente previste dalla singola norma.
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