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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10101/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da cartelle esattoriali emesse per omesso versamento di contributi e relative sanzioni, riferite al periodo agosto 2008-giugno 2009, contestate in relazione alla fruizione di sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223/1991 per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L'accertamento ispettivo aveva ritenuto che l'assunzione fosse avvenuta in un contesto di collegamento/controllo tra la società assumente e l'impresa che aveva collocato in mobilità i lavoratori. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo necessaria la prova di una commistione sostanzialmente fraudolenta nelle gestioni societarie; la Corte d'appello, riformando, aveva invece escluso il beneficio poiché risultavano elementi di collegamento societario e di unico centro decisionale tra le società coinvolte e il consorzio di riferimento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 e dell'art. 2359 c.c., sostenendo che la norma richiederebbe una operazione fraudolenta o comunque una prova più rigorosa del collegamento; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, precisando che il beneficio contributivo è escluso non solo in presenza di operazioni fraudolente, ma anche quando l'assunzione dei lavoratori provenienti dalle liste di mobilità avvenga tra imprese sostanzialmente collegate o controllate, o riconducibili a un unico centro decisionale, con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti fattuali di collegamento/controllo. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione: la sentenza impugnata era ampia, logica, coerente e non apparente, sicché non era denunciabile alcuna violazione del 'minimo costituzionale' della motivazione. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata attività difensiva dell'ente intimato; è stato però dichiarato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4-bis, legge n. 223/1991

    I diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

    La disposizione non è letta come norma eccezionale limitata a operazioni fraudolente; essa esprime la ratio del beneficio, che presuppone una reale novità occupazionale. Il diritto allo sgravio è escluso quando l'assunzione dei lavoratori avvenga tra imprese riconducibili a un comune assetto proprietario o a rapporti di collegamento/controllo, anche fattuali e non solo nei termini tipizzati dall'art. 2359 c.c.

  • art. 2359 c.c.

    Il richiamo al collegamento o controllo non si esaurisce nelle ipotesi tipiche del codice civile; la Corte valorizza una lettura sostanziale, idonea a ricomprendere rapporti fattuali di comune gestione o coordinamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibilmente diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione è escluso quando la decisione di merito sia sorretta da un apparato argomentativo chiaro, coerente e comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, incoerente in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la mera critica alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, che non è violato dalla sola insufficienza o dalla diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il beneficio contributivo previsto per l'assunzione di lavoratori collocati in mobilità è escluso quando l'operazione occupazionale non realizzi un effettivo incremento dell'occupazione ma si inserisca in una ristrutturazione tra imprese sostanzialmente riconducibili a un medesimo centro di interessi.
  • Ai fini dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, il concetto di collegamento o controllo va inteso in senso sostanziale e non meramente formale: rilevano sia gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sia i rapporti fattuali di coordinamento e comune agire sul mercato, anche oltre le ipotesi tipiche dell'art. 2359 c.c.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia una violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova lettura delle prove e dei fatti, la censura è destinata al rigetto perché sollecita un riesame del merito precluso in sede di legittimità.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se la motivazione manca, è apparente, è irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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