Ordinanza n. 2368/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di rigetto prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026, relativo alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente nell’ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto di cui al d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e alla d.d. 12 aprile 2022 n. 155, pratica IN2261/2022, con cui l’amministrazione ha disposto il rigetto dell’istanza di ammissione al contributo; B) del preavviso di rigetto prot. n. 3568/2025 del 14 luglio 2025, adottato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; C) della relazione integrativa di Rete Autostrade Mediterranee s.p.a. del 24 febbraio 2026; nonché, ove ritenuto necessario, D) della lex specialis di cui al d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e alla d.d. 12 aprile 2022 n. 155 nella parte in cui fossero interpretate nel senso di determinare l’automatica inammissibilità delle domande presentate nei successivi periodi di incentivazione in caso di mancata rendicontazione di una precedente prenotazione ed in particolare degli artt. 3, comma 6, 4 e 10, della d.d. n. 155/2022; E) dei verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, richiamati nel provvedimento di rigetto e posti a fondamento della decisione amministrativa; F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori e le determinazioni eventualmente adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o Rete Autostrade Mediterranee s.p.a. nell’ambito della procedura di incentivazione di cui al d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e alla d.d. 12 aprile 2022 n. 155, nella parte in cui incidono negativamente sulla posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di ammissione a un contributo per investimenti nel settore dell’autotrasporto, connesso preavviso di rigetto, atti istruttori e lex specialis della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente e gestore della procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di contributo presentata nell’ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, nonché il precedente preavviso di rigetto, la relazione integrativa del soggetto gestore, i verbali della Commissione e, ove necessario, la disciplina della procedura. La ricorrente ha contestato l’interpretazione degli artt. 3, comma 6, 4 e 10 della d.d. n. 155/2022, sostenendo che la mancata rendicontazione di una precedente prenotazione non avrebbe dovuto determinare l’automatica inammissibilità della domanda presentata in un successivo periodo di incentivazione. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il giudizio è stato instaurato nei confronti dei soggetti istituzionali coinvolti nella procedura e di altri operatori ammessi al contributo, non costituiti, nei confronti dei quali il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di delibazione sommaria ha ritenuto che le censure non facessero emergere profili di evidente illegittimità degli atti impugnati, valorizzando il contenuto dispositivo dell’art. 3, comma 6, della d.d. n. 155/2022 e la sua formulazione letterale. Il Collegio ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva svolto una specifica censura contro tale previsione, ma ne aveva proposto un’interpretazione che il giudice non ha ritenuto prima facie condivisibile. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato aveva natura meramente economica e risultava integralmente ristorabile. L’ordinanza non definisce il merito della controversia. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati e ammessi al contributo, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali del Ministero e di Rete Autostrade Mediterranee s.p.a., entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con successivo deposito della prova dell’adempimento entro venti giorni. Ha posto a carico della ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato.
art. 3, comma 6, d.d. 12 aprile 2022 n. 155
La sua formulazione letterale è stata ritenuta, in sede cautelare, idonea a non far emergere un’immediata illegittimità degli atti e non è stata oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.
d.m. 18 novembre 2021 n. 459
Costituisce, insieme alla d.d. n. 155/2022, la disciplina della procedura di incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’assenza di profili di illegittimità immediatamente evidenti, valutata anche alla luce del tenore letterale della disciplina applicabile, può condurre al rigetto della domanda di sospensione senza anticipare la decisione sul merito.
- Il ricorrente che contesta gli effetti applicativi di una specifica disposizione della lex specialis deve rivolgere contro tale disposizione una censura puntuale; la mera proposta di un’interpretazione alternativa può non essere sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare il fumus boni iuris.
- Il pregiudizio avente natura esclusivamente economica, quando risulti integralmente risarcibile, non integra di regola il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare.
- Quando l’esito del giudizio può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti ammessi al medesimo contributo, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notificazione per pubblici proclami, fissando termini perentori il cui mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
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