Cassazione Civile, Ordinanza n. 01357/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società, dopo un tentativo infruttuoso di composizione negoziata della crisi, aveva chiesto l'omologazione di un concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Roma aveva rigettato il reclamo, ritenendo decisivo, tra l'altro, l'elevato credito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto all'offerta formulata e la mancata previa attivazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) nullità del decreto per motivazione inesistente o apparente, perché la Corte d'Appello si sarebbe limitata a un rinvio alla decisione di primo grado senza esaminare i motivi di reclamo; (2) violazione dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 e dell'art. 25-sexies CCII per asserita erronea formazione delle classi e mancato rispetto dell'ordine dei privilegi; (3) violazione dell'art. 25-sexies CCII, sostenendo che nel concordato semplificato non è richiesta una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari né l'intervento dell'asseveratore, e che il passivo poteva essere variato senza invalidare la proposta; (4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'avvenuta attivazione diligente della procedura di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, poi non praticabile per ragioni oggettive. La ricorrente ha inoltre contestato che nel concordato semplificato vi sia un divieto di falcidia dei crediti erariali o un obbligo di proporre la transazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente apparente e inidonea la motivazione del decreto della Corte d'Appello, che non aveva riassunto il contenuto della proposta, non aveva riportato le osservazioni del Tribunale né le censure del reclamo e si era limitata ad affermazioni apodittiche sul credito erariale e sull'insufficienza dell'offerta. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25-sexies d.lgs. 14/2019
Nel concordato semplificato il controllo giudiziale deve essere esercitato sul modello legale applicabile, ma la decisione di merito deve essere sorretta da motivazione effettiva e controllabile; il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla coerenza del piano e sul trattamento dei crediti fiscali.
artt. 57 e 63 CCII
Richiamati dalla Corte d'appello come strumenti di ristrutturazione del debito tributario non previamente esperiti; la Cassazione non entra nel merito della questione perché assorbe i motivi restanti.
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
Invocato dalla ricorrente per contestare la censura relativa alla formazione delle classi e al rispetto dei privilegi; la Cassazione non si pronuncia sul punto perché assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e non apparente; il rinvio per relationem è ammissibile solo se consente il controllo del ragionamento decisorio e se il giudice dia conto di avere valutato criticamente il provvedimento richiamato e le censure proposte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Rileva come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato quale parametro del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a una decisione motivata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; non esaminato nel merito perché assorbito.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice del gravame rende possibile il controllo logico-giuridico della decisione, dando conto sia del contenuto essenziale della pronuncia richiamata sia delle censure mosse dalla parte.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il provvedimento non espone, neppure sinteticamente, gli elementi essenziali del ragionamento decisorio o si limita ad affermazioni apodittiche che non consentono di comprendere perché le doglianze siano state respinte.
- Nel giudizio di omologazione di un concordato semplificato, il giudice deve confrontarsi con la struttura concreta della proposta e con le critiche formulate nel reclamo; il mero richiamo alla decisione di primo grado non basta se non consente di verificare la correttezza del percorso argomentativo.
- Quando viene accolto un motivo relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, gli ulteriori motivi che investono il merito della decisione possono restare assorbiti e non essere esaminati dalla Corte di cassazione.
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