Ordinanza n. 16451/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare presidenziale inaudita altera parte e/o collegiale, 1. del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito recante il contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui: a) determina il contingente regionale per la Lombardia in 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, senza reintegrare il residuo di 98 posti non restituiti dall'a.s. 2024/2025; b) esclude dall'ambito soggettivo dei beneficiari degli accantonamenti i candidati idonei integrati nelle graduatorie divenute permanenti ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 30 dicembre 2025, n. 207; c) disattende l’impegno dell’Amministrazione volto ad accantonare i posti pre mobilità ad esclusivo beneficio dei cc.dd ordinaristi; d) non include la ricorrente nel novero dei vincitori assunti nell’a.s. 2026/2027 nonché nei limiti del suo recepimento ed effetto applicativo nella Regione Lombardia; 2. degli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, dando attuazione al medesimo, hanno determinato il contingente regionale utile e disposto le conseguenti operazioni di immissione in ruolo senza includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo per l'a.s. 2026/2027; 3. del Decreto USR per la Lombardia prot. n. 1623 del 21 agosto 2026, recante le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui assegna al concorso ordinario DDG n. 2788/2023 soli 72 posti e omette di includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo; 4. del Decreto USR per la Lombardia n. 1210 del 15 luglio 2026, recante gli incarichi dirigenziali e la mobilità interregionale per l'a.s. 2026/2027, nella parte in cui ha consentito n. 6 ingressi in mobilità interregionale a Milano (e ulteriori ingressi nelle altre province lombarde) in violazione della clausola di salvaguardia a favore della graduatoria ordinaria e degli accantonamenti pre-mobilità; 5. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti ministeriali e regionali di quantificazione dei posti vacanti e disponibili, gli atti di gestione delle rinunce e delle surroghe nella graduatoria regionale Lombardia, nonché gli atti che abbiano recepito un'interpretazione restrittiva della nozione di "contingente regionale dei posti del concorso ordinario"; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente, in quanto vincitrice di concorso per scorrimento/surroga inclusa nei contingenti già autorizzati dai decreti assunzionali del triennio 2024-2026, ad essere immessa nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lombardia dall'a.s. 2026/2027 e con decorrenza giuridica retroattiva all'a.s. 2025/2026 o, in subordine, all'a.s. in cui avrebbe dovuto essere assunta secondo il corretto computo del contingente spettante; e in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da mancata o ritardata immissione in ruolo, comprensivo delle differenze retributive, degli effetti previdenziali e contributivi, della perdita di anzianità di servizio dirigenziale e del danno non patrimoniale da perdita di chance di avvicinamento ai figli minori, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'assunzione avrebbe dovuto essere disposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di determinazione del contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 e atti dell'USR Lombardia relativi alla quantificazione dei posti, alla mobilità interregionale e alle immissioni in ruolo, inclusi i decreti del 15 luglio e del 21 agosto 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il contingente assunzionale per l'a.s. 2026/2027 e i conseguenti atti ministeriali e regionali, contestando, per la Lombardia, l'assegnazione di soli 72 posti al concorso ordinario DDG n. 2788/2023 senza recuperare 98 posti residui non restituiti nell'a.s. 2024/2025; l'esclusione dagli accantonamenti dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie rese permanenti dalla legge n. 207/2025; la violazione dell'impegno a riservare i posti disponibili prima della mobilità a favore degli ordinaristi; e la mancata inclusione della ricorrente nelle assunzioni dell'a.s. 2026/2027. Ha inoltre censurato gli ingressi in mobilità interregionale autorizzati in Lombardia, assumendoli incompatibili con la clausola di salvaguardia e con gli accantonamenti pre-mobilità. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'immissione in ruolo dal 2026/2027 con decorrenza giuridica retroattiva dal 2025/2026 o dall'anno in cui avrebbe dovuto essere assunta, e, in subordine, il risarcimento dei danni da mancata o ritardata assunzione, incluse differenze retributive, conseguenze previdenziali e contributive, perdita di anzianità e danno non patrimoniale. In questa ordinanza il TAR non ha esaminato tali censure nel merito: ha disposto l'integrazione del contraddittorio verso tutti i controinteressati e ha rilevato d'ufficio dubbi di giurisdizione del giudice amministrativo, limitatamente agli atti regionali relativi alla fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né le domande di annullamento, accertamento e risarcimento. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e da documentare con deposito entro i successivi 5 giorni; entrambi i termini sono perentori e fissati a pena di improcedibilità. Ha inoltre sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., i dubbi sulla giurisdizione amministrativa relativamente ai provvedimenti indicati ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso, in quanto riguardanti assunzioni e immissioni in ruolo, assegnando 30 giorni per il deposito di memorie. La decisione sulla giurisdizione e sulla fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026, con ogni statuizione sul rito impregiudicata.
Norme richiamate
Ritenuto di sottoporre sin d’ora la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie sul punto.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di rito suscettibile di incidere sull'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando loro un termine per presentare memorie.
Massime di principio
- Prima di decidere una questione di rito rilevata d'ufficio che può incidere sull'ammissibilità del ricorso, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per le loro osservazioni.
- Quando è necessaria l'integrazione del contraddittorio verso una pluralità di controinteressati, il giudice può disporre la notificazione per pubblici proclami e fissare termini perentori per la notificazione e il deposito della relativa prova, a pena di improcedibilità.
Come è indicizzato
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