Ordinanza n. 7595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per il reclamo avverso gli atti adottati da commissario ad acta nominato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato sul diritto all’indennità di aerosoccorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno reclamato contro gli atti adottati dal commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato che aveva riconosciuto al de cuius il diritto all’indennità di aerosoccorso, senza liquidare le somme dovute. Hanno contestato che fosse provato il pagamento di euro 17.398,58 lordi per il periodo marzo 1994-aprile 1998 e hanno sostenuto che tale pagamento fosse comunque coperto dal giudicato. Hanno inoltre contestato l’importo residuo riconosciuto dall’amministrazione, pari a euro 85.802,50 per il periodo aprile 1983-marzo 1994, rispetto al conteggio di parte di euro 126.982,37 lordi; hanno censurato il calcolo degli interessi e l’applicazione della ritenuta alla fonte, sostenendo che le somme dovessero essere assoggettate a tassazione separata e che gli interessi andassero calcolati al lordo delle ritenute. Hanno chiesto la nomina di un verificatore per determinare il credito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il reclamo e la richiesta di nomina del verificatore. Ha ritenuto che le sentenze passate in giudicato avessero accertato esclusivamente l’an debeatur, mentre la quantificazione del credito, i criteri di calcolo e il trattamento fiscale appartengono alla successiva attività dell’amministrazione e non sono coperti dal giudicato. Quanto ai ratei di euro 17.398,58, il Ministero ha documentato il pagamento mediante ordinativi del 14 maggio e del 2 agosto 2004, corredati da scheda d’imputazione e prospetti analitici, con annotazione dell’esecuzione e corrispondente numero di registro-giornale. Gli eredi si sono limitati a contestarne l’idoneità senza fornire elementi concreti contrari. L’eventuale violazione del limite ai pagamenti in contanti non esclude l’avvenuto pagamento né la sua efficacia estintiva: gli ordini non precisano lo strumento utilizzato, la disciplina consentiva il trasferimento tramite intermediari e l’eventuale inosservanza comportava una sanzione per chi aveva eseguito il trasferimento, senza incidere sull’estinzione del debito. Il pagamento, effettuato in esecuzione della stessa statuizione giudiziale, deve essere detratto per evitare una duplicazione del pagamento; il legittimo affidamento non impedisce l’effetto estintivo legale. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, l. 23 marzo 1983, n. 78
Il giudicato in questione ha accertato il diritto del de cuius, signor-OMISSIS- al pagamento dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9, comma 2, l. 23 marzo 1983 n. 78 senza procedere alla liquidazione delle somme dovute.
La disposizione fonda il diritto all’indennità riconosciuto dal giudicato, che nel caso concreto ha accertato l’an debeatur senza liquidare il quantum.
art. 1 d.l. n. 143 del 1991
gli ordini sono rivolti al cassiere e non precisano lo strumento utilizzato; la stessa norma richiamata consente il trasferimento per il tramite di intermediari abilitati; quand’anche si ammettesse il pagamento in contanti, l’inosservanza del limite espone chi ha eseguito il trasferimento a una sanzione amministrativa (art. 5 d.l. cit.) e non incide sull’esistenza del pagamento né sulla sua efficacia estintiva.
La disciplina del limite ai pagamenti in contanti ammetteva il trasferimento tramite intermediari; l’eventuale inosservanza del limite non elimina l’esistenza né l’efficacia estintiva del pagamento.
art. 5 d.l. n. 143 del 1991
quand’anche si ammettesse il pagamento in contanti, l’inosservanza del limite espone chi ha eseguito il trasferimento a una sanzione amministrativa (art. 5 d.l. cit.) e non incide sull’esistenza del pagamento né sulla sua efficacia estintiva.
La violazione del limite di trasferimento in contanti comporta la sanzione amministrativa per chi ha eseguito il trasferimento, ma non invalida il pagamento e non ne esclude l’effetto estintivo.
art. 320 c.c.
l’importo relativo al restante periodo, da aprile 1983 al marzo 1994, complessivamente pari ad euro 85.802,50, inclusi interessi e rivalutazione, verrà corrisposto agli eredi entro il primo mese utile successivo alla ricezione dei documenti richiesti (tra cui, l’autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere capitali ex art. 320 e 374 c.c.).
La norma è richiamata per l’autorizzazione del giudice tutelare richiesta per la riscossione di capitali da parte dei soggetti sottoposti a responsabilità genitoriale; il provvedimento non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
art. 374 c.c.
l’importo relativo al restante periodo, da aprile 1983 al marzo 1994, complessivamente pari ad euro 85.802,50, inclusi interessi e rivalutazione, verrà corrisposto agli eredi entro il primo mese utile successivo alla ricezione dei documenti richiesti (tra cui, l’autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere capitali ex art. 320 e 374 c.c.).
La norma è richiamata tra le disposizioni in base alle quali è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare per riscuotere capitali; non è oggetto di un’autonoma interpretazione decisoria.
Massime di principio
- Quando il giudicato riconosce il diritto a una prestazione pecuniaria limitandosi all’an debeatur e senza liquidare il quantum, le contestazioni sull’ammontare, sui criteri di quantificazione e sul trattamento fiscale riguardano la successiva determinazione amministrativa e non sono, in quanto tali, precluse dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento documentato di una parte del credito riconosciuto dal giudicato deve essere considerato ai fini dell’esecuzione, anche se effettuato in precedenza in esecuzione della medesima statuizione; il giudicato non impone la duplicazione di somme già corrisposte.
- Ordinativi di pagamento corredati da documentazione contabile analitica e dall’annotazione dell’avvenuta esecuzione possono provare il pagamento; una contestazione meramente assertiva della loro idoneità probatoria, priva di elementi concreti contrari, non è sufficiente a infirmarne il contenuto.
- L’eventuale inosservanza delle regole sul limite ai trasferimenti in contanti, ove sanzionata nei confronti di chi ha eseguito il trasferimento, non esclude di per sé l’esistenza del pagamento né la sua efficacia estintiva.
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