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Ordinanza

Ordinanza n. 16454/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202608931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di determinazione del contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 e atti regionali di riparto e immissione in ruolo in Lombardia, nella parte in cui assegnano 72 posti al concorso ordinario e non includono il ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, vincitore del concorso ordinario per dirigenti scolastici DDG n. 2788/2023, ha impugnato il decreto ministeriale che ha determinato in 72 posti il contingente lombardo destinato alla graduatoria ordinaria per l'a.s. 2026/2027 e i conseguenti atti regionali di immissione in ruolo. Ha dedotto che non sarebbe stato reintegrato il residuo di 98 posti non restituiti nell'a.s. 2024/2025 e che sarebbe stato disatteso l'impegno dell'Amministrazione ad accantonare i posti pre-mobilità a favore dei candidati del concorso ordinario. Ha contestato inoltre la propria mancata inclusione tra gli assunti, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'immissione in ruolo dal 2026/2027 con decorrenza giuridica retroattiva dal 2025/2026 o dall'anno in cui avrebbe dovuto essere assunto e, in subordine, il risarcimento dei danni da mancata o ritardata assunzione, comprese differenze retributive, effetti previdenziali e contributivi e perdita di anzianità. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura. In sede cautelare il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sulla giurisdizione amministrativa rispetto agli atti regionali di attuazione e immissione in ruolo, ritenuti attinenti alla fase delle assunzioni.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della prova nei successivi 5 giorni; ha precisato che entrambi i termini sono perentori e la loro inosservanza comporta improcedibilità. Ha inoltre sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio circa la giurisdizione sulle impugnazioni degli atti regionali indicati ai punti 2-5 del ricorso, concernenti la fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo, assegnando 30 giorni per memorie. La decisione sulla questione di giurisdizione è rimasta impregiudicata; la fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di sottoporre sin d’ora la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie sul punto;

    La questione di giurisdizione rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, cui va assegnato un termine per presentare memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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