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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44296/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in due distinte sentenze: 1) sentenza del 6/05/2015 (irrev. 21/12/2017) per cui era stata concessa la sospensione; 2) sentenza del 22/07/2016 (irrev. 13/09/2016). La richiesta si fondava sul fatto che il Caricola era stato condannato con sentenza del 30/05/2023 (irrev. 07/03/2024) per reati commessi il 31/12/2021 (quindi entro il quinquennio rispetto alla prima sospensione), circostanza che integra la causa di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1) c.p.; inoltre, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) c.p., la revoca della prima sospensione e la cumulazione delle pene facevano superare i limiti dell'art. 163 c.p., imponendo la revoca anche della seconda sospensione. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione relativa alla sentenza del 6/05/2015 ma aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta relativa alla sentenza del 22/07/2016 perché, in precedenza (18/11/2022), aveva dichiarato estinto il reato relativo alla seconda sentenza ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale; ha ritenuto che la dichiarazione di estinzione operata dal giudice dell'esecuzione abbia stabilità relativa e non osti all'esame e all'eventuale revoca del beneficio ex art. 168 c.p. La Corte ha affermato il principio per cui la revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e i suoi effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione di revoca (commiss. del nuovo reato). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta di revoca relativa alla sentenza del 22/07/2016 e ha rinviato al giudice dell'esecuzione perché riesamini la richiesta nella piena libertà di valutazione.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Base procedurale per l'istanza del Procuratore Generale al giudice dell'esecuzione per chiedere la revoca della sospensione condizionale.

  • art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1)

    Stabilisce la revoca di diritto della sospensione condizionale quando il condannato commetta, nei termini previsti, un delitto per il quale sia inflitta pena detentiva; la Corte conferma che la revoca ha natura dichiarativa e i suoi effetti retroagiscono al momento della commissione del nuovo reato.

  • art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2)

    Prevede la revoca della sospensione quando intervenga una successiva condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata con la pena sospesa, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p.; obbligo di valutare il cumulo e l'eventuale revoca anche se già intervenuta una declaratoria di estinzione.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena per il cumulo ai fini dell'applicabilità di benefici; il superamento di tali limiti può determinare la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168.

  • art. 167 cod. pen.

    Prevede l'estinzione della pena e degli effetti penali principali se decorso il periodo di sospensione senza cause di revoca; la Corte osserva però che l'effetto estintivo è suscettibile di essere superato dalla successiva ricostituzione della situazione che legittima la revoca.

  • art. 445 cod. proc. pen., comma 2

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato quando decorso il termine; la Corte precisa che tale declaratoria ha stabilità relativa ("giudicato debole") e non impedisce l'accertamento successivo che porti alla revoca della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal giudice dell'esecuzione ha carattere di stabilità relativa e può essere superata se emergono fatti nuovi o elementi non considerati che giustificano la revoca della sospensione condizionale.
  • La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 c.p. ha natura dichiarativa: i suoi effetti sostanziali retroagiscono al momento in cui si è verificata la condizione di revoca (es. commissione del nuovo reato), indipendentemente dalla data della pronuncia che la accerta.
  • Quando la successiva condanna riguarda un reato anteriormente commesso e la pena cumulata supera i limiti dell'art. 163 c.p., scatta la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2), anche se in precedenza il reato è stato dichiarato estinto in sede esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione, anche se ha già dichiarato l'estinzione, deve comunque esaminare richieste di revoca fondate su elementi sopravvenuti o su accertamenti che dimostrino la sussistenza di cause di revoca obbligatorie.
  • Nella valutazione di casi analoghi è essenziale ricostruire con precisione la cronologia dei fatti e delle irrevocabilità delle pronunce, per verificare se e quando si è verificata la condizione di revoca e se il provvedimento esecutivo di estinzione può essere riconsiderato.

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