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Risoluzione

Risoluzione n. 43 del 27/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista per sussidi tecnici e informatici destinati ai soggetti portatori di handicap non si applica ai servizi di telecomunicazione, compresi i servizi flat e quelli di telefonia, dati, internet e connessi. Il beneficio riguarda solo cessioni e importazioni di beni fisici, non prestazioni di servizi.

IVA al 4% per servizi di telecomunicazione a soggetti portatori di handicap

Aliquota IVA per servizi di telecomunicazione a favore di soggetti portatori di handicap

La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4% ai servizi di telecomunicazione resi a soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992. L’Amministrazione finanziaria esclude l’estensione del beneficio ai servizi telefonici e internet, anche se funzionali all’integrazione della persona disabile.

Quesito presentato dalla società istante

La società istante svolge attività di progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni. Riferisce che diversi soggetti portatori di handicap chiedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per i servizi di telecomunicazione da essa prestati, in particolare:

  • traffico voce e dati;
  • servizi di telefonia mobile e fissa;
  • fornitura di connessioni internet;
  • servizi connessi, come canone di noleggio modem e segreteria;
  • servizi flat.

La società chiede se tali prestazioni possano beneficiare dell’aliquota agevolata prevista per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici dall’art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

Tesi sostenuta dal contribuente

La società propone un’interpretazione estensiva della norma agevolativa, sostenendo che il beneficio non dovrebbe limitarsi ai beni materiali, ma dovrebbe comprendere anche i servizi di telecomunicazione che quei beni rendono accessibili. Secondo l’istante, tali servizi costituiscono un supporto importante per superare le difficoltà derivanti da ridotte capacità fisiche e/o mentali e dalle conseguenti barriere di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 3-bis, del DL 29 maggio 1989, n. 202, secondo cui tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono soggetti all’aliquota IVA del 4%.

Richiama inoltre l’art. 2, comma 9, del DL 31 dicembre 1996, n. 669, che estende l’agevolazione anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge n. 104 del 1992.

Le modalità applicative sono poi individuate dal decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, il cui art. 1 prevede l’aliquota del 4% per le cessioni e importazioni dei sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare autosufficienza e integrazione delle persone con handicap.

L’art. 2 del medesimo decreto definisce tali sussidi come apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, destinati ad assistere la riabilitazione, facilitare comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica, controllo dell’ambiente e accesso all’informazione e alla cultura, nei casi in cui tali funzioni siano impedite o limitate da menomazioni motorie, visive, uditive o del linguaggio.

Motivi del diniego dell’agevolazione

Secondo l’Agenzia, dalla formulazione delle norme richiamate emerge che l’agevolazione riguarda esclusivamente operazioni di cessione e importazione di sussidi che si sostanziano in beni fisici. Di conseguenza:

  • non rientrano nell’ambito del beneficio le prestazioni di servizi connesse all’utilizzo dei beni;
  • i servizi telefonici e flat attivati dalla società istante non possono essere assoggettati all’aliquota IVA del 4%.

L’Agenzia esclude quindi che l’agevolazione possa essere applicata alle prestazioni di telecomunicazione, anche se rivolte a soggetti disabili e potenzialmente utili al loro processo di integrazione.

Richiamo al diritto unionale

La risoluzione evidenzia inoltre che una lettura estensiva, tale da includere le prestazioni di servizi, sarebbe in contrasto con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 sul sistema comune dell’IVA.

In particolare, l’allegato III della direttiva, che elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eventualmente assoggettabili ad aliquote ridotte, in materia di ausili per disabili menziona solo taluni beni specificamente individuati e non prevede prestazioni di servizi.

Conclusione operativa

La conclusione della risoluzione è netta: l’aliquota IVA agevolata del 4% non si applica ai servizi di telecomunicazione, inclusi quelli di telefonia, internet, segreteria, noleggio modem e servizi flat, anche quando resi a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente i principi espressi.

Testo integrale

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