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Risoluzione

Risoluzione n. 44 del 27/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come comportarsi, per la detrazione fiscale sugli interventi di riqualificazione energetica, quando non è ancora disponibile la procedura ENEA per l’invio telematico della scheda rettificativa. Per i modelli 730/2010 scadenti il 31 maggio 2010, la detrazione può essere riconosciuta anche senza l’invio immediato, purché il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva e trasmetta poi la scheda rettificativa entro 90 giorni dall’attivazione della procedura. In caso di mancato invio successivo, la quota di detrazione relativa a quelle spese è indebita, senza sanzioni per il soggetto che ha acquisito la dichiarazione sostitutiva.

Scheda rettificativa per interventi di riqualificazione energetica

Scheda rettificativa per interventi di riqualificazione energetica

La risoluzione disciplina le conseguenze operative della mancata attivazione della procedura telematica ENEA per l’invio della scheda rettificativa relativa agli interventi di riqualificazione energetica. L’intervento mira a consentire ai contribuenti di non perdere la detrazione fiscale in presenza di errori o omissioni nella scheda originariamente trasmessa.

Quadro normativo e problema operativo

La Circolare n. 21 del 23 aprile 2010 aveva già previsto che il contribuente potesse correggere o integrare, esclusivamente in via telematica, il contenuto della scheda informativa da inviare all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa può essere detratta.

L’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’ENEA ha però comunicato che la procedura informatica per l’invio della scheda rettificativa non risultava ancora implementata.

Effetti sui contribuenti con modello 730/2010

La risoluzione evidenzia che i contribuenti che presentano il modello 730/2010, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio 2010, non avevano materialmente la possibilità di trasmettere la comunicazione rettificativa e, quindi, di fruire della detrazione per le spese di risparmio energetico non indicate nella scheda già inviata all’ENEA.

Modalità alternative per ottenere la detrazione

Per superare le difficoltà derivanti dalla mancata attivazione della procedura informatica, la detrazione può essere riconosciuta anche per le spese non risultanti dalla scheda originaria se il contribuente:

  • presenta ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale siano indicati i dati della scheda informativa già trasmessa all’ENEA, opportunamente modificati;
  • provvede all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’ENEA.

Obblighi dei soggetti che prestano assistenza fiscale

I soggetti che prestano assistenza fiscale devono indicare nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Conseguenze del mancato invio successivo

La risoluzione precisa che, se il contribuente non trasmette entro i 90 giorni successivi all’attivazione della procedura informatica la scheda rettificativa all’ENEA, la quota di detrazione riferita alle spese in questione deve considerarsi indebita.

Tuttavia, non si applicano sanzioni nei confronti del soggetto che, in sede di assistenza fiscale, abbia acquisito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi dalla risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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