Risoluzione n. 47 del 28/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, dopo la soppressione dell’indetraibilità IVA per alberghi e ristorazione dal 1° settembre 2008, l’operatore congressuale può fatturare unitariamente solo se la scomposizione dettagliata è incompatibile con l’organizzazione del servizio; in tal caso il committente deve farsi rilasciare un prospetto analitico dei costi. Inoltre, gli operatori congressuali non sono soggetti al limite di deducibilità del 75% per tali spese, perché queste costituiscono oggetto dell’attività propria.
Trattamento fiscale delle spese per servizi alberghieri e di ristorazione degli operatori congressuali
Trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione per gli operatori congressuali
La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione. Il documento affronta due profili distinti: la corretta fatturazione dei servizi resi al committente e l’applicazione del limite di deducibilità delle relative spese dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Quesiti posti
Il contribuente chiede chiarimenti su due aspetti principali:
- se siano ancora validi i chiarimenti della risoluzione 4 giugno 2002, n. 168, che imponevano di evidenziare distintamente in fattura i corrispettivi relativi ai servizi alberghieri e di ristorazione, nonostante dal 1° settembre 2008 sia venuto meno il regime di indetraibilità IVA per tali servizi;
- se gli operatori congressuali possano essere esclusi dall’applicazione del limite di deducibilità del 75% delle spese alberghiere e di ristorazione previsto dall’art. 109, comma 5, del Tuir, come modificato dall’art. 83, comma 28-quater, del D.L. n. 112 del 2008.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama la disciplina previgente e quella successiva alle modifiche del D.L. n. 112 del 2008:
- fino al 31 agosto 2008, l’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedeva l’indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che tali prestazioni formassero oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- l’art. 83, comma 28-bis, del D.L. n. 112 del 2008 ha eliminato tale indetraibilità oggettiva;
- dal 1° settembre 2008, l’IVA su tali servizi è quindi detraibile secondo i principi generali dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, se inerente ad operazioni che danno diritto alla detrazione e se documentata con fattura;
- contestualmente, l’art. 83, comma 28-quater, del medesimo decreto ha introdotto un limite di deducibilità pari al 75% del costo per le spese alberghiere e di ristorazione, modificando gli artt. 54 e 109 del Tuir.
Fatturazione dei servizi congressuali
L’Agenzia conferma l’impostazione già espressa nella risoluzione n. 168 del 2002, ma ne adatta l’applicazione al nuovo contesto normativo.
In via generale, la fattura emessa dall’organizzatore congressuale deve continuare a evidenziare distintamente i servizi alberghieri e di ristorazione e il relativo corrispettivo, così da consentire al cliente una corretta gestione fiscale delle spese sostenute.
Tuttavia, viene riconosciuto che tale fatturazione analitica può risultare incompatibile con le concrete modalità organizzative dell’attività congressuale, in particolare:
- quando il servizio è affidato con contratto di appalto avente ad oggetto un risultato economico unitario;
- quando il corrispettivo è determinato forfetariamente;
- quando il prezzo è composto da costi diretti, costi indiretti e una fee dell’organizzatore, senza agevole frazionamento;
- quando le singole prestazioni concorrono unitariamente alla realizzazione del servizio congressuale e non sono facilmente attribuibili ai singoli partecipanti.
In tali casi, l’operatore congressuale può emettere fattura con indicazione di un corrispettivo unitario soggetto ad IVA ordinaria.
Documentazione necessaria per il committente
Quando la fattura non sia dettagliata, il committente deve acquisire una documentazione analitica delle spese relative ai singoli servizi forniti per l’organizzazione dell’evento, al fine di poter dedurre correttamente i costi nel proprio reddito.
La risoluzione indica che tale documentazione può consistere in:
- un prospetto dettagliato dei costi del servizio congressuale;
- un documento equivalente che consenta di distinguere le componenti riferibili ai servizi alberghieri e di ristorazione.
Deducibilità ai fini delle imposte dirette
Sul secondo quesito, l’Agenzia richiama i chiarimenti già forniti con la circolare 3 marzo 2009, n. 6.
Viene ribadito che il limite del 75% alla deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non si applica quando tali prestazioni costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa. In particolare, la circolare aveva già escluso dal limite:
- le imprese distributrici di ticket restaurant;
- i tour operator.
Il principio viene esteso agli operatori del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla fornitura ai clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Motivazione dell’esclusione dal limite del 75%
L’Agenzia precisa che la limitazione alla deducibilità non deroga ai normali criteri di inerenza del reddito d’impresa. Non si applica, quindi, alle fattispecie in cui l’inerenza delle spese è intrinseca e indubbia, perché esse rappresentano una componente della prestazione oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Per gli operatori congressuali, tali costi sono considerati strumento necessario per il perseguimento del fine economico dell’impresa e, pertanto, devono ritenersi oggetto dell’attività congressuale.
Conclusioni operative
In sintesi, la risoluzione afferma che:
- la fatturazione analitica dei servizi alberghieri e di ristorazione resta la regola, anche dopo il venir meno dell’indetraibilità IVA;
- se la scomposizione non è compatibile con il contratto o con le modalità organizzative del servizio congressuale, è ammessa la fattura unitaria con IVA ordinaria;
- in tal caso, il committente deve ottenere un dettaglio dei costi per poter dedurre correttamente le spese;
- gli operatori congressuali non sono soggetti al limite di deducibilità del 75% per tali spese, poiché esse costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa.
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