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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1713

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori (titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd rappresentata nell’Unione da Genencor international B.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, alle condizioni dell’allegato, un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi, proteasi e alfa-amilasi quale additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva della Commissione, tenendo conto dei pareri EFSA e delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. Sono previste prescrizioni di impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle quando i rischi non possano essere eliminati con misure organizzative.

Autorizzazione di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi, proteasi e alfa-amilasi come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso, nell’Unione europea, del preparato enzimatico indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda i mangimi per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. Il testo non autorizza l’uso per le galline ovaiole, poiché la relativa domanda è stata ritirata il 14 aprile 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di un preparato enzimatico per mangimi avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione autorizza un preparato composto da endo-1,4-beta-xilanasi, proteasi e alfa-amilasi come additivo per l’alimentazione animale. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce gli esiti della valutazione scientifica dell’EFSA, nonché le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.

Contesto regolatorio e valutazione scientifica

La Commissione richiama che la disciplina di riferimento stabilisce i motivi e le procedure per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardava inizialmente un preparato con proteasi prodotta da Bacillus subtilis ATCC SD-2107; successivamente il ceppo di produzione è stato modificato in Bacillus subtilis CBS 148232. Nel parere del 6 gennaio 2023 l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, e che è efficace nei polli da ingrasso, nelle pollastre allevate per la produzione di uova e nelle specie avicole minori fino al momento della deposizione. L’EFSA ha inoltre qualificato il prodotto come sensibilizzante delle vie respiratorie e ha evidenziato l’assenza di dati sufficienti per concludere su irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea.

Ambito soggettivo e specie interessate

L’autorizzazione concerne gli additivi zootecnici appartenenti al gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’uso è limitato a:

  • polli da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.

La domanda relativa alle galline ovaiole è stata ritirata dal richiedente il 14 aprile 2023; di conseguenza, il regolamento non estende l’autorizzazione a tale categoria.

Composizione dell’additivo e titolarità

L’allegato identifica il prodotto come preparato solido di:

  • endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588;
  • proteasi (EC 3.4.21.62, detta anche subtilisina) prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232;
  • alfa-amilasi (EC 3.2.1.1) prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525.

Il titolare dell’autorizzazione è Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V. L’additivo è classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione.

Condizioni di impiego e livelli di attività

L’allegato stabilisce i tenori minimi per kg di mangime completo con tasso di umidità del 12%:

  • endo-1,4-beta-xilanasi: 2 000 UX;
  • proteasi: 4 000 UP;
  • alfa-amilasi: 200 UA.

Sono inoltre previste indicazioni specifiche nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, che devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Metodi di analisi

Per il controllo ufficiale e la quantificazione delle attività enzimatiche sono indicati metodi colorimetrici specifici per ciascun enzima, applicabili all’additivo, alle premiscele e ai mangimi composti. I metodi si basano sull’idrolisi enzimatica di substrati specifici a condizioni definite di pH e temperatura, rispettivamente per xilanasi, proteasi e alfa-amilasi.

Tutela della salute degli utilizzatori

La Commissione richiama l’esigenza di misure di protezione per prevenire effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a eliminare o ridurre i rischi; qualora ciò non sia sufficiente, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 settembre 2033. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato enzimatico indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Specie destinatarie e ambito tecnico dell’impiego

L’allegato limita l’uso ai polli da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. Il livello minimo di attività per kg di mangime completo al 12% di umidità è fissato in 2 000 UX per l’endo-1,4-beta-xilanasi, 4 000 UP per la proteasi e 200 UA per l’alfa-amilasi.

Composizione e titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V. L’additivo è un preparato solido di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525.

Metodi di analisi

Per la quantificazione delle tre attività enzimatiche nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti sono previsti specifici metodi colorimetrici basati sull’idrolisi enzimatica di substrati dedicati, rispettivamente per xilanasi, proteasi e alfa-amilasi, alle condizioni di pH e temperatura indicate nell’allegato.

Condizioni d’uso e misure di protezione

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Durata dell’autorizzazione

Il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 28 settembre 2033.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animale

Testo integrale

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