Regolamento (UE) 2019/1827
Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato adegua la soglia finanziaria delle concessioni prevista dalla direttiva 2014/23/UE, sostituendo l’importo di 5 548 000 EUR con 5 350 000 EUR. La modifica è adottata per allineare la normativa europea agli obblighi derivanti dall’Accordo sugli appalti pubblici, verificando la coerenza della soglia con quella internazionale. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, ma si applica dal 1o gennaio 2020.
Aggiornamento della soglia economica delle concessioni prevista dalla direttiva 2014/23/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle concessioni disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE, incidendo sulla soglia di valore oltre la quale si applicano le regole europee di pubblicità e aggiudicazione. Riguarda quindi amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che affidano concessioni nel mercato interno dell’Unione; il regolamento è anche rilevante in rapporto agli impegni derivanti dall’Accordo sugli appalti pubblici nell’ambito dell’OMC. Non contiene esclusioni specifiche, ma opera mediante modifica puntuale di una soglia numerica. Si applica dal 1o gennaio 2020 in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione: modifica delle soglie delle concessioni
Il regolamento interviene in modo puntuale sulla direttiva 2014/23/UE, aggiornando la soglia economica che determina l’applicazione della disciplina europea in materia di concessioni. La modifica è collegata all’esigenza di mantenere coerenza con l’Accordo sugli appalti pubblici nell’ambito dell’OMC, richiamato nei considerando come parametro di riferimento per le soglie.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di rispettare simultaneamente gli obblighi derivanti dall’Accordo sugli appalti pubblici. In base all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, la soglia delle concessioni deve essere verificata ogni due anni per controllarne la corrispondenza con quella stabilita dall’Accordo. Poiché il valore risultante dal calcolo previsto non coincideva con la soglia vigente, si è resa necessaria la revisione.
Modifica della direttiva 2014/23/UE
L’articolo 1 del regolamento sostituisce nell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE l’importo di 5 548 000 EUR con 5 350 000 EUR. La modifica incide quindi sulla soglia finanziaria rilevante per individuare le concessioni soggette alla disciplina europea.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2020. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento della soglia delle concessioni
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo di 5 548 000 EUR è sostituito da 5 350 000 EUR. Si tratta della modifica sostanziale introdotta dal regolamento, che incide sulla soglia economica rilevante per l’applicazione delle norme UE in materia di concessioni.
Ragione dell’intervento normativo
La Commissione richiama l’Accordo sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’OMC e l’obiettivo della direttiva 2014/23/UE di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di rispettare contemporaneamente il diritto UE e gli obblighi internazionali. Poiché la soglia calcolata secondo l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva non coincideva più con quella dell’articolo 8, paragrafo 1, si è reso necessario rivederla.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2020. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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