Regolamento (UE) 2024/386
Regolamento (UE) 2024/386 del Consiglio, del 19 gennaio 2024, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, a misure restrittive mirate già previste da una decisione PESC del Consiglio contro soggetti che sostengono, facilitano o permettono atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Il nucleo della disciplina è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione dei soggetti inseriti in elenco. Il testo prevede deroghe limitate, regole procedurali per l’inserimento e il riesame degli elenchi, obblighi informativi per operatori e Stati membri, nonché disposizioni su responsabilità, elusione, sanzioni nazionali e trattamento dei dati personali.
Istituzione di misure restrittive UE contro persone ed entità che sostengono, facilitano o permettono atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese, con congelamento di fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato I, nonché ai soggetti che operano nel territorio dell’Unione o in situazioni collegate all’Unione ai sensi dell’articolo 19. Riguarda i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti designati, e vieta anche la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi o risorse economiche a loro favore. Le misure operano nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti dei cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, nonché delle persone giuridiche, gruppi, entità o organismi costituiti o registrati nel diritto di uno Stato membro e di quelli che svolgono attività economiche, in tutto o in parte, nell’Unione.
Misure restrittive contro i sostenitori di Hamas e della Jihad islamica palestinese
Il regolamento istituisce un quadro di sanzioni finanziarie dell’Unione contro persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità e organismi che sostengono, facilitano o permettono atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. La base normativa è l’articolo 215 TFUE ed esso dà attuazione, in via uniforme per tutti gli operatori economici dell’Unione, alla decisione (PESC) 2024/385 del Consiglio del 19 gennaio 2024.
Il regolamento richiama la necessità di rispettare i diritti fondamentali, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa e la protezione dei dati personali. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di certezza giuridica e di coordinamento tra Stati membri e Commissione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure si applicano ai soggetti elencati nell’allegato I, che comprende persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità e organismi collegati, secondo i criteri sostanziali indicati nell’articolo 2, paragrafo 3. Il cuore della disciplina è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di tali soggetti e il divieto di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente, o di destinarli al loro vantaggio.
L’ambito operativo è molto ampio: il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, nel suo spazio aereo, a bordo di aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, nonché alle persone giuridiche, ai gruppi, alle entità o agli organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e a quelli che svolgono, in tutto o in parte, attività economiche nell’Unione.
Criteri di designazione nell’allegato I
L’allegato I elenca i soggetti destinatari delle misure. Possono essere inseriti coloro che:
- sostengono materialmente o finanziariamente Hamas, la PIJ o gruppi affiliati;
- partecipano al finanziamento di tali soggetti o di attività a essi collegate;
- partecipano alla pianificazione, preparazione o agevolazione di azioni violente;
- forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso;
- sostengono attività che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con tali gruppi;
- sono implicati o complici in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani;
- istigano pubblicamente o aizzano alla commissione di atti di violenza grave;
- sostengono persone o entità coinvolte nelle condotte appena indicate.
L’allegato I deve contenere i motivi dell’inserimento e, se disponibili, dati identificativi sufficienti a evitare incertezze applicative.
Deroghe e autorizzazioni nazionali
Il regolamento ammette deroghe circoscritte, sempre mediante autorizzazione delle autorità competenti nazionali.
L’articolo 3 consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per:
- bisogni fondamentali del soggetto designato e dei familiari a carico, inclusi alimenti, affitto o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
- onorari legali ragionevoli e rimborso delle spese per servizi legali;
- spese necessarie per la normale gestione o custodia dei fondi congelati;
- spese straordinarie, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri almeno due settimane prima;
- pagamenti connessi a missioni diplomatiche o consolari o a organizzazioni internazionali immuni, per fini ufficiali.
Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Deroga umanitaria
L’articolo 4 introduce una deroga specifica per gli aiuti umanitari e per altre attività dirette a soddisfare bisogni umani fondamentali. La messa a disposizione di fondi o risorse economiche non è vietata quando l’aiuto sia prestato da:
- Nazioni Unite e loro programmi, fondi, entità, agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e loro membri;
- ONG finanziate bilateralmente o multilaterlamente che partecipano a piani di risposta umanitaria ONU, piani per rifugiati, appelli ONU o cluster coordinati da OCHA;
- organizzazioni e agenzie con certificato di partenariato umanitario dell’Unione o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri;
- personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti precedenti, purché agiscano in tale veste.
Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso operazioni necessarie alla tempestiva consegna di aiuti umanitari. Se l’autorità non decide in senso negativo, non chiede informazioni o non proroga il termine entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera rilasciata. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro quattro settimane.
Operazioni su fondi congelati, crediti e pagamenti pregressi
Gli articoli 5 e 6 disciplinano le ipotesi in cui fondi o risorse economiche congelati possono essere svincolati per dare esecuzione a:
- decisioni arbitrali anteriori all’inserimento in elenco;
- decisioni giudiziarie o amministrative dell’Unione;
- decisioni giudiziarie esecutive nello Stato membro interessato;
- pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco.
In tutti i casi, il denaro deve essere usato solo nei limiti necessari per soddisfare il credito o il pagamento autorizzato, non deve andare a beneficio di soggetti in elenco e non deve violare il divieto di disponibilità di fondi. Anche queste autorizzazioni vanno comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione nei termini previsti.
Gestione bancaria di conti congelati
L’articolo 7 consente agli enti finanziari e creditizi di accreditare su conti congelati somme trasferite da terzi, a condizione che restino congelate. È inoltre ammesso l’accredito di interessi, altri profitti e pagamenti derivanti da contratti, obbligazioni o decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché tali importi siano anch’essi congelati. L’istituto deve informare senza indugio l’autorità competente.
Obblighi informativi, cooperazione e segreto professionale
L’articolo 8 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili all’applicazione del regolamento, incluse quelle relative a conti e importi congelati, e di collaborare alle verifiche. La disposizione si applica nel rispetto delle norme di riservatezza giudiziaria e del segreto professionale forense, esteso anche alle consulenze giuridiche rese da altri professionisti abilitati a rappresentare il cliente in procedimenti giudiziari pendenti o futuri.
Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione devono essere messe a disposizione degli Stati membri e possono essere utilizzate solo per le finalità per cui sono state acquisite.
Divieto di elusione, responsabilità e tutela dell’operatore in buona fede
L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività la cui finalità o conseguenza sia eludere le misure restrittive. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
L’articolo 10 protegge chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione in buona fede, escludendo responsabilità salvo negligenza. È esclusa responsabilità anche per chi non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che la propria condotta avrebbe violato il regolamento.
Effetti sulle pretese contrattuali e contenzioso
L’articolo 11 prevede che non siano soddisfatte le richieste collegate a contratti o operazioni incisi, direttamente o indirettamente, dalle misure restrittive, quando tali richieste provengano dai soggetti elencati nell’allegato I o da chi agisca per loro conto o tramite loro. La norma comprende domande di indennizzo, compensazione, esecuzione di garanzie e richieste di proroga o pagamento di obbligazioni o controgaranzie.
L’onere di provare che la richiesta non è vietata grava sul richiedente. Resta però salvo il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali derivante dal regolamento.
Cooperazione istituzionale, elenchi e riesame
L’articolo 12 impone uno scambio reciproco di informazioni tra Commissione e Stati membri su fondi congelati, autorizzazioni, problemi applicativi e sentenze nazionali. Gli Stati membri devono inoltre comunicare ogni informazione rilevante che possa incidere sull’effettiva attuazione del regolamento.
L’articolo 13 regola l’aggiornamento degli elenchi: il Consiglio modifica l’allegato I quando decide di applicare le misure a nuovi soggetti, deve notificare la decisione e i motivi, e deve offrire la possibilità di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco va riesaminato periodicamente e comunque almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Dati personali e autorità competenti
L’articolo 16 precisa che Consiglio, Commissione e alto rappresentante possono trattare dati personali per i compiti derivanti dal regolamento, compresa la pubblicazione delle liste consolidate delle sanzioni finanziarie e della mappa interattiva delle sanzioni. La Commissione e l’alto rappresentante sono qualificati come titolari del trattamento ai fini del regolamento (UE) 2018/1725.
L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di pubblicarne i riferimenti sui siti indicati nell’allegato II, comunicando senza indugio alla Commissione eventuali modifiche. Gli indirizzi da usare per notifiche e comunicazioni sono quelli riportati nell’allegato II.
Sanzioni nazionali, confisca ed entrata in vigore
L’articolo 15 rimette agli Stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni del regolamento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, con adeguati provvedimenti di confisca dei proventi illeciti. Tali norme devono essere comunicate alla Commissione senza indugio dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni di richiesta e contratto/operazione sono ampie e includono pretese giudiziali, arbitrali o amministrative, oltre a garanzie, controgaranzie e crediti.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di tali soggetti o a loro vantaggio. L’allegato I comprende persone ed entità che finanziano, sostengono, facilitano, pianificano o agevolano attività violente di Hamas o della PIJ, forniscono armi, compromettono la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con tali gruppi, sono coinvolti in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani, istigano pubblicamente alla violenza o sostengono soggetti coinvolti in tali attività.
Deroghe per bisogni fondamentali, spese legali, gestione ordinaria e casi diplomatici
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per bisogni fondamentali dei soggetti elencati e dei familiari a carico, per onorari legali ragionevoli, per spese ordinarie di mantenimento o custodia dei beni, per spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima alla Commissione e agli altri Stati membri, e per pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni, se destinati a fini ufficiali.
Deroga umanitaria
L’articolo 4 prevede un’esclusione dal divieto di cui all’articolo 2 per la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, se svolte da ONU e organismi collegati, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore ONU, ONG finanziate bilateralmente o multilaterlamente che partecipano ai piani umanitari ONU, soggetti certificati dall’Unione o dagli Stati membri, agenzie specializzate degli Stati membri e relativi partner esecutivi. Le autorità competenti possono inoltre autorizzare caso per caso tali operazioni; in mancanza di decisione sfavorevole o richiesta di informazioni entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera rilasciata.
Svincolo per decisioni giudiziarie, obbligazioni pregresse e pagamenti dovuti
Gli articoli 5 e 6 prevedono deroghe per dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori o comunque esecutive, purché i fondi siano usati solo per soddisfare crediti garantiti da tali decisioni e il loro riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico, nonché per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, a condizione che il pagamento sia effettuato da o per un soggetto designato e non violi il divieto di mettere fondi a disposizione.
Accreditamenti su conti congelati e trattamento di interessi/pagamenti
L’articolo 7 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e di accreditare interessi, altri profitti e pagamenti derivanti da contratti o da decisioni giudiziarie/amministrative/arbitrali, a condizione che restino congelati ai sensi dell’articolo 2. Gli intermediari devono informare senza indugio l’autorità competente.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 8 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente alle autorità competenti e, direttamente o tramite lo Stato membro, alla Commissione, le informazioni utili all’applicazione del regolamento, incluse quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alle verifiche. Sono previste cautele per la riservatezza delle informazioni giudiziarie e per il segreto professionale degli avvocati. Le informazioni possono essere usate solo per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute.
Divieto di elusione e disciplina dati personali
L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure restrittive. Il trattamento dei dati personali è ammesso solo nella misura necessaria all’applicazione del regolamento e deve rispettare il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725.
Tutela dell’operatore in buona fede e assenza di responsabilità
L’articolo 10 esclude responsabilità per il congelamento o il rifiuto di mettere a disposizione fondi compiuti in buona fede e conformemente al regolamento, salvo negligenza. È altresì esclusa responsabilità per chi non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che la propria condotta avrebbe violato le misure.
Effetti sui crediti e onere della prova
L’articolo 11 stabilisce che non è soddisfatta alcuna richiesta connessa a contratti o operazioni incisi dalle misure del regolamento se proposta dai soggetti elencati nell’allegato I o da chi agisca per loro tramite o per loro conto. L’onere di dimostrare che il soddisfacimento non è vietato grava sul richiedente; resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento contrattuale.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
L’articolo 12 prevede reciproca informazione tra Commissione e Stati membri su misure adottate, fondi congelati, autorizzazioni rilasciate, problemi di applicazione e sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente qualsiasi informazione rilevante per l’effettiva attuazione del regolamento.
Procedure di inserimento, notifiche e riesame degli elenchi
L’articolo 13 attribuisce al Consiglio il potere di modificare l’allegato I quando decide di applicare le misure a nuovi soggetti e impone la comunicazione della decisione e dei motivi, con possibilità di osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione; l’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Contenuto degli allegati e dati identificativi
L’articolo 14 dispone che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, gli elementi identificativi dei soggetti elencati: per le persone fisiche, ad esempio nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto o carta d’identità, genere, indirizzo, funzione o professione; per le persone giuridiche e gli enti, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede.
Sanzioni nazionali e confisca
L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e di adottare misure necessarie per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere previsti adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni. Le norme nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.
Trattamento dei dati da parte delle istituzioni UE
L’articolo 16 consente a Consiglio, Commissione e alto rappresentante di trattare dati personali per i compiti connessi al regolamento, inclusa la preparazione e adozione delle modifiche dell’allegato I e la pubblicazione delle liste sanzionatorie consolidate. La Commissione e l’alto rappresentante sono designati titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Autorità competenti e comunicazioni
L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle sui siti web elencati nell’allegato II, comunicando tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche. Le notifiche alla Commissione devono essere inviate agli indirizzi indicati nell’allegato II.
Ambito territoriale e temporale
L’articolo 19 precisa l’applicazione nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche, gruppi, entità e organismi costituiti o registrati nel diritto di uno Stato membro e ai soggetti che svolgono attività economiche, anche parzialmente, nell’Unione. L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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