Regolamento (UE) 2024/331
Regolamento (UE) 2024/331 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxamil in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sui limiti massimi di residui di oxamil alla luce della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva e della revisione scientifica EFSA, che ha portato a valori tossicologici più restrittivi. La Commissione conclude che i preesistenti LMR non garantiscono un livello sufficiente di protezione dei consumatori e li sostituisce, per la maggior parte dei prodotti, con limiti di determinazione più bassi. La misura modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 e si applica dal 11 maggio 2024, dopo un periodo di adeguamento.
Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per rivedere i livelli massimi di residui di oxamil nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, fissandoli in via generale ai limiti di determinazione analitica.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di oxamil nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su prodotti elencati negli allegati I, II e V di tale regolamento. Riguarda Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare, in relazione alla commercializzazione e al controllo dei prodotti interessati nell’Unione europea. Non disciplina l’autorizzazione della sostanza attiva in sé, ma le conseguenze sui residui a seguito della scadenza dell’approvazione di oxamil e del conseguente riesame tossicologico; si applica dal 11 maggio 2024.
Regolamento (UE) 2024/331 della Commissione: residui di oxamil
Il regolamento modifica il quadro dei livelli massimi di residui (LMR) di oxamil previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento è motivato dalla scadenza dell’approvazione della sostanza attiva, dalle nuove valutazioni tossicologiche EFSA e dall’esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei consumatori.
Contesto e presupposti della modifica
La Commissione richiama che i LMR di oxamil erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Tuttavia, l’approvazione della sostanza attiva è scaduta il 1o maggio 2023 e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxamil sarebbero state revocate entro il 1o novembre 2023.
Nel contesto della procedura di rinnovo dell’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’EFSA ha pubblicato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi, dalla quale risultano una DGA e una DAR inferiori rispetto al passato. Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha quindi espresso un parere motivato sulla sicurezza degli attuali LMR, inclusi quelli fondati sui CXL del Codex.
Valutazione del rischio e scelta normativa
Secondo il parere EFSA, gli attuali LMR di oxamil comportano rischi inaccettabili di esposizione cronica per un’ampia gamma di diete e rischi di esposizione acuta per un’ampia gamma di prodotti, compresi meloni e cocomeri. Di conseguenza, la Commissione conclude che non è possibile mantenere alcun LMR nelle forme precedenti e che i residui di oxamil devono essere ricondotti ai limiti di determinazione (LD) nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
Modifiche agli allegati II e V
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento.
- Nell’allegato II, la colonna relativa all’oxamil è soppressa.
- Nell’allegato V, è aggiunta una colonna specifica per l’oxamil con i nuovi LD per categorie e singoli prodotti.
Il testo dell’allegato mostra un’impostazione prevalentemente restrittiva: per numerose categorie di prodotti vegetali il limite è pari a 0,001* mg/kg, mentre per altre categorie sono previsti valori diversi, tra cui 0,002*, 0,005*, 0,01* e 0,05* mg/kg. Il simbolo (*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Prodotti interessati e struttura dei nuovi limiti
I nuovi valori riguardano un ampio spettro di prodotti:
- frutta fresca o congelata, frutta a guscio;
- ortaggi freschi o congelati;
- legumi secchi;
- semi e frutti oleaginosi;
- cereali;
- tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube;
- luppolo;
- spezie;
- piante da zucchero;
- prodotti di origine animale da animali terrestri;
- altri prodotti alimentari e prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi, nonché prodotti alimentari trasformati.
Per i prodotti di origine animale, sono previsti in generale limiti molto contenuti: ad esempio 0,005* mg/kg per muscolo di suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame e altri animali terrestri d’allevamento; 0,01* mg/kg per la maggior parte degli altri tessuti e prodotti; 0,001* mg/kg per il latte bovino; 0,005* mg/kg per le uova e 0,05* mg/kg per miele e altri prodotti dell’apicoltura.
Consultazioni e adeguamento tecnico
La Commissione segnala di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, che hanno suggerito LD specifici per prodotto e analiticamente rilevabili. Inoltre, i partner commerciali dell’Unione sono stati informati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, e le loro osservazioni sono state considerate nel processo decisionale.
Decorrenza, applicazione e portata pratica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 maggio 2024.
La Commissione esplicita che il periodo tra pubblicazione e applicazione serve a consentire un adeguamento ragionevole da parte degli Stati membri, dei paesi terzi e degli operatori del settore alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Riesame dei LMR di oxamil
La Commissione prende atto che i LMR di oxamil erano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, ma che l’approvazione della sostanza attiva è scaduta il 1o maggio 2023 e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxamil sarebbero state revocate entro il 1o novembre 2023.
Valutazione EFSA e insussistenza dei precedenti limiti
Alla luce della conclusione EFSA nel contesto del rinnovo dell’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono risultate una dose giornaliera ammissibile (DGA) e una dose acuta di riferimento (DAR) inferiori. Il parere motivato EFSA ha individuato rischi inaccettabili di esposizione cronica e acuta per un’ampia gamma di prodotti; per questo la Commissione ritiene non mantenibili gli LMR esistenti, inclusi quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex (CXL).
Fissazione dei livelli ai limiti di determinazione
Gli LMR per oxamil sono soppressi nell’allegato II e sostanzialmente sostituiti, nell’allegato V, da limiti di determinazione (LD). Il regolamento prevede che il LD di base di 0,01* mg/kg non sia sufficiente per la maggior parte dei prodotti e che, ove necessario, siano fissati LD specifici e più bassi. Le note a piè di pagina relative a mancanza di informazioni su stabilità all’immagazzinamento, metabolismo delle colture e sperimentazioni sui residui sono soppresse.
Adattamento tecnico e consultazioni
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, che hanno proposto LD specifici e analiticamente rilevabili per prodotto. Sono stati inoltre consultati i partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Modifiche agli allegati II e V
L’allegato II è modificato sopprimendo la colonna relativa all’oxamil. Nell’allegato V è aggiunta una nuova colonna con i limiti per oxamil, che coprono numerose categorie di prodotti vegetali e animali. Per molti prodotti il limite è fissato a 0,001* mg/kg; sono previsti valori specifici più elevati per alcune categorie, ad esempio 0,002*, 0,005*, 0,01*, 0,05* mg/kg a seconda del prodotto.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 maggio 2024, così da consentire un periodo ragionevole di adeguamento per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.
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