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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/334

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati e prodotti della pesca

Normativa europea32024R0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, intervenendo sugli elenchi dei paesi terzi e delle regioni autorizzati a esportare nell’Unione determinate merci di origine animale e prodotti della pesca. Le modifiche riflettono l’approvazione o la soppressione di specifiche voci relative a piani di controllo nazionali, nonché l’adeguamento di talune designazioni negli allegati. Viene inoltre introdotto un periodo transitorio per alcune spedizioni dalla Colombia già avviate prima dell’entrata in vigore. Il testo modifica anche una disposizione tecnica relativa alle materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene.

Modifica l’elenco dei paesi terzi e delle regioni autorizzati a esportare nell’UE determinati prodotti di origine animale, prodotti composti e prodotti della pesca, aggiornando i piani di controllo approvati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, in particolare molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, nonché prodotti della pesca e altre merci di origine animale contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Rileva per i paesi terzi o loro regioni i cui piani di controllo sono approvati o meno, con effetti sull’autorizzazione all’importazione nell’UE; sono previste esclusioni e limitazioni specifiche per taluni paesi, categorie di prodotti e note di dettaglio negli allegati. Per alcune partite di prodotti composti a lunga conservazione di origine colombiana è previsto un regime transitorio temporaneo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso di determinate merci di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che contiene gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate merci destinate al consumo umano. L’atto si colloca nel sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e si raccorda alle prescrizioni introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 in materia di condizioni sanitarie e di tracciabilità per l’ingresso nell’UE.

Finalità dell’intervento

La Commissione adegua gli elenchi alla luce di piani di controllo approvati, di richieste degli Stati terzi interessati e di verifiche effettuate. In particolare, alcuni paesi sono aggiunti, altri vedono soppressa una specifica autorizzazione, e talune note limitative vengono corrette o ampliate. L’obiettivo è mantenere aggiornate le autorizzazioni all’importazione in funzione delle garanzie fornite dai paesi esportatori.

Ambito normativo di riferimento

Il regolamento si fonda sull’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. I considerando richiamano inoltre:

  • l’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che consente di subordinare l’ingresso nell’Unione alla provenienza da un paese terzo o regione inserito in elenco;
  • il regolamento delegato (UE) 2022/2292, che integra il quadro UE per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per determinate merci destinate al consumo umano;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, oggetto delle modifiche;
  • il regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare le sezioni XIV e XV dell’allegato III per gelatina e collagene.

Modifica tecnica relativa a gelatina e collagene

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento 2021/405. La nuova formulazione distingue espressamente tra materie prime trattate per la produzione di gelatina e quelle per la produzione di collagene, rinviando rispettivamente all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e alla sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004. L’ingresso è subordinato alla provenienza da paesi terzi o regioni da cui sia autorizzato l’ingresso nell’UE di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti, secondo l’articolo 19 del regolamento 2021/405.

Aggiornamento dell’allegato –I: piani di controllo approvati e soppressioni

L’allegato –I, che elenca i paesi terzi o regioni con piani di controllo approvati per determinati animali e prodotti di origine animale, è integralmente sostituito. Le modifiche riflettono una serie di decisioni puntuali:

  • Bangladesh, Cile, Isole Falkland, Guernsey, Nuova Caledonia, Nicaragua e Uruguay perdono l’indicazione "O" per i prodotti composti fabbricati con prodotti dell’acquacoltura trasformati e/o latte trasformato e/o ovoprodotti trasformati, poiché hanno dichiarato di non essere interessati a esportare tali prodotti composti nell’Unione.
  • La Colombia perde l’indicazione "X" per il latte e viene contrassegnata con "O" per il latte, in quanto non in grado di garantire il divieto di uso di estradiolo-17ß nelle giovenche e nelle vacche richiesto per i prodotti composti a lunga conservazione.
  • Israele perde l’indicazione "X" per le uova, per rinuncia dell’interesse all’esportazione.
  • La Giamaica perde l’indicazione "X" per il miele, poiché non ha presentato il piano di controllo per tale prodotto.
  • Kenya e Mozambico vedono soppressa l’indicazione "O" per i prodotti composti, per mancanza di prove e garanzie sulla conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292.
  • Per il Montenegro viene eliminata la nota limitativa "Solo ovini" e viene approvata anche la voce per i budelli.
  • La Nuova Caledonia perde l’indicazione "P" per i prodotti composti fabbricati con prodotti trasformati ottenuti da molluschi.
  • Il Sud Africa ottiene l’indicazione "M" per i gasteropodi marini.
  • L’Azerbaigian ottiene l’inclusione per l’acquacoltura relativa a pesci e caviale.
  • Il Cile mantiene l’abilitazione in acquacoltura con estensione a pesci e caviale.

Inserimento del Sud Africa nell’allegato VIII

L’allegato VIII del regolamento 2021/405 è integrato con una nuova voce per il Sud Africa: "Solo gasteropodi marini". Ciò consente l’ingresso nell’Unione di partite rientranti in tale categoria, nei limiti del piano di controllo approvato.

Revisione dell’allegato IX: Azerbaigian e Cile

L’allegato IX, relativo a specifiche autorizzazioni per prodotti ottenuti da pesci, è modificato in due punti. Per l’Azerbaigian, la nota precedente "Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico" è sostituita con "Solo prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale), da catture allo stato selvatico o d’acquacoltura". Per il Cile, la nota "Acquacoltura: solo pesci" è sostituita con "Acquacoltura: Solo pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)".

Regime transitorio per la Colombia

Per esigenze di certezza del diritto, il regolamento prevede una disciplina transitoria per le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati a partire da prodotti lattiero-caseari trasformati di origine colombiana già spedite prima dell’entrata in vigore. Tali partite possono entrare nell’Unione fino a due mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il beneficio non riguarda, invece, le partite costruite con prodotti lattiero-caseari trasformati provenienti da Stati membri o da paesi terzi già elencati per il latte nell’allegato –I, che continuano a essere ammesse.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore alimentare e per gli importatori, l’effetto pratico principale è l’aggiornamento delle condizioni di ammissibilità all’ingresso nell’UE in funzione del paese di origine, della specie/prodotto e della specifica voce di allegato applicabile.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento 2021/405

La disposizione è riscritta per precisare che le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene, di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, possono entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’UE di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti, conformemente all’articolo 19 del regolamento 2021/405. Il richiamo è esteso alla sezione XV dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per il collagene.

Revisione dell’allegato –I sui piani di controllo approvati

L’elenco dei paesi terzi o regioni con piani di controllo approvati è sostituito integralmente. Sono soppressi o modificati diversi codici/voci: ad esempio viene soppressa l’indicazione "O" per Bangladesh, Cile, Isole Falkland, Guernsey, Nuova Caledonia, Nicaragua e Uruguay per i prodotti composti; viene soppressa l’indicazione "X" per la Colombia relativamente al latte e sostituita con "O"; viene soppressa l’indicazione "X" per Israele per le uova; è soppressa la voce per il miele della Giamaica; vengono soppressi i riferimenti a Kenya e Mozambico per l’indicazione "O"; sono inoltre aggiornate o inserite voci per Marocco, Ruanda, Montenegro, Sud Africa e Azerbaigian.

Modifica dell’allegato VIII per il Sud Africa

Nell’allegato VIII del regolamento 2021/405 è aggiunta la voce relativa al Sud Africa con la dicitura "Solo gasteropodi marini", riconoscendo l’ammissibilità per tale categoria di prodotti.

Modifica dell’allegato IX per Azerbaigian e Cile

La voce relativa all’Azerbaigian è sostituita con la formulazione "Solo prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale), da catture allo stato selvatico o d’acquacoltura". La voce relativa al Cile è sostituita con "Acquacoltura: Solo pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)", ampliando l’ambito rispetto alla precedente limitazione ai soli pesci.

Periodo transitorio per prodotti composti colombiani

Le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati con prodotti lattiero-caseari trasformati di origine colombiana, già spedite dalla Colombia prima della data di entrata in vigore, possono entrare nell’Unione fino a due mesi dopo tale data. Il regime transitorio non si applica ai prodotti composti analoghi fabbricati con prodotti lattiero-caseari trasformati provenienti da Stati membri o da paesi terzi inclusi nell’elenco dell’allegato –I per il latte, che possono continuare a entrare nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioniprodotti di origine animalepesca

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