Regolamento (UE) 2024/324
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, bromuconazolo, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, fluopyram, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di tredici sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si rende necessaria perché le procedure di rinnovo non sono state concluse entro le scadenze previste, per ragioni non imputabili ai richiedenti. Le nuove date di scadenza sono differenziate per sostanza e tengono conto dello stato della valutazione scientifica e delle successive decisioni di gestione del rischio.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive benzovindiflupyr, bromuconazolo, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, fluopyram, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin, inserite nelle parti A, B ed E dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sulle scadenze di approvazione nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, con effetto in tutti gli Stati membri ed applicazione diretta. Non disciplina nuove autorizzazioni di prodotti, ma proroga i termini di approvazione in attesa del completamento delle procedure di rinnovo; il regolamento prevede inoltre che, qualora successivamente non sia rinnovata l’approvazione di una sostanza, la data di scadenza resti quella originaria o, se successiva, quella di entrata in vigore del relativo atto di mancato rinnovo.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare la validità dell'approvazione di tredici sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della disciplina sul rinnovo delle sostanze attive, ed è giustificato dal fatto che le procedure tecniche e decisionali non si sono concluse prima delle scadenze previste.
Quadro normativo e motivazione della proroga
La Commissione ricorda che le sostanze attive già considerate approvate ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e sono risultate ammissibili, ma le valutazioni di rischio e le successive fasi procedurali non sono ancora terminate per varie sostanze.
Stato delle procedure di rinnovo
Per benzovindiflupyr, bromuconazolo, ciflufenamid, fluopyram, lambda-cialotrina e metsulfuron-metile la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri relatori non è ancora stata completata. Per fosfano l'EFSA necessita di tempo supplementare per formulare le conclusioni, anche con eventuale consultazione di esperti, e la Commissione necessita a sua volta di tempo per la decisione di gestione del rischio.
Per fluazinam, l'EFSA ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per buprofezin, mepiquat e pyraclostrobin l'EFSA ha chiesto informazioni supplementari, già trasmesse dai richiedenti entro il termine fissato, ma occorre ulteriore tempo per valutarle e concludere sulla probabilità di soddisfacimento dei criteri di approvazione. Per flutolanil e mecoprop-P le conclusioni dell'EFSA sono già state presentate e la Commissione ha avviato le discussioni in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Durata delle proroghe e nuove scadenze
La proroga è calibrata in modo differenziato secondo lo stato della procedura. In particolare:
- 39 mesi per bromuconazolo e ciflufenamid;
- 29 mesi per benzovindiflupyr, fluopyram, lambda-cialotrina e metsulfuron-metile;
- 23 mesi e 2 settimane per fosfano;
- 25 mesi e 2 settimane per fluazinam;
- 22 mesi e 2 settimane per buprofezin;
- 19 mesi e 2 settimane per mepiquat e pyraclostrobin;
- 15 mesi e 2 settimane per flutolanil e mecoprop-P.
Le nuove date di scadenza dell'approvazione, come riportate nell'allegato, sono le seguenti:
- mecoprop-P: 15 maggio 2025;
- pyraclostrobin: 15 settembre 2025;
- flutolanil: 15 giugno 2025;
- fluazinam: 15 aprile 2026;
- mepiquat: 15 ottobre 2025;
- ciflufenamid: 30 giugno 2027;
- bromuconazolo: 30 aprile 2027;
- buprofezin: 15 dicembre 2025;
- fosfano: 15 marzo 2026;
- fluopyram: 30 giugno 2026;
- metsulfuron-metile: 31 agosto 2026;
- benzovindiflupyr: 2 agosto 2026;
- lambda-cialotrina: 31 agosto 2026.
Effetti giuridici e coordinamento con futuri atti
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la modifica puntuale del regolamento (UE) n. 540/2011. Il considerando finale chiarisce inoltre il coordinamento con eventuali successivi atti della Commissione: se l'approvazione di una sostanza non sarà rinnovata, la scadenza sarà fissata alla data originaria o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo; se invece l'approvazione sarà rinnovata, la Commissione stabilirà la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all'allegato del regolamento, aggiornando le date di scadenza dell'approvazione per le sostanze interessate.
Proroga dei periodi di approvazione
L'allegato proroga le scadenze per le sostanze elencate nelle parti A, B ed E del regolamento (UE) n. 540/2011. Le nuove scadenze sono: mecoprop-P 15 maggio 2025; pyraclostrobin 15 settembre 2025; flutolanil 15 giugno 2025; fluazinam 15 aprile 2026; mepiquat 15 ottobre 2025; ciflufenamid 30 giugno 2027; bromuconazolo 30 aprile 2027; buprofezin 15 dicembre 2025; fosfano 15 marzo 2026; fluopyram 30 giugno 2026; metsulfuron-metile 31 agosto 2026; benzovindiflupyr 2 agosto 2026; lambda-cialotrina 31 agosto 2026.
Ragioni della proroga
I considerando chiariscono che per alcune sostanze la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dagli Stati membri relatori; per fosfano l'EFSA necessita di tempo supplementare per formulare conclusioni, con eventuale consultazione di esperti; per fluazinam l'EFSA ha chiesto informazioni supplementari; per buprofezin, mepiquat e pyraclostrobin l'EFSA deve valutare le informazioni integrative ricevute; per flutolanil e mecoprop-P l'EFSA ha già trasmesso le conclusioni e sono in corso discussioni in comitato permanente.
Durata delle proroghe per gruppi di sostanze
La durata della proroga è fissata, a seconda dei casi, a 39 mesi per bromuconazolo e ciflufenamid; 29 mesi per benzovindiflupyr, fluopyram, lambda-cialotrina e metsulfuron-metile; 23 mesi e 2 settimane per fosfano; 25 mesi e 2 settimane per fluazinam; 22 mesi e 2 settimane per buprofezin; 19 mesi e 2 settimane per mepiquat e pyraclostrobin; 15 mesi e 2 settimane per flutolanil e mecoprop-P.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Coordinamento con eventuali decisioni future sul rinnovo
Il regolamento prevede che, se la Commissione adotterà successivamente un atto che non rinnova l'approvazione di una sostanza interessata, la data di scadenza sarà fissata alla data originaria o, se posteriore, alla data di entrata in vigore di tale atto; se invece adotterà un atto di rinnovo, ne stabilirà la data di applicazione più prossima possibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 gen 2024Regolamento (UE) 2024/323
- Regolamento · 19 gen 2024Regolamento (UE) 2024/327
- Regolamento · 19 gen 2024Regolamento (UE) 2024/331
- Regolamento · 19 gen 2024Regolamento (UE) 2024/334
- Regolamento · 19 gen 2024Regolamento (UE) 2024/348
- Regolamento · 19 gen 2024Regolamento (UE) 2024/386
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →