Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38948/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo il sesto motivo di ricorso, rigettando gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito i profili relativi alla duplicazione delle pretese tributarie e alla legittimità del ruolo straordinario, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, iscritti a ruolo in via straordinaria in pendenza di contenzioso con una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro delle imprese. La cartella è stata notificata alla socia accomandataria, indicata come obbligata in solido. In primo e secondo grado la contribuente ha contestato: l’asserita insussistenza della propria coobbligazione e la pretesa necessità di notificare l’atto alla ditta individuale che avrebbe proseguito l’attività; l’inesistenza della previa escussione del patrimonio sociale; la motivazione della cartella; lo sgravio intervenuto per una parte del debito; la legittimità della duplicazione delle pretese e del ruolo straordinario. In Cassazione ha articolato sei motivi, deducendo violazioni di legge, vizi motivazionali e processuali. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi, ma ha accolto il sesto, perché la CTR aveva errato nel ritenere inammissibili per difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione le censure sulla duplicazione della pretesa e sull’uso del ruolo straordinario, che invece attengono alla debenza del tributo e sono proponibili anche nei confronti del concessionario.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro usato per denunciare violazioni e false applicazioni di legge; non consente di rimettere in discussione accertamenti di fatto della sentenza di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro usato per denunciare vizi processuali o motivazionali, ma la censura deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 23 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non risulta oggetto di un autonomo principio affermato dalla Corte.

  • art. 53 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non risulta oggetto di un autonomo principio affermato dalla Corte.

  • art. 97 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non risulta oggetto di un autonomo principio affermato dalla Corte.

  • art. 2272, n. 4, c.c.

    la cessazione della compagine sociale senza ricostituzione della pluralità determina lo scioglimento della società di persone e la sua estinzione.

  • art. 2313 c.c.

    richiamato per la responsabilità del socio accomandatario in una società in accomandita semplice estinta.

  • art. 2498 c.c.

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, si sia realizzata una trasformazione societaria in senso tecnico.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto nel motivo sulla motivazione e sulla valutazione degli atti, ma la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto nel motivo sulla motivazione e sulla valutazione degli atti, ma la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto per denunciare apparente motivazione, ma la Corte non ha ravvisato il vizio nei limiti prospettati.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in tema di obbligo di motivazione dell’atto amministrativo, qui della cartella di pagamento.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuente.

  • artt. 112, 115 e 324 c.p.c.

    invocati per denunciare ultrapetizione, valutazione delle prove e giudicato interno; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato in relazione al giudicato nel processo tributario.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia del giudicato interno.

  • art. 39 d.lgs. 1999, n. 46

    richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione e ruolo straordinario.

  • art. 15 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente in tema di ruolo straordinario e riscossione.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte afferma che, quando si impugnano vizi della pretesa tributaria, non vi è legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione e non sussiste litisconsorzio necessario.

  • Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020

    la notifica della cartella di pagamento all’obbligato solidale è sempre ammissibile da parte dell’agente della riscossione, anche prima che si proceda all’escussione del patrimonio dell’obbligato principale

    l’obbligato solidale può far valere il mancato rispetto del beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella.

  • Cass. n. 496 del 14/01/2015

    nel caso di cessazione della società di persone e prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite non si ha trasformazione societaria, ma successione tra soggetti distinti.

  • Cass. n. 28570 del 06/11/2019

    se si censura la motivazione della cartella, il ricorrente deve trascrivere il contenuto dell’atto impugnato per consentire il controllo di legittimità.

  • Cass. n. 16010 del 29/07/2015

    conferma l’onere di specifica trascrizione dell’atto amministrativo impugnato ai fini dell’ammissibilità del motivo.

  • Cass. n. 10528 del 28/04/2017

    in caso di impugnazione di cartella, per vizi attinenti alla debenza del tributo la legittimazione passiva può riguardare indifferentemente ente impositore o agente della riscossione.

  • Cass. n. 22729 del 09/11/2016

    conferma la legittimazione passiva non esclusiva dell’agente della riscossione per questioni sulla debenza del tributo.

  • Cass. n. 8329 del 29/04/2020

    ribadisce che, ove si contesti la debenza del tributo, non è configurabile litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.

Massime di principio

  • Quando una società di persone si estingue per cancellazione dal registro delle imprese e non vi è una vera trasformazione societaria, il socio illimitatamente responsabile resta esposto per le obbligazioni sociali residue, anche in ambito tributario, e la pretesa può essere rivolta nei suoi confronti.
  • La cartella di pagamento può essere notificata al coobbligato solidale anche prima dell’escussione del patrimonio del debitore principale; il beneficium excussionis non impedisce la notifica e va fatto valere dal coobbligato in sede di impugnazione.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella, le censure che investono la debenza del tributo, la duplicazione della pretesa o la legittimità del ruolo straordinario possono essere dedotte anche nei confronti dell’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario con l’ente impositore.
  • La censura sulla motivazione della cartella richiede specifica trascrizione del contenuto dell’atto amministrativo impugnato; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Il motivo che investe un punto sul quale il giudice di merito non ha reso una statuizione autonoma non è sorretto da interesse ad impugnare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossionePartecipazioni socialiSocietà
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.