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Sentenza

Sentenza del 21/02/2017 n. 1487 - Comm. Trib. Prov. Milano

CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE - RISOLUZIONE - Obbligazione tributaria fino alla riconsegna del bene - Soggetto passivo - Individuazione - Locatario finanziario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU dopo la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare, quando il bene non sia stato ancora materialmente riconsegnato alla società di leasing. Il punto centrale è stabilire se, con la risoluzione, l'obbligazione tributaria passi immediatamente alla società proprietaria oppure rimanga a carico del locatario finanziario fino alla riconsegna effettiva, da comprovare mediante verbale di consegna.

La decisione

È stato affermato che, in caso di leasing risolto ma di mancata riconsegna del bene, la società di leasing non diventa immediatamente soggetto passivo dell'imposta, poiché non ha ancora riacquistato la disponibilità materiale dell'immobile. L'obbligazione tributaria rimane quindi a carico del locatario finanziario fino alla riconsegna effettiva del bene. La soluzione è stata sostenuta anche mediante il richiamo all'art. 1, comma 672, della legge di stabilità 2014, relativo alla TASI, ritenuto applicabile per analogia interpretativa anche all'IMU.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 672, legge di stabilità 2014

    In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; la durata coincide con il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

    La disposizione individua il locatario quale soggetto passivo per tutto il periodo che va dalla stipula alla riconsegna effettiva del bene. Tale criterio è stato ritenuto indicativo anche per l'IMU, soprattutto quando, dopo la risoluzione, il bene non sia ancora rientrato nella disponibilità della società di leasing.

  • Disciplina dell'IMU in materia di leasing immobiliare

    La soggettività passiva resta collegata alla disponibilità del bene nell'ambito del rapporto di leasing e non si trasferisce automaticamente alla società di leasing al momento della sola risoluzione contrattuale. Il trasferimento si consolida con la riconsegna effettiva dell'immobile.

Massime di principio

  • La mera risoluzione del contratto di leasing non determina automaticamente il passaggio dell'obbligazione tributaria alla società di leasing.
  • Fino alla riconsegna materiale dell'immobile, il locatario finanziario resta normalmente il soggetto tenuto al pagamento del tributo relativo al bene.
  • La data rilevante è quella della riconsegna effettiva, preferibilmente documentata da un verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
  • In caso di contestazione, occorre distinguere tra cessazione giuridica del contratto e cessazione materiale della disponibilità del bene: ai fini tributari può rilevare quest'ultima.
  • Il criterio previsto per la TASI può offrire un parametro interpretativo anche per l'IMU in situazioni analoghe, purché compatibile con la disciplina applicabile e con i fatti concretamente provati.

Testo integrale

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