Cassazione Penale, Ordinanza n. 25037/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali (art. 495 c.p.). Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in particolare che non vi fosse un concorso nel reato e che il suo comportamento fosse meramente passivo. Con il secondo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della decisione impugnata, lamentando che i giudici di merito non l'avessero dichiarata. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico e sostanzialmente riproduttivo delle censure già svolte in appello, evidenziando comunque che la motivazione di merito aveva spiegato che la condotta dell'imputato non era passiva ma aveva agevolato le dichiarazioni mendaci del coimputato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non teneva conto dell'aumento del termine dovuto alla recidiva reiterata e della disciplina dell'art. 161 c.p.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
È il titolo di reato per il quale l'imputato era stato ritenuto penalmente responsabile; la condotta è stata ricostruita come contributo causale all'altrui dichiarazione mendace.
art. 99, comma 4, seconda parte, c.p.
La recidiva reiterata è stata considerata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, incidendo sul suo aumento.
art. 161 c.p.
È stata richiamata come norma che comporta l'aumento del termine di prescrizione, con conseguente infondatezza della dedotta estinzione del reato.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma la formula finale di inammissibilità con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è coerente con la disciplina delle conseguenze processuali dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza una critica argomentata alle ragioni del decisum, integra difetto di specificità.
- Ai fini del concorso nel reato non è necessario un comportamento attivo in senso materiale: anche una condotta apparentemente passiva può integrare un contributo causale se agevola la realizzazione del fatto tipico, compresa la commissione di false dichiarazioni.
- La deduzione della prescrizione deve essere verificata considerando tutte le cause di aumento o proroga del termine applicabili nel caso concreto, inclusa la recidiva reiterata e la disciplina dell'aumento del termine di prescrizione; ove tali elementi non siano considerati, la censura è infondata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue come effetto processuale della declaratoria.
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