Circolare numero 44 del 11-12-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali novità introdotte dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, con particolare attenzione alle aliquote contributive, ai massimali di retribuzione, al contributo di solidarietà, all’aliquota aggiuntiva dell’1%, alla rivalsa e alle modalità di compilazione e conguaglio dei modelli E.N.P.A.L.S. Vengono distinti i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, da quelli già iscritti a tale data o con anzianità in altre gestioni obbligatorie, con indicazione delle diverse regole di calcolo e delle istruzioni operative per denunce, variazioni e regolarizzazioni entro il 20 gennaio 1998.
Nuove istruzioni contributive e pensionistiche per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’E.N.P.A.L.S. dopo il D.Lgs. n. 182/1997
Nuove istruzioni contributive per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’E.N.P.A.L.S.
La circolare riepiloga gli effetti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 sul regime contributivo e pensionistico del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il documento distingue in modo netto le posizioni dei lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, di quelli già iscritti a tale data e di quelli con anzianità in altre gestioni pensionistiche obbligatorie, fornendo altresì le istruzioni operative per denunce, variazioni, conguagli e regolarizzazioni.
Quadro normativo e decorrenze
Il D.Lgs. n. 182/1997, entrato in vigore l’11 luglio 1997, ha introdotto modifiche rilevanti al regime contributivo e pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo. La circolare richiama la precedente circolare 11 luglio 1997, n. 27, e sottolinea il ruolo centrale della data del 31 dicembre 1995, dalla quale dipendono sia il sistema di calcolo della pensione sia l’applicazione di aliquote, massimali e contributi aggiuntivi. Per gli aspetti contributivi trattati, la decorrenza principale è il 1° gennaio 1997.
Lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva
Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie, la contribuzione viene allineata a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria. L’aliquota è pari al 32,70%, aumentata dello 0,10% per gli asili nido comunali, con 8,89% a carico del lavoratore.
Per l’anno 1997 è previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a lire 137.148.000. Sulle quote di retribuzione che eccedono tale importo si applica un contributo di solidarietà del 5%, maggiorato dello 0,10% per gli asili nido, con ripartizione paritaria dell’onere: 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore.
La circolare ricorda inoltre l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, applicabile sulla retribuzione annua eccedente lire 63.053.952 e fino al massimale di lire 137.148.000.
Lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995
Per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, le aliquote non sono uniformi ma dipendono dalla fascia di retribuzione giornaliera e dalle regole transitorie di progressiva equiparazione all’A.G.O. La circolare specifica che:
- fino a lire 1.000.000 di retribuzione giornaliera, si applicano integralmente le aliquote contributive vigenti;
- oltre tale limite, l’aliquota si calcola sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile della fascia corrispondente;
- vengono accreditate giornate di contribuzione, con un massimo di otto per giornata, fino al raggiungimento di 312 giornate annue;
- superato tale tetto, torna applicabile la previgente normativa.
Le tabelle allegate riportano la progressione delle aliquote dal 1997 in avanti, secondo il gruppo di appartenenza e la tipologia di contribuzione dovuta. Per il 1997, ad esempio, per alcuni lavoratori dell’ex primo gruppo il totale è pari al 29,24% se è dovuto il solo T.E.M., oppure al 32,80% o al 32,80% con ulteriori componenti, a seconda della categoria e delle prestazioni finanziate.
Per i lavoratori già iscritti, la circolare chiarisce anche che:
- il massimale di retribuzione giornaliera imponibile non è frazionabile a mese;
- i datori di lavoro devono acquisire una dichiarazione del lavoratore sui periodi utili o utilizzabili prima del 1° gennaio 1996;
- in presenza di rapporti successivi nello stesso anno, le retribuzioni dei precedenti rapporti si cumulano ai fini del massimale annuo o delle giornate accreditabili;
- il lavoratore deve esibire il libretto personale di iscrizione mod. 051 ai datori di lavoro successivi al primo.
Lavoratori con anzianità in altre gestioni obbligatorie
Per i lavoratori iscritti all’E.N.P.A.L.S. dopo il 31 dicembre 1995 ma già titolari di anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie, l’aliquota contributiva è immediatamente pari al 32,70% + 0,10% asili nido. Anche in questo caso si applica il massimale e, sulle eccedenze, il contributo di solidarietà del 5% + 0,10% asili nido.
Contributi per prestazioni temporanee trasferiti al Fondo
Dal 1° gennaio 1997 una quota dei contributi destinati a prestazioni temporanee viene trasferita al Fondo E.N.P.A.L.S. La circolare indica le seguenti misure:
- Tbc: 0,14%;
- trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%;
- assegno per il nucleo familiare (A.N.F., ex C.U.A.F.): 3,72%;
- totale: 4,43%.
Le prestazioni temporanee restano comunque a carico ed erogate dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS. Per alcune categorie, la circolare evidenzia un eventuale onere residuo a carico del datore di lavoro, da elevare progressivamente non oltre lo 0,50% ogni biennio fino alla concorrenza dell’aliquota A.G.O.
Giornate di prova
L’art. 1, comma 15, del D.Lgs. n. 182/1997 consente, per i lavoratori del gruppo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che organizzano autonomamente la preparazione degli spettacoli, di inserire nei contratti le giornate di prova come giornate di lavoro non retribuite. Tali giornate sono però soggette a contribuzione esclusivamente ai fini previdenziali, calcolata sul minimo contrattuale.
La circolare precisa che queste giornate:
- non concorrono al raggiungimento delle 312 giornate annue;
- non incidono sui massimali di retribuzione giornaliera imponibile o annua.
Ai fini dichiarativi, devono essere indicate nel mod. 031/CM con codice retribuzione "RP", mentre nel mod. 031/R il totale dei contributi va esposto con causale "033".
Rivalsa contributiva
Per i lavoratori a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli, e che percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese possono esercitare la rivalsa per il 40% dei contributi dovuti sulla parte eccedente tale soglia.
La circolare precisa che:
- dal 1° gennaio 1998 la percentuale di rivalsa si riduce di 10 punti percentuali ogni anno fino alla soppressione;
- il calcolo della rivalsa va effettuato sull’intera aliquota contributiva previdenziale;
- la nuova disciplina si applica dall’11 luglio 1997.
Compilazione dei modelli 031/R e 031/CM
Il documento dedica ampio spazio alle istruzioni operative, richiedendo per l’anno 1997 l’utilizzo della modulistica in uso e la corretta compilazione dei quadri.
Nel mod. 031/R devono essere compilate le colonne relative a:
- 1° gruppo entro limite massimale;
- 2° gruppo entro limite massimale;
- aliquota aggiuntiva;
- eccedenza vigente massimale;
- trattenute pensioni.
La circolare indica con precisione i dati da riportare in ciascun rigo, distinguendo tra:
- numero di lavoratori;
- retribuzioni imponibili;
- aliquote applicabili;
- contributi totali dovuti.
Nel quadro C devono essere utilizzati i seguenti codici causale:
- 020: contribuzione e contributo di solidarietà;
- 022: contributi per aliquota aggiuntiva 1%;
- 098: trattenute pensioni;
- 033: contribuzione per giornate di prova.
Per il mod. 031/CM, i datori di lavoro devono indicare nel rigo bianco finale, per ciascun lavoratore:
- per i nuovi iscritti, il totale delle retribuzioni percepite nei mesi precedenti e la dicitura "Tab. 0";
- per i già iscritti, il numero totale delle giornate di contribuzione accreditate nei mesi precedenti e la dicitura "Tab. n. ...".
Conguaglio e regolarizzazione delle posizioni contributive
La circolare rinvia alla precedente circolare n. 31 del 6 agosto 1997 per le modalità di regolarizzazione delle partite contributive conseguenti al D.Lgs. n. 182/1997. I datori di lavoro devono:
- ricalcolare la contribuzione dovuta con le nuove aliquote;
- detrarre quanto già versato all’Ente;
- scomputare le somme già versate all’INPS per prestazioni temporanee;
- versare il residuo entro il 20 gennaio 1998, usando il codice causale "023";
- versare anche gli interessi legali al 5% annuo, con codice causale "067".
Per il calcolo degli interessi, la circolare stabilisce che:
- per il periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, gli interessi decorrono dal 21 luglio 1997 fino al pagamento;
- per i mesi successivi, decorrono dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento.
I versamenti eseguiti oltre il 20 gennaio 1998 sono soggetti alle sanzioni per tardiva regolarizzazione.
Conguaglio tramite mod. 031/R e mod. 031/CM di variazione
Per il conguaglio va presentato un unico mod. 031/R di variazione, da barrare con la dicitura "conguaglio", e un unico mod. 031/CM di variazione riepilogativo dell’intero anno 1997. Nel mod. 031/R di variazione il quadro C deve riportare, oltre ai codici già indicati, anche:
- 031 per la contribuzione già versata all’Ente;
- 032 per le somme già versate all’INPS;
- 023 per il saldo da versare all’Ente;
- 067 per gli interessi legali.
Devono essere allegate due copie del prospetto riepilogativo dei contributi versati all’INPS a titolo di prestazioni temporanee, che saranno trasmesse alle competenti sedi INPS.
Nel mod. 031/CM di variazione, se nel corso dell’anno è stato raggiunto il massimale annuo o il limite delle 312 giornate, deve essere indicato il mese in cui si è verificato l’evento, con la formula "Max mese ...".
Tabelle allegate e chiarimenti finali
In allegato sono riportate le tabelle con le aliquote vigenti dal 1° gennaio 1997 per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo, incluse quelle per tersicorei e ballerini, per i dipendenti da imprese dell’esercizio cinematografico e per i lavoratori con anzianità in altre gestioni.
La circolare segnala infine la pubblicazione del D.M. 10 novembre 1997, che individua in tre gruppi le categorie dei soggetti assicurati al Fondo, rinviando a successive istruzioni operative.
Punti principali
Ambito della riforma e decorrenze
Il D.Lgs. n. 182/1997, in vigore dall’11 luglio 1997, attua la delega della legge n. 335/1995 e modifica il regime contributivo e pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo E.N.P.A.L.S. La circolare richiama anche la rilevanza della data del 31 dicembre 1995, che distingue le diverse regole di finanziamento e di calcolo pensionistico. Le nuove disposizioni si applicano, per gli aspetti contributivi richiamati, dal 1° gennaio 1997.
Lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, l’aliquota è allineata a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’A.G.O.: 32,70% + 0,10% asili nido, di cui 8,89% a carico del lavoratore. Per il 1997 è previsto un massimale annuo di retribuzione imponibile e pensionabile pari a lire 137.148.000. Sulle retribuzioni che superano tale limite si applica un contributo di solidarietà del 5% + 0,10% asili nido, ripartito per metà tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, l’aliquota aggiuntiva dell’1% è dovuta sulla retribuzione annua eccedente lire 63.053.952 e fino al massimale di lire 137.148.000.
Lavoratori iscritti prima del 31 dicembre 1995 o con anzianità in altre gestioni
Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, le aliquote contributive variano in funzione della fascia di retribuzione giornaliera e del progressivo avvicinamento alla parificazione con l’A.G.O., secondo le tabelle allegate. La retribuzione giornaliera imponibile è interamente assoggettata a contribuzione fino a lire 1.000.000; oltre tale soglia si applicano i massimali giornalieri di fascia e si accreditano giornate di contribuzione fino a un massimo di 312 annue. Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 ma con anzianità in altre gestioni obbligatorie, l’aliquota è subito pari al 32,70% + 0,10% asili nido, con applicazione del massimale e del contributo di solidarietà sulle eccedenze.
Contributi per prestazioni temporanee trasferiti all’E.N.P.A.L.S.
Dal 1° gennaio 1997 una quota dei contributi per prestazioni temporanee già gestite dall’INPS viene destinata al Fondo E.N.P.A.L.S.: Tbc 0,14%, trattamento economico di maternità 0,57% e assegno per il nucleo familiare 3,72%, per un totale di 4,43%. Le prestazioni restano però erogate dalla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS. Per alcune categorie resta un onere residuo a carico dei datori di lavoro, da coprire con l’elevazione dell’aliquota non oltre lo 0,50% ogni biennio fino alla concorrenza dell’aliquota A.G.O.
Giornate di prova e trattamento contributivo
Per i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che organizzano autonomamente la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova possono essere indicate come giornate di lavoro non retribuite, con contribuzione dovuta solo ai fini previdenziali sul minimo contrattuale. Tali giornate non concorrono al raggiungimento delle 312 giornate annue né ai massimali di retribuzione giornaliera o annua. In denuncia vanno indicate con codice retribuzione "RP" nel mod. 031/CM e con il solo totale contributivo nel mod. 031/R, usando il codice causale "033".
Istituto della rivalsa
Per i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli e che percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese possono esercitare rivalsa per il 40% dei contributi dovuti sulla parte eccedente. Dal 1° gennaio 1998 la percentuale si riduce di 10 punti percentuali ogni anno fino alla soppressione. Il Ministero del lavoro ha chiarito che la rivalsa si calcola sull’intera aliquota contributiva previdenziale e che la decorrenza applicativa è l’11 luglio 1997.
Istruzioni per denunce, variazioni e codici di versamento
La circolare fornisce istruzioni dettagliate per la compilazione dei modelli 031/R e 031/CM, indicando i dati da riportare nei quadri A, B e C, i codici causale da usare (020, 022, 023, 031, 032, 033, 067, 098) e le integrazioni obbligatorie in relazione ai diversi gruppi di lavoratori. Per il mod. 031/CM devono essere riportati, nel rigo bianco finale, i dati riepilogativi delle retribuzioni o delle giornate accreditate e la dicitura "Tab. 0" oppure "Tab. n. ...", secondo il caso.
Conguaglio contributivo e regolarizzazione entro il 20 gennaio 1998
Per adeguare le posizioni contributive alla nuova normativa, i datori di lavoro devono ricalcolare i contributi dovuti, sottrarre quanto già versato all’Ente e all’INPS, e versare il saldo entro il 20 gennaio 1998 con i relativi interessi legali al 5% annuo. La regolarizzazione deve essere effettuata tramite mod. 031/R e mod. 031/CM di variazione, con allegazione dei prospetti riepilogativi dei contributi INPS. I versamenti oltre il termine sono soggetti alle sanzioni per tardiva regolarizzazione contributiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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