Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 252 del 12-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del decreto-legge n. 393/1997, che prevede: la proroga di 8 mesi della CIGS per imprese con oltre 500 dipendenti, con ulteriore riduzione del 10% dell’importo; la concessione per altri 8 mesi della CIGS per i lavoratori di imprese situate in aree oggetto di protocolli o accordi di reindustrializzazione, sempre con riduzione del 10%; la possibilità per i lavoratori esclusi dal beneficio per mancata partecipazione ai lavori socialmente utili, per cause non imputabili alla loro volontà, di presentare domanda per periodi pregressi. La circolare disciplina inoltre termini, modalità di presentazione delle domande, controlli, codici di conguaglio e istruzioni operative per le sedi INPS e per le imprese.

Proroga e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per imprese oltre 500 dipendenti, aree da reindustrializzare e lavoratori esclusi dai lavori socialmente utili

Proroga e concessione della CIGS ai sensi del DL n. 393/1997

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto-legge n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1997, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Le disposizioni riguardano tre ambiti distinti: la proroga per le imprese con oltre 500 dipendenti, la concessione ulteriore per le aree interessate da piani di reindustrializzazione e la riammissione dei lavoratori esclusi per mancata partecipazione ai lavori socialmente utili per cause non imputabili alla loro volontà.

Imprese con più di 500 dipendenti

La prima misura concerne la proroga di ulteriori otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale già prorogato a 21 mesi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 135/1997. La proroga opera alla scadenza del periodo precedente e comporta una ulteriore riduzione del 10% della prestazione.

In conseguenza di tale riduzione, la misura della CIGS per il periodo considerato è pari al 64,8% della retribuzione integrabile. La circolare precisa inoltre che la riduzione del 10% si applica anche agli importi dei massimali già abbattuti del 10%.

Aree interessate da protocolli o accordi di reindustrializzazione

Per le imprese ubicate in aree interessate da protocolli di intesa o accordi di programma per la reindustrializzazione, stipulati dal Governo con Regioni o parti sociali, la circolare richiama la disciplina dell’art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge n. 608/1996, già prorogata a 24 mesi dalla legge n. 135/1997.

Il decreto-legge n. 393/1997 prevede, alla scadenza di tale proroga, la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga a ogni disposizione vigente, con riduzione del 10% della misura. La concessione si colloca temporalmente dopo la scadenza dei 24 mesi precedenti e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998. La misura ridotta si applica anche quando l’importo raggiunge il massimale.

La nuova concessione riguarda esclusivamente i lavoratori già beneficiari della CIGS prevista dall’art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge n. 608/1996.

Lavoratori esclusi per mancata partecipazione ai lavori socialmente utili

Il quarto comma dell’art. 1 del decreto-legge n. 393/1997 disciplina i casi dei lavoratori destinatari di provvedimenti concessivi della CIGS ex art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, la cui erogazione era subordinata alla effettiva partecipazione ai lavori socialmente utili.

Nei casi in cui il trattamento non sia stato fruito perché i lavoratori non hanno potuto partecipare ai lavori socialmente utili per motivi non imputabili alla loro volontà, gli interessati possono presentare domanda per essere ammessi al trattamento relativo a periodi pregressi. L’effettiva erogazione è comunque subordinata alla verifica delle condizioni previste e resta nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 608/1996.

Presentazione delle domande

Per le domande relative alle aree da reindustrializzare e per le richieste dei lavoratori esclusi dal beneficio per mancata partecipazione ai lavori socialmente utili, la circolare indica che le istanze devono essere presentate entro i termini previsti dal decreto-legge n. 393/1997 direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Viene richiamato in proposito il messaggio ministeriale n. 109599 del 20 novembre 1997.

Istruzioni operative per le sedi e per le imprese

Per le proroghe riferite alle imprese con più di 500 dipendenti, il provvedimento di concessione deve essere contraddistinto dal codice tipo intervento 391. Il sistema automatizzato calcola la prestazione nella misura ridotta del 64,8% e nel modello IG6 str viene inserita un’apposita avvertenza per i datori di lavoro tenuti ad anticipare il trattamento.

Per le concessioni relative alle aree da reindustrializzare, contraddistinte dal codice tipo intervento 392, l’autorizzazione al conguaglio deve riportare l’avvertenza che la misura del trattamento è ridotta del 10%, fermo restando il richiamo all’aliquota di riduzione del 6,04%.

Conguagli, codici e adempimenti contributivi

Le imprese devono esporre gli importi da conguagliare nel quadro D del modello DM 10/2 con le seguenti modalità:

  • codice G606, per la CIGS prorogata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DL n. 393/1997, con la dicitura "CIGS ridotta art. 1, c. 1 DL 393/97";
  • codice G607, per la CIGS concessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL n. 393/1997, con la dicitura "CIGS ridotta art. 1, c. 2 DL 393/97".

L’eventuale contributo addizionale deve essere esposto con il codice E400. Inoltre, la procedura di gestione delle denunce DM 10/2 memorizza, dopo il consolidamento, le denunce che riportano i codici G606 e G607 nell’archivio delle segnalazioni, per consentire i controlli o l’emissione di liste da parte delle sedi.

Verifiche, limiti e liquidazione delle prestazioni

Per le imprese delle aree da reindustrializzare, la domanda deve essere accompagnata dall’elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo alla proroga di otto mesi. Tale specificità è collegata al fatto che gli interventi illustrati, insieme ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità aventi titolo alla proroga di otto mesi prevista dall’art. 1, comma 3, sono ammessi nei limiti complessivi di 3.500 unità.

I lavoratori inclusi negli elenchi potranno ottenere la proroga solo previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. Le SAP devono accertare, oltre ai requisiti ordinari, che i lavoratori ammessi abbiano effettivamente fruito della precedente concessione di 24 mesi e che la relativa scadenza non sia successiva al 31 marzo 1998. La verifica può avvenire al momento dell’acquisizione dei dati per il pagamento diretto tramite mod. Igi str/Aut, oppure sulla base della documentazione trasmessa dall’impresa a supporto dei conguagli effettuati con i modelli DM 10.

Per i lavoratori che risultino giustificati nella mancata partecipazione ai lavori socialmente utili, l’erogazione effettiva della prestazione avviene entro i limiti delle risorse disponibili e i nominativi sono comunicati direttamente alle SAP competenti dalla Direzione centrale. Le SAP provvedono poi al pagamento dopo avere accertato la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Punti principali

Proroga CIGS per imprese con più di 500 dipendenti

La proroga di 8 mesi riguarda i trattamenti straordinari già prorogati a 21 mesi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 135/1997. La proroga decorre dalla scadenza della precedente e comporta un’ulteriore riduzione del 10% della prestazione. La misura dell’integrazione salariale per il periodo in esame è pari al 64,8% della retribuzione integrabile, con applicazione dell’ulteriore riduzione anche agli importi dei massimali già ridotti del 10%.

CIGS per aree interessate da protocolli o accordi di reindustrializzazione

Per le imprese operanti in aree oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma per la reindustrializzazione, la CIGS prevista dall’art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge n. 608/1996, già prorogata a 24 mesi dalla legge n. 135/1997, può essere concessa per ulteriori 8 mesi in deroga a ogni disposizione vigente, con riduzione del 10% della misura. La concessione si colloca dopo la scadenza del precedente periodo di 24 mesi e comunque non oltre il 31 marzo 1998, ed è riservata ai lavoratori già beneficiari della precedente CIGS.

Riammissione dei lavoratori esclusi per mancata partecipazione ai lavori socialmente utili

I lavoratori destinatari dei provvedimenti di CIGS ex art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, che non hanno potuto fruire del trattamento perché non impegnati in lavori socialmente utili per motivi non imputabili alla loro volontà, possono presentare domanda per essere ammessi al trattamento relativo a periodi pregressi. La riammissione è subordinata alla verifica della giustificazione della mancata partecipazione e opera nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 608/1996.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande relative alle aree da reindustrializzare e le richieste dei lavoratori esclusi devono essere presentate entro i termini previsti dal decreto-legge n. 393/1997, direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La circolare richiama il messaggio ministeriale n. 109599 del 20 novembre 1997.

Adempimenti operativi e codici di gestione

Per la proroga delle imprese con oltre 500 dipendenti le autorizzazioni devono essere contraddistinte dal codice tipo intervento 391 e il calcolo della prestazione viene effettuato automaticamente nella misura ridotta del 64,8%. Per le concessioni nelle aree da reindustrializzare va utilizzato il codice tipo intervento 392; nelle autorizzazioni al conguaglio deve comparire l’avvertenza sulla riduzione del 10%, ferma restando l’aliquota di riduzione del 6,04%.

Conguaglio in DM 10/2 e contributo addizionale

Le imprese devono esporre gli importi da conguagliare nel quadro D del DM 10/2 con i nuovi codici G606, per la CIGS prorogata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DL n. 393/1997, e G607, per la CIGS concessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL n. 393/1997. Il contributo addizionale eventualmente dovuto va indicato con il codice E400.

Controlli, limiti quantitativi e liquidazione delle prestazioni

Le imprese delle aree da reindustrializzare devono presentare, insieme alla domanda, l’elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo alla proroga di 8 mesi. Gli interventi di cui ai punti 1 e 2, insieme ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità aventi titolo alla proroga di 8 mesi, sono ammessi nei limiti di 3.500 unità. Le SAP devono verificare il possesso dei requisiti, compreso l’effettivo godimento della precedente concessione di 24 mesi e la scadenza non oltre il 31 marzo 1998. Le prestazioni ai lavoratori riammessi saranno erogate dalle SAP solo dopo l’accertamento delle condizioni previste e nei limiti delle risorse disponibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.