Circolare numero 253 del 12-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'ambito applicativo dell'indennità pari alla CIGS prevista per i lavoratori interessati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997. Viene precisato che l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 non amplia né modifica la platea dei destinatari già individuata dall'ordinanza n. 2694, ma conferma la spettanza della provvidenza e fornisce elementi utili per l'istruttoria delle domande. Si distingue inoltre tra richieste riferite a soggetti nei comuni direttamente danneggiati e richieste provenienti da altri comuni di Marche e Umbria, per le quali possono rendersi necessarie verifiche presso le amministrazioni comunali.
Ulteriori istruzioni sull'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori colpiti dal sisma del 26 settembre 1997
Ulteriori istruzioni sull'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per gli eventi sismici del 26 settembre 1997
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale riconosciuta ai lavoratori colpiti dal sisma iniziato il 26 settembre 1997. L'intervento si colloca nel quadro delle ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2717 del 20 novembre 1997, e precisa in particolare il perimetro soggettivo e territoriale della misura, nonché i criteri istruttori per l'esame delle domande.
Riferimenti normativi e oggetto della provvidenza
L'art. 10 dell'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 dispone che nei comuni di Cascia, Monteleone, Norcia, Pioggiodomo, Preci, Scheggino, S. Anatolia di Narco e Vallo di Nera trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Tali disposizioni riguardano l'erogazione di un'indennità di importo pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.
La circolare richiama inoltre le istruzioni già impartite con la circolare n. 219 del 6 novembre 1997, paragrafo 3, che avevano individuato il campo di applicazione della provvidenza nei territori delle Regioni Marche e Umbria.
Ambito territoriale di applicazione
Il chiarimento centrale riguarda l'estensione territoriale della misura. Secondo la circolare:
- l'art. 1 dell'ordinanza n. 2694 stabilisce che tutto il territorio delle Regioni Marche e Umbria è individuato come danneggiato;
- l'art. 10 della medesima ordinanza rinvia espressamente a tale disciplina;
- conseguentemente, la provvidenza si applica nei territori delle due Regioni già individuati come danneggiati.
L'ordinanza n. 2717 non amplia né restringe tale area, ma si limita a confermare la spettanza dell'indennità nei confronti dei soggetti già destinatari in base all'ordinanza n. 2694.
Finalità del nuovo intervento e profili istruttori
La circolare evidenzia che l'ordinanza n. 2717 ha una funzione soprattutto chiarificatrice e istruttoria. Essa specifica la natura degli effetti provocati dal sisma del 26 settembre 1997, richiamando in particolare le interruzioni stradali, e fornisce così elementi determinanti per l'esame delle richieste di provvidenza.
Ai fini della valutazione delle domande, l'istruttoria deve considerare:
- la situazione concreta delle località interessate;
- la natura delle attività produttive colpite dagli effetti del sisma;
- la durata dei periodi per i quali viene richiesta la provvidenza.
Distinzione tra domande già ricomprese nelle ordinanze e domande provenienti da altri comuni
La circolare invita a distinguere nettamente due ipotesi:
- richieste relative ad aziende ubicate nei comuni gravemente danneggiati elencati nell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2694, nonché nei comuni indicati dall'ordinanza n. 2717, oppure a lavoratori residenti in tali comuni;
- richieste presentate da aziende o lavoratori ubicati o residenti in altri comuni dei territori dell'Umbria e delle Marche.
Nel primo caso gli effetti del sisma risultano già valutati nelle rispettive ordinanze, con conseguente più immediata riconducibilità della domanda alla disciplina agevolativa.
Nel secondo caso, invece, la valutazione deve essere condotta con particolare attenzione alle motivazioni addotte. Se permangono dubbi, occorre svolgere le verifiche ritenute necessarie, acquisendo informazioni presso le amministrazioni comunali competenti.
Indicazioni operative per l'istruttoria
La circolare, in sostanza, affida agli uffici istruttori il compito di verificare caso per caso la coerenza tra i fatti dedotti nella domanda e il quadro degli effetti del sisma già riconosciuti dalle ordinanze. Per le domande presentate da soggetti localizzati fuori dai comuni espressamente richiamati, la prova delle conseguenze dell'evento sismico deve essere supportata da accertamenti ulteriori, da effettuarsi anche tramite le amministrazioni comunali.
Il documento, quindi, non introduce nuovi benefici, ma chiarisce come applicare correttamente la disciplina già vigente, evitando interpretazioni restrittive o estensive non coerenti con il rinvio operato dall'ordinanza n. 2694 e con le precisazioni contenute nell'ordinanza n. 2717.
Punti principali
Ambito della provvidenza e riferimenti normativi
L'art. 10 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2717 del 20 novembre 1997 richiama, tra le altre, le disposizioni dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, relative all'erogazione di un'indennità di importo pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.
Chiarimento sul campo di applicazione territoriale
Le istruzioni della circolare n. 219 del 6 novembre 1997, paragrafo 3, avevano individuato il campo di applicazione della provvidenza nei territori delle Regioni Marche e Umbria. Ciò in quanto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2694 stabilisce che tutto il territorio delle due Regioni è da considerarsi danneggiato e l'art. 10 della stessa ordinanza vi fa espresso rinvio.
Effetti dell'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997
L'ordinanza n. 2717 non modifica l'area dei destinatari aventi titolo all'indennità in base all'ordinanza n. 2694, ma ne conferma la spettanza. Inoltre specifica la natura degli effetti del sisma del 26 settembre 1997, indicando in particolare le interruzioni stradali, e fornisce elementi utili ai fini istruttori delle richieste.
Criteri per la valutazione delle domande
La valutazione delle motivazioni poste a fondamento delle richieste deve riguardare la situazione delle località interessate, la natura delle attività produttive colpite dagli effetti del sisma e la durata dei periodi per i quali la provvidenza viene domandata.
Distinzione tra comuni gravemente danneggiati e altri comuni
Ai fini istruttori occorre distinguere le domande riguardanti aziende ubicate nei comuni gravemente danneggiati elencati nell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2694 e nei comuni di cui all'ordinanza n. 2717, nonché quelle presentate da lavoratori residenti in tali comuni, da quelle provenienti da aziende o lavoratori ubicati o residenti in altri comuni delle Marche e dell'Umbria.
Verifiche istruttorie presso i comuni
Per le richieste provenienti da soggetti ubicati o residenti in altri comuni delle Regioni Marche e Umbria, ove permangano dubbi sulle motivazioni addotte, è necessario procedere alle verifiche ritenute opportune, acquisendo informazioni presso le amministrazioni comunali competenti.
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