Cassazione Penale, Sentenza n. 40929/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto il 6 dicembre 2021 in relazione al reato di riciclaggio. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione del decreto di sequestro probatorio, sostenendo che il pubblico ministero si era limitato a indicare genericamente che l'oggetto era il corpo del reato, senza idonea motivazione; chiedeva la nullità del provvedimento e la restituzione delle somme. Contestava altresì l'utilizzo da parte del tribunale di elementi desunti da una nota integrativa depositata dal P.M., ritenendo che tali elementi non dimostrassero il fumus commissi delicti e fossero insufficienti a legittimare il sequestro di somme di denaro genericamente collegate al fatto-reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la somma oggetto del sequestro probatorio era stata oggetto, su richiesta del P.M., di conversione in sequestro preventivo disposta dal GIP in data 12 gennaio 2021; tale conversione ha fatto venire meno l'interesse ad impugnare l'originario decreto probatorio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui per la convalida del sequestro probatorio è sufficiente l'indicazione che l'oggetto sia pertinente al reato e che, nella fase di convalida, il riferimento al titolo del reato e agli atti della polizia giudiziaria può essere sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
principio relativo al sequestro probatorio e alla sua convalida
Per la legittimità della convalida del sequestro probatorio è sufficiente che il P.M. affermi che l'oggetto del vincolo è pertinente al reato; nella fase della convalida è ammissibile il riferimento al solo titolo del reato e agli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza una completa formulazione del capo di imputazione
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
art. 44, comma primo, lett. a)
Richiamato nella giurisprudenza citata quale riferimento normativo nel precedente di conversione di misure cautelari su immobili; la citazione nel testo serve a esemplificare che la conversione di una misura probatoria in preventiva può rendere inefficace l'impugnazione dell'originario decreto probatorio
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. 2, Sent. n. 27859 del 30/04/2019; Sez. 3, Sent. n. 12511 del 07/03/2012
La giurisprudenza sostiene che il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, il sequestro probatorio sia stato convertito in sequestro preventivo: le doglianze devono allora essere indirizzate avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP
Massime di principio
- Se, dopo il sequestro probatorio, lo stesso viene convertito in sequestro preventivo dal GIP, l'impugnazione del decreto probatorio può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso le contestazioni devono essere rivolte alla misura di conversione.
- Per la convalida di un sequestro probatorio non è sempre richiesta una motivazione analitica completa: può essere sufficiente l'indicazione che l'oggetto è pertinente al reato e il richiamo agli atti della polizia giudiziaria e al titolo del reato.
- Nel caso di sequestro di denaro contestualmente collegato a reati economici, pur essendo necessario dimostrare un concreto nesso di pertinenza col reato, i giudici accettano anche valutazioni fondate sugli elementi investigativi raccolti dalla polizia giudiziaria se idonei a giustificare il fumus commissi delicti.
- Chi propone ricorso deve verificare lo stato sostanziale e processuale delle misure cautelari intervenute nella fase successiva: impugnazioni intempestive o prive di interesse sostanziale possono comportare condanne alle spese e, in casi di colpa, sanzioni a favore della cassa delle ammende.
- Se si ritiene che il provvedimento sia viziato per motivazione insufficiente, è opportuno specificare in modo puntuale quali elementi manchino e proporre il rimedio più idoneo (nullità, revoca, istanza al giudice che ha disposto la conversione) tenendo conto delle misure intervenute successivamente.
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