Sentenza del 27/10/2017 n. 25575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento ICI n. 187/2003, con cui il Comune contestava al contribuente l'omessa dichiarazione di fabbricati e terreni e il mancato versamento dell'imposta, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo e contestava l'entità e l'applicazione delle sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado, impugnava la decisione davanti alla CTR, che dichiarava inammissibile l'appello per la novità e/o genericità dei motivi. In Cassazione deduceva violazioni delle norme sul contenuto dell'appello, sull'obbligo di motivazione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché generici, privi di autosufficienza e non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva comunque risposto alla contestazione sulle sanzioni, rilevando la mancata prova delle circostanze dedotte e la riferibilità della sanzione al solo periodo d'imposta 2003. Anche il quarto motivo è stato respinto, non sussistendo omessa pronuncia. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1
a pena di inammissibilità dell'impugnazione
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, diretti a criticare le argomentazioni della sentenza impugnata. La mera riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado può determinare l'inammissibilità per genericità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1
In appello non possono essere proposte domande nuove. Tuttavia, nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile per genericità e mancanza di specifiche censure.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione. La censura di motivazione apparente o incomprensibile deve essere formulata in modo specifico.
Art. 111, comma 6, Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. La Corte ha escluso la violazione poiché la doglianza del contribuente era generica e, sostanzialmente, riguardava un vizio motivazionale non dedotto nei limiti previsti.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, senza omettere decisioni su questioni devolute. Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia fornito una risposta, anche sintetica, alla questione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di primo grado: ripetere le argomentazioni già svolte senza spiegare perché la decisione sia errata espone all'inammissibilità.
- Chi ricorre in Cassazione deve trascrivere o allegare gli atti essenziali, come il ricorso introduttivo e l'atto di appello, e indicare con precisione dove e come siano state formulate le censure; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La contestazione delle sanzioni deve indicare concretamente l'errore commesso dall'amministrazione, distinguendo tra periodo d'imposta, immobili interessati e condotte sanzionate; una contestazione generica non è sufficiente.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice ha esaminato la questione e ha fornito una risposta, anche quando la parte ritenga tale risposta erronea o insufficiente.
- La qualificazione formale di un vizio come violazione processuale non consente di eludere i limiti propri delle censure sulla motivazione: occorre individuare con precisione il vizio dedotto e rispettare i requisiti previsti per quel tipo di impugnazione.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il soccombente può essere condannato sia alle spese della controparte sia al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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