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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 25575 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento ICI n. 187/2003, con cui il Comune contestava al contribuente l'omessa dichiarazione di fabbricati e terreni e il mancato versamento dell'imposta, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo e contestava l'entità e l'applicazione delle sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado, impugnava la decisione davanti alla CTR, che dichiarava inammissibile l'appello per la novità e/o genericità dei motivi. In Cassazione deduceva violazioni delle norme sul contenuto dell'appello, sull'obbligo di motivazione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché generici, privi di autosufficienza e non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva comunque risposto alla contestazione sulle sanzioni, rilevando la mancata prova delle circostanze dedotte e la riferibilità della sanzione al solo periodo d'imposta 2003. Anche il quarto motivo è stato respinto, non sussistendo omessa pronuncia. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1

    a pena di inammissibilità dell'impugnazione

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici, diretti a criticare le argomentazioni della sentenza impugnata. La mera riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado può determinare l'inammissibilità per genericità.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1

    In appello non possono essere proposte domande nuove. Tuttavia, nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile per genericità e mancanza di specifiche censure.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione. La censura di motivazione apparente o incomprensibile deve essere formulata in modo specifico.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. La Corte ha escluso la violazione poiché la doglianza del contribuente era generica e, sostanzialmente, riguardava un vizio motivazionale non dedotto nei limiti previsti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, senza omettere decisioni su questioni devolute. Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia fornito una risposta, anche sintetica, alla questione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di primo grado: ripetere le argomentazioni già svolte senza spiegare perché la decisione sia errata espone all'inammissibilità.
  • Chi ricorre in Cassazione deve trascrivere o allegare gli atti essenziali, come il ricorso introduttivo e l'atto di appello, e indicare con precisione dove e come siano state formulate le censure; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La contestazione delle sanzioni deve indicare concretamente l'errore commesso dall'amministrazione, distinguendo tra periodo d'imposta, immobili interessati e condotte sanzionate; una contestazione generica non è sufficiente.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice ha esaminato la questione e ha fornito una risposta, anche quando la parte ritenga tale risposta erronea o insufficiente.
  • La qualificazione formale di un vizio come violazione processuale non consente di eludere i limiti propri delle censure sulla motivazione: occorre individuare con precisione il vizio dedotto e rispettare i requisiti previsti per quel tipo di impugnazione.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il soccombente può essere condannato sia alle spese della controparte sia al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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