Ordinanza n. 3353/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare “CODI/23 CANTO” approvata con decreto direttoriale prot. n. -OMISSIS- nonché del presupposto bando prot. n. -OMISSIS-nella parte in cui mettono a concorso e poi effettivamente assegnano ad altro soggetto la cattedra di canto spettante al M°-OMISSIS- quale titolare di incarico di docenza a tempo indeterminato; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi sempre in parte qua gli atti e i verbali di gara e il decreto di conferimento degli incarichi di docenza e di assegnazione delle sedi, anche previo eventuale scorrimento della graduatoria approvata, di estremi non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e bando del concorso per tre posti di docente di prima fascia nel settore CODI/23 CANTO, nella parte in cui il ricorrente assume siano stati messi a concorso e assegnati a un altro soggetto posti spettanti in forza di un giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente, già docente a tempo determinato presso il Conservatorio negli anni accademici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, ha impugnato il bando, la graduatoria definitiva e gli atti connessi del concorso per tre posti di docente di prima fascia nel settore CODI/23 CANTO. Ha dedotto che l’individuazione e l’assegnazione dei posti avrebbe sottratto il posto spettantegli in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3913 del 7 novembre 2023, che aveva riconosciuto il suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’inizio dell’anno accademico 2020-2021, per il triennio 2020-2023, con conseguente condanna dell’amministrazione all’assunzione retroattiva. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla tempestività del ricorso: la lesione dedotta si sarebbe concretizzata già con l’adozione del bando del 30 maggio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 9 maggio 2025, dopo la conclusione delle operazioni concorsuali e la pubblicazione della graduatoria definitiva; inoltre, il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione il 6 giugno 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso definitivamente l’eccezione di tardività. Ha sottoposto alle parti la questione della tempestività del ricorso, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie sul punto. Ha quindi rinviato la prosecuzione della discussione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 e disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti. Il giudizio resta pertanto interlocutorio.
Norme richiamate
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla questione della possibile tardività del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a sostegno della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.
Massime di principio
- Quando la lesione dedotta dal ricorrente deriva direttamente dall’adozione di un bando, il termine per impugnare può decorrere dalla pubblicazione del bando stesso, anche se il ricorso viene proposto successivamente contro la graduatoria definitiva, qualora il vizio sia già immediatamente percepibile nel bando.
- Se il giudice rileva d’ufficio seri dubbi sulla tempestività del ricorso, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- La presentazione della domanda di partecipazione a una procedura concorsuale può costituire un elemento rilevante nella ricostruzione della conoscenza del bando e nella valutazione della tempestività dell’impugnazione.
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