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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18019/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di anticipazione su crediti stipulato tra una banca e una società poi ammessa a concordato preventivo. Su istanza della debitrice, il giudice delegato aveva prima sospeso l’efficacia del contratto e poi ne aveva autorizzato lo scioglimento ai sensi dell’art. 169-bis l. fall. La società, e poi il fallimento, aveva agito per ottenere la restituzione di somme riscosse dalla banca in esecuzione del rapporto. In appello la banca aveva contestato la validità dei decreti del giudice delegato, deducendone la nullità per violazione del contraddittorio e per impossibilità di sospendere/sciogliere quel tipo di contratto, nonché l’erroneità della retrodatazione degli effetti del provvedimento alla data dell’istanza. La corte territoriale aveva però ritenuto che tali censure, attenendo a questioni endo-concorsuali, dovessero essere fatte valere solo con reclamo ex art. 26 l. fall. e che, in ogni caso, fossero coperte dal giudicato dell’omologazione del concordato. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato violazione degli artt. 26 e 169-bis l. fall., oltre che degli artt. 180 e 183 l. fall., sostenendo che i vizi dei provvedimenti del giudice delegato erano deducibili nel giudizio ordinario di cognizione e non erano preclusi dal decreto di omologazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che i provvedimenti del giudice delegato ex art. 169-bis l. fall., così come il reclamo eventualmente deciso dal tribunale, hanno natura di meri atti di amministrazione della procedura, privi di decisorietà e quindi non idonei a passare in giudicato; perciò la parte non soddisfatta può contestarne i presupposti in un ordinario giudizio a cognizione piena. Ha inoltre escluso che il decreto di omologazione del concordato precluda tali contestazioni, poiché non decide sui diritti di credito che derivano da quei provvedimenti. La Corte ha quindi ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dai giudici di merito e ha imposto un nuovo esame della nullità/inefficacia dei provvedimenti autorizzativi e delle conseguenze sul credito controverso.

Norme richiamate

  • art. 169-bis l. fall.

    i provvedimenti di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti emessi dal giudice delegato non hanno natura decisoria e possono essere contestati in un giudizio ordinario di cognizione dalla parte che ne subisce gli effetti.

  • art. 26 l. fall.

    il reclamo endo-concorsuale non esaurisce la tutela, poiché le contestazioni sui presupposti dei provvedimenti del giudice delegato possono essere proposte anche davanti al giudice ordinario quando si controverta di diritti soggettivi.

  • art. 180 l. fall.

    il decreto di omologazione del concordato non produce giudicato sui diritti di credito nascenti dai provvedimenti ex art. 169-bis l. fall.

  • art. 183 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assenza di preclusioni derivanti dalla fase di omologazione, rispetto alle contestazioni sui provvedimenti del giudice delegato.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario è inammissibile contro provvedimenti privi dei caratteri di decisorietà e definitività; la non impugnabilità ex art. 111 Cost. non impedisce la tutela in sede ordinaria dei diritti lesi.

  • art. 111 Cost.

    la mancanza di decisorietà e definitività in senso sostanziale impedisce la ricorribilità straordinaria, anche se si deducono vizi processuali.

Massime di principio

  • I provvedimenti del giudice delegato che autorizzano la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo sono atti di amministrazione della procedura, non pronunce decisorie su diritti, e non acquistano efficacia di giudicato.
  • La parte che assuma di essere lesa da tali provvedimenti può far valere in un giudizio ordinario di cognizione la sussistenza o l’insussistenza dei presupposti sostanziali e processuali dell’autorizzazione, senza essere confinata al solo reclamo endo-concorsuale.
  • L’omologazione del concordato non preclude, di per sé, la contestazione in sede ordinaria dei diritti di credito che derivino dai provvedimenti del giudice delegato, perché il decreto di omologa non decide su tali diritti.
  • Quando un provvedimento è privo di decisorietà e definitività, la questione della sua legittimità processuale o sostanziale segue la stessa regola di tutela: la lesione può essere fatta valere nel giudizio a cognizione piena, non mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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