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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06498/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

RFI aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di crediti risarcitori e di riserve derivanti da contratti d'appalto, indicando che l'accoglimento dipendeva dall'esito di giudizi ordinari già pendenti (domanda di risoluzione e relative pretese restitutorie/risarcitorie). Il Tribunale di Napoli aveva ammesso il credito "con riserva" in attesa dell'esito dei giudizi ordinari. Il Fallimento di Costruzioni Napoletane ha impugnato tale decreto in Cassazione sostenendo che l'ammissione con riserva non poteva essere usata per subordinare l'ammissione al passivo all'esito di un processo ordinario in primo grado e che il Tribunale fallimentare non poteva rimandare la decisione sul fatto costitutivo (la risoluzione) a un giudice ordinario, poiché le ipotesi di ammissione con riserva sono tassative e le contestazioni dovevano essere trattate nel rito concorsuale.

La decisione

La Corte (Sezioni Unite) ha ritenuto che le domande di risoluzione proposte prima del fallimento, quando siano strumentali a pretese di restituzione o risarcimento nei confronti della massa, debbano essere trattate nel procedimento di accertamento del passivo (Capo V, Titolo II della legge fallimentare) e che la decisione sulla risoluzione resa in sede fallimentare abbia natura costitutiva o dichiarativa tipica (non limitata a una mera cognizione incidentale). Di conseguenza il Tribunale di Napoli non poteva subordinare l'ammissione del credito all'esito del giudizio ordinario né applicare l'ammissione "con riserva" in mancanza delle tipiche fattispecie previste dall'art. 96 l.fall.; il ricorso del fallimento è stato accolto e il decreto impugnato è stato cassato.

Norme richiamate

  • art. 72, comma 5, legge fallimentare

    L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V

    La Corte interpreta la norma nel senso che, quando la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento produce pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, l'intera controversia (pronuncia di risoluzione e pretese consequenziali) deve essere devoluta al procedimento di accertamento del passivo; la norma non consente che la decisione sulla risoluzione sia lasciata in via incidentale al giudice ordinario o trattata fuori dal rito concorsuale

  • art. 96, ultimo comma, legge fallimentare

    Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte in sede di impugnazione producono effetti soltanto ai fini del concorso

    La pronuncia di ammissione al passivo o di rigetto ha efficacia endoconcorsuale: vincola nell'ambito della procedura fallimentare (irretroattibilità fuori dalla procedura) e rende irretrattabile l'accertamento ai fini del concorso; ciò non impedisce però che il giudice fallimentare pronunci in forma costitutiva o dichiarativa sulla risoluzione

  • art. 52, legge fallimentare

    La regola dell'esclusività dell'accertamento del passivo: tutte le pretese rilevanti per il concorso devono essere vagliate nel procedimento di verifica del passivo, salvo deroghe tassative

  • art. 93 e ss., legge fallimentare (Capo V)

    Procedure e rimedi per l'ammissione dei crediti al passivo: le domande restitutorie e risarcitorie connesse a risoluzioni anteriori al fallimento devono essere proposte secondo questo rito, che assicura specializzazione, concentrazione e speditezza

  • art. 1453 c.c.

    Riferimento alla normativa codicistica sulla risoluzione per inadempimento: la pronuncia di risoluzione è atto costitutivo/dichiarativo che produce effetti retroattivi tra le parti e può costituire il titolo del credito restitutorio o risarcitorio

  • art. 101, art. 113, art. 127, legge fallimentare (richiami pratici)

    Norme richiamate nel testo per illustrare effetti pratici (accantonamenti, diritto di voto sulla proposta di concordato, termini per l'insinuazione tardiva) e per motivare esigenze di tutela del creditore concorrente

Massime di principio

  • Se la domanda di risoluzione è stata proposta prima del fallimento e mira (anche) a ottenere restituzione di somme/beni o risarcimento nei confronti della massa, la controversia deve essere trattata nel procedimento di accertamento del passivo (Capo V): la decisione fallimentare sulla risoluzione ha natura costitutiva/dichiarativa e non è mera cognizione incidentale
  • L'ammissione "con riserva" del credito nello stato passivo è strumento tipico e limitato: non può essere usata per subordinare l'ammissione all'esito di un giudizio ordinario in primo grado quando non ricorrono le fattispecie tassative previste dalla legge
  • Il creditore che intende partecipare al concorso con pretese consequenziali alla risoluzione deve insinuare tempestivamente il credito nel passivo (per evitare la supertardività) e, quando rilevanti, trascrivere la domanda (per i beni soggetti a pubblicità), onde preservare l'opponibilità alla massa
  • Quando esistono domande di risoluzione incrociate (proposte da entrambe le parti), la domanda proposta e proseguita dal curatore resta in sede ordinaria; la domanda dell'altra parte, volta a far valere pretese verso la massa, deve proseguire in sede fallimentare e non può essere sospesa in attesa dell'esito del giudizio ordinario
  • La decisione resa in sede fallimentare vale endoconcorsualmente (vincola l'accertamento del passivo e la partecipazione al riparto) e, una volta formato il giudicato endofallimentare, non è più rimessa in discussione dalla controversia ordinaria
  • Se il contraente in bonis non intende agire nei confronti della massa (es. per ottenere solo liberazione da obblighi o escussione di garanzie terze), la domanda di risoluzione può proseguire davanti al giudice ordinario; diversamente, deve essere proposta nel rito concorsuale

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