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Provvedimento

Provvedimento del 26/01/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina modalità, contenuti, termini e specifiche tecniche per l’invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas, includendo dati catastali per nuovi contratti o modifiche, trasmissione telematica tramite Entratel/Fisconline, comunicazione negativa, annullamento e sostituzione.

Comunicazioni all’anagrafe tributaria sui contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas

Comunicazioni all’anagrafe tributaria sui contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas. La disciplina include l’integrazione con i dati catastali per i nuovi contratti o per quelli modificati, oltre alle regole tecniche di invio, ricezione, annullamento, sostituzione e comunicazione negativa.

Ambito di applicazione e contenuto delle comunicazioni

Sono oggetto di comunicazione i dati e le notizie relativi ai contratti di cui all’art. 6, comma 1, lettera g-ter), del DPR 29 settembre 1973, n. 605, integrati con le informazioni previste dall’art. 7, comma 5, ultimo periodo, dello stesso decreto. Le comunicazioni sono predisposte e inviate secondo le modalità e le specifiche tecniche definite nel provvedimento.

Per i contratti stipulati nel corso dell’anno o che hanno subito variazioni, le comunicazioni devono contenere anche i dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze. Tali dati catastali vanno trasmessi solo in occasione di un nuovo contratto o della modifica del contratto stesso.

Resta fermo l’obbligo di comunicare i dati relativi ai consumi per tutte le utenze.

Modalità di trasmissione

I soggetti obbligati utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Devono inoltre utilizzare i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

I medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Gli archivi da trasmettere tramite il servizio telematico non devono superare i 3 MegaByte.

Termini di trasmissione

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati e le notizie acquisiti sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Il trattamento avviene nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, con inserimento nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria minimizzando l’uso dei dati personali e privilegiando analisi anonime. L’identificazione dei contribuenti avviene solo quando necessario per l’esecuzione dei controlli fiscali.

La sicurezza della trasmissione è garantita dal sistema di invio telematico, mediante controllo degli accessi e crittografia degli archivi. La sicurezza degli archivi dell’Anagrafe tributaria è assicurata tramite un sistema di autorizzazione agli accessi e la conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.

Ricezione, scarto e ricevute

La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo scarto nei seguenti casi:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione per Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet;
  • duplicazione del codice di autenticazione o di riscontro per invio multiplo dello stesso file;
  • file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, se l’invio è effettuato da un intermediario;
  • presenza di errori tali da pregiudicare le informazioni contenute nel file.

Gli esiti dello scarto sono comunicati telematicamente all’utente che ha trasmesso il file, il quale deve ripresentare l’invio entro i termini previsti.

In caso di file con errori che ne pregiudicano i contenuti, i dati corretti devono essere ritrasmessi entro 30 giorni dalla mancata accettazione.

L’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta telematica contenente data e ora di ricezione, identificativo del file attribuito dall’utente, protocollo attribuito al file e numero delle comunicazioni contenute nel file. Le ricevute sono rese disponibili entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore.

Annullamento e comunicazione sostitutiva

L’annullamento dei file inviati è consentito entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.

La trasmissione di un file sostitutivo è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire; il nuovo file sostituisce integralmente quello precedentemente inviato.

Comunicazione negativa

In assenza di dati da trasmettere per l’anno, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione negativa, predisposta secondo gli allegati tecnici e composta dai soli record di testa e di coda.

Specifiche tecniche comuni ai tracciati

I file devono essere strutturati con:

  • un solo record di testa, da collocare come primo record;
  • uno o più record di dettaglio;
  • un solo record di coda, da collocare come ultimo record.

I file devono essere composti esclusivamente da caratteri ASCII, con caratteri alfabetici in maiuscolo, e ogni record deve terminare con CR e LF (valori esadecimali 0D e 0A).

Le principali regole di formattazione prevedono campi alfanumerici, codici fiscali, campi numerici, province, date in formato GGMMAAAA e numeri con allineamento e riempimento secondo le specifiche tecniche.

Utenze elettriche: struttura del tracciato

Per le utenze elettriche il file è identificato da:

  • record di testa con tipo record 0, codice identificativo fornitura ELE00 e codice numerico 03;
  • record di dettaglio con tipo record 1;
  • record di coda con tipo record 9, con gli stessi codici identificativi della fornitura.

Nel record di testa e di coda sono previsti i dati del soggetto obbligato, persona fisica o non fisica, il tipo di comunicazione, l’eventuale protocollo da sostituire o annullare, l’anno di riferimento e, se presente, l’intermediario incaricato della trasmissione, con data dell’impegno.

Nel record di dettaglio vanno indicati:

  • codice fiscale del soggetto titolare dell’utenza;
  • dati identificativi del titolare persona fisica o non fisica;
  • qualifica del titolare dell’utenza: proprietario, usufruttario, titolare di altro diritto sull’immobile, rappresentante legale o volontario di uno degli aventi diritto;
  • codice identificativo dell’utenza;
  • tipologia utenza: domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, domestica con residenza diversa, non domestica;
  • tipo contratto: già esistente, nuovo stipulato nell’anno di riferimento, oppure modificato nell’anno di riferimento;
  • data di attivazione o modifica, obbligatoria per i contratti nuovi o modificati;
  • indirizzo dell’ubicazione dell’utenza, codice catastale del comune e tipologia di unità immobiliare (fabbricati o terreni);
  • dati catastali, da compilare solo per contratti nuovi o modificati, oppure il codice di assenza dati catastali nei casi previsti;
  • dati sui consumi e fatturazioni: numero mesi di fatturazione nell’anno, consumo fatturato in kW e ammontare fatturato in euro, al netto dell’IVA e arrotondato al centesimo.

Per le utenze elettriche, in caso di annullamento o comunicazione negativa il file deve essere composto dai soli record 0 e 9.

Utenze idriche: struttura del tracciato

Per le utenze idriche il file è identificato da:

  • record di testa con tipo record 0, codice identificativo fornitura IDR00 e codice numerico 24;
  • record di dettaglio con tipo record 1;
  • record di coda con tipo record 9, con gli stessi codici identificativi della fornitura.

Nel record di dettaglio sono richiesti elementi analoghi a quelli delle utenze elettriche, con alcune specificità:

  • tipologia utenza: domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, domestica con residenza diversa, non domestica;
  • tipo contratto: già esistente, nuovo o modificato;
  • codice identificativo dell’utenza di 30 caratteri;
  • consumo fatturato espresso in mc;
  • ammontare fatturato in euro, al netto dell’IVA, arrotondato al centesimo.

Anche per le utenze idriche i dati catastali sono obbligatori per contratti nuovi o modificati, oppure va indicato il codice di assenza dati catastali secondo le casistiche previste. In caso di annullamento o comunicazione negativa, il file è composto solo dai record 0 e 9.

Utenze gas: struttura del tracciato

Per le utenze gas il file è identificato da:

  • record di testa con tipo record 0, codice identificativo fornitura GAS00 e codice numerico 25;
  • record di dettaglio con tipo record 1;
  • record di coda con tipo record 9, con gli stessi codici identificativi della fornitura.

Nel record di dettaglio i contenuti sono sostanzialmente analoghi a quelli delle utenze idriche, con tipologia utenza che comprende anche la grande utenza:

  • domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura;
  • domestica con residenza diversa;
  • non domestica;
  • grande utenza.

Sono inoltre previsti:

  • qualifica del titolare dell’utenza;
  • codice identificativo dell’utenza di 30 caratteri;
  • tipo contratto: già esistente, nuovo o modificato;
  • data di attivazione o modifica per i contratti nuovi o modificati;
  • indirizzo, codice catastale e tipologia di unità immobiliare;
  • dati catastali o codice di assenza dati catastali;
  • numero mesi di fatturazione;
  • consumo fatturato in mc;
  • ammontare fatturato in euro, al netto dell’IVA e arrotondato al centesimo.

Anche per il gas, in caso di annullamento o comunicazione negativa il file deve essere composto dai soli record 0 e 9.

Motivazione del provvedimento

Il provvedimento è adottato per razionalizzare e aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, migliorando i flussi di trasmissione e il controllo della qualità dei dati. Introduce espressamente l’obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva dopo il decorso del termine utile per l’annullamento.

Viene inoltre precisato che la comunicazione dei dati catastali degli immobili deve essere effettuata soltanto in presenza di nuovi contratti o di modifiche del contratto stesso.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi e di prassi richiamati figurano:

  • art. 7, commi 11 e 12, del DPR 29 settembre 1973, n. 605;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • decreto interministeriale 27 giugno 2000;
  • provvedimento 19 giugno 2002;
  • provvedimento 16 marzo 2005 sui dati catastali;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006.

Specifiche tecniche e allegati

Il testo contiene le specifiche tecniche per i tracciati delle utenze elettriche, idriche e gas, con tabelle di campo, posizione, lunghezza, tipo di dato, formato e note. Gli allegati tecnici disciplinano in dettaglio la struttura dei record di testa, dettaglio e coda, nonché i codici identificativi della fornitura per ciascuna tipologia di utenza.

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