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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29343/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato, riconoscendo la nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (nullità concernente la partecipazione dell'imputato al giudizio). Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nel senso della conservazione del dispositivo e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione per il prosieguo del giudizio d'appello.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Marco Piras lamentava la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, perché la PEC inviata al difensore non conteneva il decreto relativo a Piras ma un documento riferibile ad altro imputato (Cavallo Luca). Nell'oggetto della PEC era indicato solo il numero di procedimento, sconosciuto al difensore, rendendo impossibile ricondurre la comunicazione a un procedimento a carico di Piras. La Corte territoriale aveva respinto l'eccezione, ma la Cassazione ha acquisito la PEC e rilevato che l'allegato era effettivamente intitolato "CAVALLO DC.pdf", comprovando che la comunicazione non era idonea a garantire la partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'irregolare/inesistente notifica del decreto di citazione al difensore, idonea a pregiudicare la partecipazione dell'imputato al giudizio, integri una nullità assoluta ex art. 178 lett. c), che impone l'annullamento della sentenza impugnata e la rinnovazione del giudizio in diversa composizione.

Massime di principio

  • La mancata o erronea notificazione del provvedimento che incide sulla possibilità di partecipare al giudizio (es. PEC con allegato riferito ad altro imputato) configura una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio e causa l'annullamento senza conservazione degli effetti del giudizio impugnato.
  • Quando la comunicazione via PEC non contiene il documento corretto o l'oggetto non permette di individuare l'eventuale destinatario, il difensore deve documentare l'errore (es. allegato errato, intestazione file) per chiedere l'annullamento; la Corte può acquisire dal cancelleria le tracce della PEC per verificare l'errore.
  • L'eccezione di nullità relativa alla partecipazione dell'imputato può essere rilevante anche se sollevata tardivamente, poiché si tratta di una nullità che incide sui diritti fondamentali della difesa e che la legge qualifica come assoluta.
  • Per gli uffici giudiziari: è essenziale verificare la correttezza degli allegati e degli indirizzi nelle notificazioni via PEC; per la difesa: conservare e produrre prova della PEC ricevuta (intestazione, nome dell'allegato, oggetto) e, se necessario, richiedere l'acquisizione degli atti di cancelleria.

Testo integrale

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