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Sentenza

Sentenza n. 16193/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 8.06.2020 e notificato all’interessato in data 13.11.2020, con cui il Ministro dell'Interno ha rigettato l'istanza di naturalizzazione italiana presentata dal ricorrente il 13.12.2016; 2) di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti, nonché presupposti a quello impugnato e non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino pakistano, titolare dal 2 ottobre 2012 di un permesso di soggiorno per lavoro di validità illimitata e residente in Italia da lungo tempo, aveva presentato il 13 dicembre 2016 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda con provvedimento dell'8 giugno 2020, notificato il 13 novembre 2020, rilevando che le informazioni raccolte non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 91/1992 e difetto di motivazione, perché il diniego avrebbe richiamato ragioni di opportunità senza indicare gli elementi istruttori idonei a giustificare un giudizio di inaffidabilità; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 91/1992 ed eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta infondatezza, assumendo che l'Amministrazione avesse recepito acriticamente informazioni non verificate autonomamente. A sostegno ha allegato l'assenza di precedenti penali e pendenze giudiziarie, la regolarità del soggiorno e del lavoro e l'integrazione sociale. Ha chiesto inoltre il deposito del fascicolo istruttorio, inclusa l'informativa sulla sicurezza posta a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo: quando il diniego si fonda su informazioni riservate la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale, non è configurabile l'obbligo di preavviso di rigetto, poiché la partecipazione presuppone la possibilità di comunicare dettagliatamente gli elementi ostativi. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo. La concessione della cittadinanza per residenza è discrezionale e comporta una valutazione complessiva dell'inserimento nella comunità e dei possibili rischi per la sicurezza; il sindacato giudiziale è estrinseco e riguarda sufficienza dell'istruttoria, veridicità dei fatti e logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il provvedimento indicava che le informazioni provenivano da organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e spiegava che non potevano essere ulteriormente divulgate per non compromettere le attività di controllo e prevenzione. L'Amministrazione ha poi depositato in giudizio l'informativa classificata come riservata, visionata dal ricorrente; il TAR ha ritenuto attendibili le informazioni ufficiali e non manifestamente illogica la valutazione preventiva del rischio, che può fondarsi anche su elementi indiziari e non richiede una condanna penale. La motivazione era sufficiente, pur senza l'indicazione di tutte le fonti e dei fatti riservati. Spese compensate per la peculiarità della controversia e l'assenza di attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza, quindi, costituisce l’esito provvedimentale di una valutazione discrezionale resa dall’Amministrazione (la cittadinanza “può” essere concessa) in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, tenuto conto, in particolare, che al conferimento dello status civitatis si ricollega la capacità giuridica tipica del cittadino, che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.

    La concessione della cittadinanza per residenza non è automatica al ricorrere del requisito temporale: richiede una valutazione discrezionale dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale e della sua affidabilità rispetto agli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo

    Il preavviso di rigetto non è esigibile quando il diniego si fonda su elementi riservati non comunicabili perché la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei casi in cui, in particolare, “...il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo”

    Per un diniego di cittadinanza motivato da esigenze di sicurezza della Repubblica è sufficiente rendere comprensibile l'iter logico della decisione; non occorre divulgare tutte le fonti e i fatti riservati su cui si fonda il giudizio negativo.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1994

    In aderenza all’orientamento di questo Tribunale si osserva che “il carattere secretato delle informazioni assunte a carico dello straniero e poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non ne consente l'ostensione, come prevede l'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell'Interno n. 415/1998, sicché qualsivoglia lamentela in ordine all'omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata, anche in considerazione del fatto che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso”

    La documentazione relativa alla concessione della cittadinanza è sottratta all'accesso quando la sua conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; tale segretezza rileva anche ai fini dell'esclusione del preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per residenza è un provvedimento discrezionale: oltre al requisito temporale, l'Amministrazione valuta in modo complessivo l'integrazione dello straniero, la condotta e l'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale.
  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni riservate la cui divulgazione può compromettere la sicurezza nazionale, non è configurabile l'obbligo di preavviso di rigetto se gli elementi ostativi non possono essere comunicati in dettaglio.
  • Nel diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, la motivazione può limitarsi a rendere comprensibile l'iter logico della decisione senza indicare tutte le fonti e i fatti riservati; la conoscenza processuale dell'informativa può essere assicurata al difensore con le cautele previste per i documenti classificati.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza è estrinseco: verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa.
  • Nella valutazione amministrativa preventiva della sicurezza nazionale possono essere considerati anche elementi indiziari e circostanze sintomatiche di pericolo, indipendentemente dall'esito di eventuali procedimenti penali, purché la valutazione non sia manifestamente irragionevole o illogica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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