Sentenza del 20/04/2016 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Avvisoirrogazione sanzioni - modello Unico - omessa presentazione quadro RW -raddoppio sanzioni - art. 5, co. 2 d.l. 167/90, come modificato dalla l. n.97/13 - aggravante - paesi Black list - legge successiva alla commissione delfatto - applicabilità - non sussiste - principio di legalità - art. 3, co. 1d.lgs. 472/97 - deve essere rispettato. L'aggravantedi cui all'art. 5, co. 2 d.l. 167/90, così come modificato dall'art. 9, co. 1,lett. d) della l. 97/13 (la quale prevede il raddoppio delle sanzioni in casodi omessa presentazione del quadro RW del modello Unico relativa alladetenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziaria in Staticd. Black list) non può trovare applicazione laddove il fatto sia statocommesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica invirtù del principio di legalità, di cui anche all'art. 3, co. 1 D.lgs. 472/97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare il raddoppio delle sanzioni è stata esclusa. L'aggravante introdotta o modificata dalla legge n. 97/2013 non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. La sanzione deve essere determinata sulla base della disciplina vigente al momento della violazione, nel rispetto del principio di legalità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione del raddoppio delle sanzioni previsto dall'art. 5, comma 2, del d.l. 167/1990, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 97/2013. L'aggravamento riguardava l'omessa indicazione nel quadro RW di investimenti esteri o attività finanziarie detenuti in Stati cosiddetti black list. Il fatto, tuttavia, era stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa; pertanto, è stata dedotta la violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni più gravose.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, d.l. 167/1990
Prevede il raddoppio delle sanzioni per l'omessa presentazione del quadro RW relativa a investimenti esteri o attività finanziarie detenuti in Stati black list, nella formulazione applicabile dopo la modifica legislativa.
La disposizione aggrava il trattamento sanzionatorio, ma tale aggravamento può operare soltanto per violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.
Art. 9, comma 1, lettera d), legge n. 97/2013
La norma ha introdotto o modificato l'aggravante del raddoppio delle sanzioni per le omissioni relative ad attività detenute in Stati black list. Essendo una disciplina più sfavorevole, non può applicarsi a fatti precedenti.
Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Stabilisce il principio di legalità in materia di sanzioni tributarie: nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge vigente al momento della sua commissione, non costituiva violazione, e non si può applicare una sanzione più grave introdotta successivamente.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce o aumenta una sanzione, oppure prevede un'aggravante, non può essere applicata retroattivamente a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
- Per determinare la sanzione applicabile occorre individuare la data di commissione della violazione e confrontarla con la data di entrata in vigore della norma sanzionatoria.
- Il principio di legalità e di irretroattività opera anche quando la modifica non introduce una nuova violazione, ma rende più gravosa la sanzione già prevista.
- In caso di successione di norme sanzionatorie tributarie, l'Amministrazione deve applicare la disciplina vigente al momento del fatto, salvo l'eventuale applicazione della norma successiva più favorevole al contribuente.
- La detenzione di attività finanziarie o investimenti in Stati black list non comporta automaticamente il raddoppio della sanzione se l'omissione del quadro RW è anteriore alla norma che ha introdotto l'aggravamento.
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