L.R. Emilia-Romagna 9/2018
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il solo territorio dell’Emilia-Romagna, programmazione, finanziamento, budget, rendicontazione, contabilità e controlli delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, in coerenza col d.lgs. 118/2011. Abroga la L.R. 50/1994 e il R.R. 61/1995 e introduce modifiche organizzative alla L.R. 29/2004. È tuttora generale, ma con molte previsioni collegate alla disciplina contabile vigente.
Programmazione, finanziamento, bilancio e controlli del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna
Programmazione, finanziamento e controllo del Servizio sanitario regionale
La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina il sistema di programmazione economico-finanziaria, di bilancio, di rendicontazione e di controllo delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, in coerenza con il d.lgs. 118/2011 e con i principi del d.lgs. 502/1992.
Ambito soggettivo e principi generali
La disciplina si applica alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliero-universitarie e agli IRCCS pubblici. L’attività gestionale deve essere improntata a programmazione coerente con il Piano sociale e sanitario regionale, efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio. La Regione promuove l’uniformazione delle prassi amministrativo-contabili e la certificabilità dei bilanci; le Aziende sono tenute a scambiarsi informazioni e a collaborare anche per il bilancio consolidato del SSR.
Programmazione economico-finanziaria regionale
La Regione indirizza la gestione del SSR verso la massima efficienza ed efficacia, verificando la coerenza dei risultati con la programmazione sanitaria regionale e gli obiettivi di salute. Ogni anno la Giunta regionale:
- determina il fabbisogno finanziario del SSR;
- ripartisce le risorse disponibili;
- impartisce direttive per i bilanci delle Aziende, della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato;
- individua, anche in corso d’esercizio, le misure per mantenere l’equilibrio tra fabbisogno e risorse.
Criteri di finanziamento e quote dedicate
Le Aziende USL sono finanziate in relazione ai livelli essenziali di assistenza e alla popolazione residente; le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS sono finanziati in rapporto alla produzione, tenendo conto delle funzioni svolte. Per funzioni sovra-aziendali la Giunta può assegnare finanziamenti specifici con remunerazione aggiuntiva. Una quota del finanziamento sanitario ordinario corrente è riservata a progetti specifici e attività di supporto nella Gestione sanitaria accentrata; ulteriori quote possono finanziare livelli di assistenza superiori ai LEA, incluso il Fondo regionale per la non autosufficienza.
Strumenti della programmazione e del budget
La programmazione pluriennale si fonda sul Piano integrato di attività e organizzazione e sul Piano degli investimenti triennale. Il bilancio preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria annuale delle Aziende e della Gestione sanitaria accentrata. Il documento di budget definisce il piano gestionale dell’Azienda e viene verificato almeno trimestralmente; ogni Azienda deve dotarsi di un regolamento interno sul budget coerente con le linee guida regionali.
Piano integrato di attività e Piano degli investimenti
Il Piano integrato di attività e organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento triennale redatto secondo le indicazioni regionali e in attuazione della disciplina statale sul PIAO. Il Piano degli investimenti triennale indica gli investimenti programmati e le relative fonti di finanziamento, è aggiornato annualmente e l’uso di contributi in conto esercizio per investimenti richiede specifica autorizzazione regionale.
Bilancio preventivo economico annuale
Il bilancio preventivo economico annuale deve rappresentare il risultato economico, con separata evidenza dei servizi socio-assistenziali gestiti per conto degli enti locali. È corredato da nota illustrativa, piano degli investimenti triennale e relazioni degli organi di gestione e di controllo. Le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria accentrata lo adottano tramite i rispettivi vertici; le Aziende USL lo sottopongono alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, mentre le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS ottengono il parere degli organi di indirizzo competenti. La Giunta regionale approva il bilancio entro 90 giorni dall’adozione e può imporre misure di riequilibrio in caso di scostamenti che minaccino l’equilibrio di bilancio.
Rendicontazione e bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sempre con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali. È corredato da relazione sulla gestione, relazioni degli organi di controllo e, per la Gestione sanitaria accentrata, dalla relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti quale terzo certificatore. La Giunta regionale approva i bilanci e ne dispone la pubblicazione nei termini del d.lgs. 118/2011. L’eventuale utile è destinato secondo il d.lgs. 118/2011; per la gestione socio-assistenziale la destinazione è concordata con gli enti deleganti.
Certificabilità dei bilanci e relazione sulla performance
Il bilancio di esercizio delle Aziende e della Gestione sanitaria accentrata deve essere certificabile; la Giunta regionale definisce modalità, tempi e risorse del percorso di certificabilità. Le Aziende adottano anche la Relazione sulla performance, quale rendicontazione annuale degli obiettivi e risultati del PIAO, secondo le indicazioni regionali.
Bilancio consolidato del SSR
La legge disciplina il bilancio preventivo economico consolidato e il bilancio di esercizio consolidato del SSR, che aggregano i conti della Gestione sanitaria accentrata e delle Aziende sanitarie regionali. Il consolidamento deve essere coerente con i modelli ministeriali e i bilanci consolidati sono adottati dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata e approvati dalla Giunta regionale.
Sistema contabile e libri obbligatori
La gestione economica, patrimoniale e finanziaria si basa sui principi civilistici, salvo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011. Le Aziende devono tenere libro giornale, libro degli inventari, libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale e libro delle deliberazioni del Direttore generale; la Gestione sanitaria accentrata tiene libro giornale e libro inventari. È previsto un piano dei conti regionale unico, con eventuali livelli di dettaglio aziendali, e un sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, con piani regionali unici per centri di costo e fattori produttivi.
Controlli e vigilanza
Il Collegio sindacale vigila sulla regolarità amministrativa e contabile con verifiche infrannuali su andamento economico-finanziario, rispetto della legge, tenuta dei libri, affidabilità delle procedure, adempimenti fiscali e coerenza del bilancio. Svolge anche vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esprime pareri su bilancio preventivo e budget, può richiedere dati e relazioni trimestrali e deve segnalare immediatamente le gravi irregolarità. Il Collegio regionale dei revisori dei conti opera quale terzo certificatore per la Gestione sanitaria accentrata.
Servizi socio-assistenziali gestiti per conto degli enti locali
L’Azienda USL può gestire attività o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali, con oneri totalmente a carico degli stessi e con distinta contabilizzazione. In tale caso devono essere redatti bilanci preventivi e consuntivi specifici, allegati conti economici per ambito distrettuale, garantito l’equilibrio economico-finanziario e illustrati nella relazione del Direttore generale i valori economici e i criteri di riparto dei costi comuni.
Modifiche organizzative alla L.R. 29/2004
La legge inserisce nella disciplina del Servizio sanitario regionale:
- incompatibilità per i componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie;
- istituzione della funzione di audit interno in ciascuna Azienda sanitaria e del Nucleo audit regionale;
- aggiornamenti sui criteri di definizione del fabbisogno finanziario, sugli strumenti di programmazione e sulla relazione del Direttore generale;
- una precisazione sulla disciplina delle Aziende ospedaliero-universitarie, da adottarsi in analogia alle Aziende USL e secondo i principi del d.lgs. 517/1999.
Abrogazioni
Sono abrogate la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50, e il R.R. 27 dicembre 1995, n. 61. La disciplina previgente in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali viene quindi sostituita dalla presente legge.
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