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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20971/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione a fini di spaccio di rilevanti quantitativi di hashish e cocaina). Il ricorrente deduce la carenza della motivazione ai sensi degli artt. 448 e 546, comma 1 lett. e) nn. 1 e 2 c.p.p., lamentando che il giudice si sia limitato a considerazioni generiche sulla qualificazione giuridica e sulle circostanze e non abbia effettuato un'adeguata disamina logico-giuridica sull'adeguamento concreto della pena alla gravità del reato e alle condizioni personali, familiari e sociali dell'imputato, segnate da marginalità e instabilità lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la dedotta carenza di motivazione non sia un motivo deducibile avverso sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ricordando la previsione di esclusione di taluni motivi di impugnazione contenuta nell'art. 448 (comma 2-bis). La Corte ha inoltre esaminato e chiarito il rapporto fra inammissibilità del ricorso e la nuova causa di improcedibilità/processuale prevista dall'art. 344-bis c.p.p., concludendo che l'inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e quindi rende inoperante l'istituto dell'improcedibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non avendo agito in colpa grave, è stato condannato a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa norma.

  • art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina i delitti concernenti sostanze stupefacenti; nella fattispecie è stata contestata la detenzione ai fini di spaccio per le quantità indicate.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Contiene limiti ai motivi di ricorso avverso le sentenze di applicazione della pena; in particolare il comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.103, esclude la possibilità di dedurre la carenza della motivazione come motivo di cassazione contro tali sentenze.

  • art. 546, comma 1, lett. e) nn. 1 e 2 cod. proc. pen.

    Individua taluni motivi e modalità di impugnazione nel processo penale; il ricorrente ha richiamato queste disposizioni per sostenere la carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile rispetto alla fattispecie del patteggiamento.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Introdotto per stabilire l'improcedibilità del giudizio per superamento dei termini massimi di durata dell'impugnazione (prescrizione processuale). La Corte ha spiegato che l'improcedibilità presuppone un'impugnazione ammissibile; se il ricorso è inammissibile, l'improcedibilità non può essere dichiarata.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 2, comma 2, lett. a))

    Ha introdotto l'art. 344-bis nel codice di rito, creando la causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. che limita i motivi proponibili in cassazione contro le sentenze di applicazione della pena.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    La Corte è richiamata per il principio che la condanna al versamento alla Cassa delle ammende non è automatica se non sussistono elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non essendovi tali elementi è stata comunque comminata una somma equitativa.

  • art. 150 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte come esempio di ipotesi in cui, nonostante questioni procedurali, può essere dichiarata l'estinzione del reato; la Corte evidenzia che talune pronunce sono consentite anche se il ricorso è inammissibile (es. abolitio criminis, illegittimità costituzionale, estinzione ai sensi dell'art. 150 c.p.).

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sono soggetti a limiti molto rigorosi: la carenza della motivazione non è, di regola, un motivo deducibile (art. 448, comma 2-bis).
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, quindi, esclude la possibilità di far valere l'istituto dell'improcedibilità (art. 344-bis) nato per conseguire la ragionevole durata del processo: l'improcedibilità opera solo se l'impugnazione è ammissibile.
  • Prima di proporre impugnazioni contro sentenze di patteggiamento è fondamentale verificare la regolare ammissibilità del ricorso e scegliere motivi effettivamente consentiti dalla normativa: motivi formali o di diritto chiaramente previsti hanno maggiori possibilità di essere accolti.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, salvo colpa grave, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto conviene cautela nella presentazione del ricorso e nella valutazione delle ragioni di impugnazione.
  • In ipotesi in cui si intenda far valere il superamento dei termini di impugnazione (improcedibilità/processuale), occorre innanzitutto assicurarsi che l'impugnazione sia ammissibile; altrimenti il rimedio processuale non potrà essere riconosciuto.

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