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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8771 - Corte di Cassazione

Ricorso in Cassazione - Difetto di autosufficienza - Richiamo di atti prodromici non trascritti nel ricorso - Inammissibilità - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un'intimazione di pagamento relativa all'imposta di registro. Sosteneva, con otto motivi, che l'immobile non fosse ricompreso nella sentenza del Tribunale di Roma relativa al trasferimento per usucapione, che l'avviso di liquidazione e la cartella non fossero stati tempestivamente impugnabili o lesivi, che l'intimazione presentasse vizi propri e che fossero state violate norme tributarie, principi comunitari e l'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la reale motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla definitività degli atti prodromici non impugnati. I motivi dal secondo al settimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorrente aveva richiamato avviso di liquidazione, cartella, ricorsi e altri documenti senza trascriverne nel ricorso il contenuto necessario a consentire alla Corte il controllo diretto delle sue affermazioni. Il terzo motivo era inoltre generico, poiché non indicava la specifica violazione denunciata. L'ottavo motivo è stato ritenuto infondato, perché il processo si era concluso con una decisione effettiva. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    «il contribuente non poteva impugnare i prodromici atti assieme all'intimazione di pagamento atteso che gli stessi erano divenuti definitivi per mancanza di giudiziale contestazione»

    L'atto successivo, come l'intimazione di pagamento, non può essere utilizzato per contestare nel merito atti precedenti regolarmente notificati e non impugnati nei termini, salvo la deduzione di vizi propri dell'atto successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    «non viene precisato quale sia il vizio o la violazione di legge sostanziale o processuale addebitato»

    Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato e la norma asseritamente violata; una censura generica è inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 324

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    I motivi sono stati proposti ai sensi dei diversi vizi deducibili in Cassazione, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità quando le censure non erano specifiche, autosufficienti o pertinenti rispetto alla motivazione impugnata.

  • Statuto dei diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Il richiamo alla norma non è stato esaminato nel merito perché il motivo era privo di autosufficienza, non contenendo la trascrizione degli atti tributari necessari al controllo della censura.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina dell'imposta di registro è stata richiamata dal contribuente, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione degli atti prodromici.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    La Corte ha ritenuto infondata la violazione del diritto a un processo effettivo, poiché il procedimento si era concluso con una sentenza motivata che aveva applicato la preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli atti precedenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione vige il principio di autosufficienza: se la censura dipende dal contenuto di un documento o di un atto processuale, occorre trascrivere nel ricorso le parti rilevanti, indicando anche dove il documento è reperibile negli atti.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente avvisi, cartelle, ricorsi o sentenze: la Corte di Cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente il contenuto dei documenti non adeguatamente riprodotti.
  • Un atto successivo della riscossione non consente normalmente di rimettere in discussione il merito di un atto tributario precedente, se quest'ultimo è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini.
  • L'atto successivo può ancora essere contestato per vizi propri, ma tali vizi devono essere indicati con precisione e devono riguardare effettivamente l'atto impugnato, non il contenuto ormai definitivo degli atti precedenti.
  • Ogni motivo di Cassazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura diretta contro questioni diverse da quelle realmente decise è inammissibile.
  • La mancata indicazione della norma violata o del vizio processuale denunciato rende il motivo generico e quindi inammissibile.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente.

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