Provvedimento AGCM C12678 n. 31367 del 05/11/2024
GUCCI LOGISTICA/COLONNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’acquisizione del controllo esclusivo di Colonna S.p.A. da parte di Gucci Logistica S.p.A., operazione che trasforma un precedente controllo congiunto in controllo esclusivo e attua un obbligo contrattuale già previsto nel 2019. L’Autorità ha individuato il mercato delle attività di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami, senza ritenere necessario distinguere ulteriori segmenti merceologici o geografici. Con quote contenute e assenza di variazioni sostanziali rispetto alla precedente situazione di controllo congiunto, l’operazione è stata ritenuta non idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza, con conseguente decisione di non avviare l’istruttoria.
Gucci Logistica/Colonna – acquisizione del controllo esclusivo di Colonna S.p.A. da parte di Gucci Logistica S.p.A.; autorizzazione senza istruttoria
Gucci Logistica/Colonna: acquisizione del controllo esclusivo di Colonna S.p.A. da parte di Gucci Logistica S.p.A.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato un’operazione di concentrazione consistente nel passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo di Colonna S.p.A. da parte di Gucci Logistica S.p.A., società del gruppo Kering. Il provvedimento conclude con la decisione di non avviare l’istruttoria, ritenendo l’operazione non idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva.
Le parti
Gucci Logistica S.p.A. opera nel gruppo Kering nel settore dei beni di lusso a marchio Gucci, inclusi accessori, pelletteria, abbigliamento, calzature, gioielleria, profumi, cosmetici e occhiali. Il gruppo Kering ha realizzato nel 2023 un fatturato consolidato mondiale di circa [10-20] miliardi di euro, di cui circa [4-5] miliardi nell’Unione Europea e circa [1-2] miliardi in Italia.
Colonna S.p.A. è la holding dell’omonimo gruppo industriale attivo nell’industria conciaria e, in misura limitata, nella commercializzazione di agenti chimici necessari per la lavorazione delle pelli. Detiene partecipazioni di controllo in diverse società, tra cui Conceria 800 S.p.A., Marbella Pellami S.p.A., Chem-Tec S.r.l. e Falco Pellami S.p.A. Nel 2023 il gruppo Colonna ha realizzato un fatturato di circa [35-100] milioni di euro a livello mondiale, UE e Italia.
L’operazione
Gucci Logistica, già titolare del 51% del capitale di Colonna, acquisisce il restante 49% mediante un accordo esecutivo, completando così il passaggio al controllo esclusivo della società e delle controllate. L’operazione costituisce l’adempimento di un obbligo contrattuale previsto dal contratto di compravendita azioni del 4 novembre 2019, con cui era stato originariamente acquisito il controllo congiunto.
Clausole accessorie: non concorrenza e non sollecitazione
Nel contesto dell’operazione sono previste una clausola di non concorrenza e una di non sollecitazione. La prima impone ai Soci Colonna di astenersi, per cinque anni, da attività in concorrenza con Colonna e le sue controllate in una serie di Paesi europei e extraeuropei indicati nel provvedimento. La seconda vieta, per cinque anni, il sollecitamento dei dipendenti di Colonna e delle controllate, e per dodici mesi l’offerta di impiego o proposte di consulenza/collaborazione ai dipendenti di Gucci e Colonna, salvo consenso scritto di Gucci.
L’AGCM ritiene tali clausole accessorie e necessarie alla realizzazione dell’operazione solo se limitate, in linea con la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, all’area di attività della target, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività economica e a un periodo di due anni. Per eventuali effetti oltre tali limiti, l’Autorità si riserva una valutazione separata.
Qualificazione giuridica e disciplina applicabile
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Non ricorrono le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004; pertanto, l’operazione è soggetta alla disciplina nazionale e alla notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990.
La notifica è risultata dovuta perché il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e il fatturato nazionale di ciascuna delle imprese interessate supera 35 milioni di euro.
Mercato rilevante
Sotto il profilo merceologico, l’AGCM individua il mercato delle attività di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami destinati all’industria dell’abbigliamento, dell’arredamento e dell’accessoristica in generale. Non è ritenuto necessario distinguere mercati separati in base alle diverse destinazioni d’uso del pellame, in ragione dell’agevole adattabilità del prodotto alle esigenze degli utilizzatori.
Sotto il profilo geografico, il mercato ha dimensione quantomeno nazionale e tendenzialmente sovranazionale, in considerazione della localizzazione dei player in bacini industriali, della bassa incidenza dei costi di trasporto e dell’assenza di barriere tecniche o normative agli scambi. L’Autorità precisa tuttavia che non è necessario una definizione geografica più puntuale, poiché l’esito non cambierebbe neppure adottando l’ipotesi più restrittiva.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’Autorità esclude effetti anticoncorrenziali rilevanti perché l’operazione interviene su una situazione in cui Gucci Logistica già esercitava il controllo congiunto sulla target. Di conseguenza, l’acquisizione del controllo esclusivo non altera in modo sostanziale l’assetto concorrenziale già esistente.
Sul piano delle quote, il gruppo Kering detiene a livello nazionale una quota inferiore all’1%, mentre il gruppo Colonna si colloca intorno al 1-5%; la quota congiunta è quindi contenuta, pari a circa il 1-5%. A livello sovranazionale le quote sono ancora più limitate. Il mercato, inoltre, presenta la presenza di diversi operatori attivi.
Quanto agli effetti verticali, l’AGCM osserva che esistono numerosi fornitori alternativi presso i quali i concorrenti di Gucci possono approvvigionarsi di pellame e che Colonna continuerà a operare con volumi significativi anche per soggetti terzi, escludendo così criticità apprezzabili sul lato dell’integrazione verticale.
Esito del procedimento
Alla luce di tali elementi, l’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, in linea con l’art. 6, comma 1, della legge n. 287/1990.
Il provvedimento dispone quindi di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990 e ne prevede la comunicazione alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Parti e assetto preesistente
Gucci Logistica S.p.A. appartiene al gruppo Kering, attivo nel lusso, mentre Colonna S.p.A. è una holding operante nell’industria conciaria e, in misura limitata, nella commercializzazione di agenti chimici per la lavorazione delle pelli. Gucci Logistica deteneva già il 51% di Colonna, mentre il restante 49% era in capo ai Soci Colonna.
Operazione notificata
L’operazione consiste nel passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo di Colonna da parte di Gucci Logistica, mediante un accordo esecutivo che prevede il trasferimento della quota residua del 49%. L’operazione dà esecuzione a un obbligo contrattuale derivante dal precedente contratto di compravendita azioni del 4 novembre 2019, già valutato dall’AGCM con il provvedimento n. 28005/2019.
Clausole accessorie
Le parti hanno previsto un patto di non concorrenza per cinque anni e un patto di non sollecitazione per cinque anni sui dipendenti di Colonna e per dodici mesi sui dipendenti di Gucci e Colonna. L’AGCM ha ritenuto tali clausole accessorie e necessarie solo se limitate all’area di attività dell’impresa acquisita, ai prodotti/servizi oggetto dell’attività e a un periodo di due anni, riservandosi di valutarle oltre tali limiti.
Qualificazione giuridica e soglie
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. È soggetta all’obbligo di notifica ex art. 16, comma 1, L. 287/1990 perché il fatturato complessivo nazionale delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e ciascuna delle due imprese interessate supera 35 milioni di euro di fatturato nazionale.
Valutazione concorrenziale
L’Autorità ha ritenuto l’operazione non idonea a produrre effetti anticoncorrenziali, poiché Gucci Logistica già esercitava il controllo congiunto sulla target e sulle controllate. Sul mercato nazionale le quote indicate sono contenute: il gruppo Kering è sotto l’1%, il gruppo Colonna è intorno al 1-5%, per una quota congiunta non particolarmente rilevante; a livello sovranazionale le quote risultano ancora inferiori. Sul piano verticale, l’AGCM ha valorizzato la presenza di numerosi fornitori alternativi di pellame e il fatto che Colonna continuerà a operare con volumi significativi per terzi.
Esito
L’AGCM ha concluso che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva né determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. È stato quindi deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
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