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Sentenza

Sentenza n. 16246/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202401392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del 14 luglio 2022 dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, presentata il 28 novembre 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, contestando che il diniego fosse fondato sulle vicende penali del fratello convivente, e non su condotte proprie: a suo avviso, le risultanze consistevano in prevalenza in mere notizie di reato e non in condanne, mentre lei era incensurata, con richiamo al principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse valutato la sua condotta complessiva durante la permanenza in Italia, la residenza ultradecennale e l'integrazione economica e sociale; in udienza ha depositato documenti relativi al requisito reddituale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego e adeguatamente motivata la valutazione ministeriale. Ha escluso che il richiamo all'art. 27 Cost. fosse pertinente: l'Amministrazione non ha sanzionato la richiedente per fatti altrui, ma ha formulato un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'inserimento nella comunità nazionale, nel quale può rilevare il contesto familiare, in particolare la convivenza stabile con il fratello interessato da plurime vicende penali. Il giudice ha considerato significativa la sentenza di patteggiamento del 2020 relativa a tre episodi di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, uniti dalla continuazione, nonché le ulteriori notizie di reato, incluse quelle relative alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze; ha ritenuto che anche risultanze non sfociate in condanna possano essere valutate autonomamente in sede amministrativa ai fini preventivi e prognostici. Gli elementi, considerati globalmente e collocati nel periodo rilevante per la domanda, sorreggevano secondo il TAR il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, anche in ragione dei benefici indiretti che la cittadinanza del familiare può comportare per i congiunti. Il giudice ha inoltre escluso illogicità, irragionevolezza o sproporzione, rilevando che la cittadinanza per naturalizzazione non consegue automaticamente alla residenza decennale, che costituisce solo presupposto per presentare l'istanza, e che l'ampia discrezionalità ministeriale è sindacabile nei limiti del controllo di legittimità, senza sostituzione nelle valutazioni di merito. La residenza, l'incensuratezza della richiedente e l'integrazione economico-sociale dedotte non hanno superato la valutazione complessiva dell'Amministrazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza: la concessione richiede una valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge n. 241/1990, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 14.7.2022 ha respinto la domanda dell’istante

    Il provvedimento riferisce che il diniego è stato preceduto dal preavviso di rigetto; la decisione non svolge però un'autonoma interpretazione o valutazione della disciplina partecipativa dell'art. 10-bis.

  • art. 27 Cost.

    Ebbene, premesso che è pacifica e incontestata la circostanza della convivenza con il fratello gravato da precedenti penali, si rende opportuno rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4259/2023, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 6842/2025), giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.

    La considerazione delle vicende penali di un familiare convivente nella valutazione amministrativa di una domanda di cittadinanza non equivale a punire il richiedente per il fatto altrui; è invece un elemento del giudizio prognostico sull'opportunità di attribuire lo status.

  • art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998

    Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).

    Il TAR richiama la protezione dall'espulsione dei parenti entro il secondo grado quale beneficio indiretto che può derivare dalla cittadinanza del familiare e che concorre a spiegare la rilevanza del contesto familiare nella valutazione prognostica.

  • art. 30, comma 1, lettera c), d.lgs. 286/1998

    Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).

    Il TAR menziona la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari come beneficio indiretto collegato allo status del familiare; tale conseguenza è richiamata a sostegno della rilevanza del contesto familiare.

  • art. 6 l. 91/1992

    Sebbene il comma 5 riguardi la fattispecie criminosa “di lieve entità”, il fatto è comunque punito con la pena della reclusione “da sei mesi a cinque anni”. Si tratta, dunque, di una fattispecie criminosa indubbiamente fonte di notevole allarme sociale, anche considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione”, di modo che tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituirebbe, a fortiori, circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione

    Il TAR utilizza la soglia edittale prevista dall'art. 6 per la cittadinanza per matrimonio come parametro di raffronto nella valutazione della gravità del reato di stupefacenti e della sua rilevanza ostativa, a fortiori, ai fini della naturalizzazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Sebbene il comma 5 riguardi la fattispecie criminosa “di lieve entità”, il fatto è comunque punito con la pena della reclusione “da sei mesi a cinque anni”. Si tratta, dunque, di una fattispecie criminosa indubbiamente fonte di notevole allarme sociale

    La fattispecie di lieve entità resta, secondo il TAR, un elemento penalmente rilevante di notevole allarme sociale, anche in ragione della pena edittale da sei mesi a cinque anni, e può concorrere a fondare il giudizio prognostico negativo.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Invero, la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda sulle plurime vicende penali emerse a carico del “fratello convivente” dell'interessata.

    La sentenza riferisce che il casellario documentava tre reati in continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., ma non svolge una specifica interpretazione di tale disposizione.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    Al riguardo, valga evidenziare che si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.

    Le risultanze relative alla guida in stato di ebbrezza possono concorrere alla valutazione amministrativa di affidabilità, in quanto il TAR le considera indicative di disattenzione per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la residenza legale decennale è un presupposto per la domanda e non genera un diritto automatico al conferimento: l'Amministrazione deve valutare discrezionalmente l'interesse pubblico, l'integrazione e l'affidabilità del richiedente.
  • La valutazione prognostica sull'affidabilità ai fini della cittadinanza può considerare, oltre alla condotta personale del richiedente, il contesto familiare stabile e le vicende penali di un familiare convivente, senza che ciò costituisca attribuzione al richiedente di responsabilità penale per fatto altrui.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare autonomamente sul piano amministrativo risultanze penali anche non sfociate in condanna, incluse notizie di reato, per formulare un giudizio preventivo e prognostico sull'assimilazione dei valori dell'ordinamento e sul possibile pregiudizio alla sicurezza della comunità.
  • Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione, espressione di ampia discrezionalità di alta amministrazione, è sindacabile dal giudice nei limiti del controllo di legittimità sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione nelle valutazioni di merito dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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