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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento - Nullità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionario delegato dal dirigente di sede - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva la nullità degli avvisi perché sottoscritti da un funzionario delegato privo di qualifica dirigenziale, richiamando anche la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e in particolare se la sottoscrizione dovesse necessariamente provenire da un dirigente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La Corte ha stabilito che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, ossia a un funzionario dell'area terza prevista dal contratto collettivo del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005. Non è quindi necessaria la qualifica dirigenziale. Di conseguenza, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da tali funzionari delegati.

Norme richiamate

  • Art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.

    La norma non richiede che il funzionario delegato abbia qualifica dirigenziale; è sufficiente l'appartenenza alla carriera direttiva, corrispondente all'area terza del comparto Agenzie fiscali.

  • Art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012

    La declaratoria di incostituzionalità di questa disposizione non determina l'invalidità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionari delegati appartenenti all'area terza, poiché la validità della sottoscrizione discende direttamente dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato non è invalida per il solo fatto che il funzionario non abbia qualifica dirigenziale.
  • Per verificare la validità dell'atto occorre accertare se il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva, oggi generalmente riconducibile all'area terza del comparto Agenzie fiscali, e se esista una delega del capo dell'ufficio.
  • La declaratoria di incostituzionalità di norme relative agli incarichi dirigenziali non comporta automaticamente la nullità degli atti tributari sottoscritti da funzionari non dirigenti, quando la sottoscrizione sia comunque consentita dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
  • La nullità dell'avviso può essere sostenuta solo dimostrando la mancanza dei requisiti normativi della sottoscrizione, come l'assenza di delega o l'appartenenza del firmatario a una posizione non equiparabile alla carriera direttiva.

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