Sentenza n. 3323/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot.n.-OMISSIS- del 11.03.2025, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cesa (CE) disponeva l’annullamento dei seguenti titoli edilizi: a) permesso di costruire n.-OMISSIS- del 4.2.2008, in quanto sanante opere realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio C.E.n.-OMISSIS-, b) permesso di costruire -OMISSIS- del 18.10.2011, c) del permesso di costruire n.-OMISSIS- del 20.06.2012; d) del permesso di costruire n.-OMISSIS- del 24.06.2013 ed e) della SCIA prot.n. -OMISSIS- del 15.09.2016. Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento a)dell’ordinanza di demolizione r.g.n.-OMISSIS- n.1 del 18.04.2025, notificata il successivo 22.4.2025, ad oggetto “ai sensi dell’art.27, comma 2 del DPR 06/06/01 n.380…di provvedere…alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, in difformità alla Concessione Edilizia n.-OMISSIS- del 7.06.202004 e per illegittimità derivata delle opere eseguite con il permesso di costruire n.-OMISSIS-…e della SCIA prot.n.-OMISSIS- del 15.09.2016, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dell’abuso nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio di plurimi titoli edilizi e successiva ordinanza di demolizione delle opere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, diversi titoli edilizi rilasciati dal 2008 al 2016 per ampliamenti e sanatoria di un immobile residenziale, ritenendo che fossero fondati sull’erronea indicazione della zona urbanistica, qualificata come B0 anziché B1. Il Comune aveva inoltre valorizzato una precedente sentenza penale che aveva ordinato la demolizione di opere realizzate in difformità da un originario titolo edilizio. La ricorrente ha dedotto: l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento oltre il termine di dodici mesi, in assenza di dolo o false dichiarazioni imputabili alla privata; l’affidamento consolidato derivante dal lungo tempo trascorso e dal rilascio di ulteriori titoli; la mancata individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità; l’erronea valorizzazione della sentenza penale e la separazione tra procedimento penale e amministrativo. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’ordinanza di demolizione, deducendone l’illegittimità derivata, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, l’erronea previsione dell’acquisizione al patrimonio comunale e la mancata verifica dell’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi fosse soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990: originaria illegittimità, interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, valutazione degli interessi dei destinatari e rispetto di un termine ragionevole. Il Comune si era limitato ad affermare che l’interesse pubblico al ripristino della legalità sussistesse in re ipsa, senza indicare un interesse ulteriore e senza ponderare l’affidamento maturato dalla destinataria dopo molti anni e dopo il rilascio di ulteriori titoli. Il TAR ha escluso anche che il giudicato penale imponesse un’autotutela doverosa, poiché i titoli successivi non erano stati oggetto della sentenza penale e le ipotesi di autotutela doverosa sono tassative. Ha inoltre ritenuto insussistente il dolo della privata idoneo a giustificare l’esercizio tardivo del potere: il corretto inquadramento urbanistico rientra nelle competenze dell’amministrazione e deve essere verificato d’ufficio nell’istruttoria, indipendentemente dalle dichiarazioni del richiedente o del tecnico. Conseguentemente è stata annullata anche l’ordinanza di demolizione, fondata esclusivamente sulla sopravvenuta abusività derivante dall’annullamento dei titoli. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi richiede l’originaria illegittimità, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, la ponderazione dell’affidamento dei destinatari e l’esercizio del potere entro un termine ragionevole. Il superamento del termine di dodici mesi richiede inoltre la ricorrenza di una condotta dolosa del privato, che non può essere desunta dal semplice errore dell’amministrazione nel verificare la destinazione urbanistica.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
È la base normativa richiamata nell’ordinanza di demolizione, la quale è stata annullata perché fondata sull’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, a sua volta illegittimo.
art. 38 d.P.R. 380/2001
In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione alternativa alla demolizione; il TAR ha accolto i motivi aggiunti per illegittimità derivata, senza decidere autonomamente nel merito dell’applicabilità della sanzione pecuniaria.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, anche se ritenuto illegittimo, non può fondarsi sul solo ripristino della legalità violata: l’amministrazione deve indicare un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore, ponderarlo con l’affidamento del destinatario e motivare specificamente tale comparazione.
- Il lungo tempo trascorso dal rilascio del titolo edilizio e la realizzazione dell’intervento rafforzano l’affidamento del privato e impongono una motivazione particolarmente puntuale dell’interesse pubblico alla rimozione, nel rispetto del termine ragionevole previsto per l’autotutela.
- L’erronea indicazione della destinazione urbanistica da parte del richiedente non integra, di per sé, dolo idoneo a consentire l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario quando il corretto inquadramento urbanistico rientra nei compiti istruttori propri dell’amministrazione che rilascia il titolo.
- Un giudicato penale che ordina la demolizione di opere difformi da un originario titolo non determina automaticamente un’autotutela amministrativa doverosa sui titoli edilizi successivi, non essendo questi stati oggetto della pronuncia penale e non potendosi estendere oltre i casi previsti dalla legge le ipotesi di autotutela doverosa.
- L’ordinanza di demolizione fondata esclusivamente sulla sopravvenuta abusività delle opere derivante dall’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi deve essere annullata quando l’annullamento presupposto sia illegittimo.
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