Cassazione Penale, Sentenza n. 11305/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su: 1) presunta violazione dell'art. 157 cod. pen. per omissione di pronuncia sulla prescrizione dei reati contestati alla data dell'11/5/2020; 2) illegalità della determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte di appello avrebbe aumentato sia la pena detentiva sia l'ammenda del reato più grave a titolo di continuazione con reati satellite che prevedono, rispettivamente, pena alternativa (arresto o ammenda) e solo ammenda, e avrebbe comunque aumentato la pena detentiva finale (7 mesi anziché 5)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato quanto al secondo motivo, annullando la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviando la causa per la nuova determinazione della pena; ha assorbito il terzo motivo. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (relativo alla prescrizione) perché le contravvenzioni sono soggette al regime introdotto dalla L. 27/11/2021, n. 134 e alle pronunce delle Sezioni Unite: il blocco della prescrizione alla pronuncia di primo grado e l'istituto dell'improcedibilità si applicano, per cui la declaratoria di prescrizione era inammissibile. Ha altresì dichiarato irrevocabile la statuizione sulla responsabilità penale dell'imputato (art. 624 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte lo ha ritenuto inapplicabile nel caso concreto perché il regime temporale delle fattispecie rileva sotto la L. 27/11/2021, n.134 e le Sezioni Unite hanno indicato il blocco della prescrizione e l'improcedibilità come criterio dominante
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44, lett. b) e c)
Norma che disciplina la contravvenzione indicata come capo 1; la Corte ha preso la pena congiunta prevista da questa norma come punto di partenza per la determinazione del trattamento sanzionatorio
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 71
Contravvenzione indicata come capo 2, punita con pena alternativa (arresto o ammenda); la Corte ha osservato che, in caso di continuazione con reato che prevede pena alternativa, l'aumento va operato con le regole fissate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 95
Contravvenzione indicata come capo 3, punita con la sola pena pecuniaria; ciò rileva per il corretto calcolo degli aumenti in caso di continuazione con reato principale che prevede pena congiunta
L. 27 novembre 2021, n. 134
Ha introdotto il quadro normativo che sospende il normale corso della prescrizione alla pronuncia di primo grado e ha previsto l'istituto dell'improcedibilità applicabile ai reati commessi dall'1/1/2020; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime alle contravvenzioni contestate
art. 161-bis cod. pen.
Richiamato come norma che conferma e precisa il blocco del corso della prescrizione in concomitanza con la pronuncia della sentenza di primo grado
art. 344-bis cod. proc. pen.
Richiamato come norma che ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità per i giudizi di impugnazione conseguenti; la Corte lo ha considerato parte essenziale del nuovo regime temporale
Sezioni Unite, n. 20989 del 12/12/2024 (Pg/Polichetti)
"limpido il nesso fra la conferma dell'individuazione della sentenza di primo grado come momento di tendenziale cessazione del corso della prescrizione del reato e la contemporanea introduzione dell'istituto (per vero, non sedimentato nella tradizione giuridica) dell'improcedibilità, espressamente riservato ai reati commessi dall'I. gennaio 2020. La legge del 2021 ha, con l'art. 161-bis cod. pen., confermato, precisandone gli effetti, il blocco del corso della prescrizione del reato in concomitanza con la pronuncia della sentenza di primo grado e ha, in pari tempo, con l'art. 344-bis cod. proc. pen, introdotto l'improcedibilità per i conseguenti giudizi di impugnazione."
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per reati commessi dal 1/1/2020, la sentenza di primo grado determina il blocco della prescrizione e si applica il rimedio dell'improcedibilità in appello; la Corte ha ritenuto che questo sia l'unico regime applicabile ai fatti di Stirparo
Sezioni Unite, n. 40983 del 21/6/2018 (Giglia)
"1) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva"; "2) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen."
Principio guida per la determinazione dell'aumento per continuazione nei casi di pene miste: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia applicato correttamente questi criteri nel calcolo degli aumenti
Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 (Basile)
Richiamata come orientamento conforme al principio secondo cui, in presenza di pena alternativa per il reato satellite, il giudice può limitare l'aumento a una sola delle pene del reato più grave motivando la scelta
art. 133 cod. pen.
Richiesto come criterio motivazionale per la scelta di quale pena aumentare quando il reato più grave prevede pene congiunte e il satellite pena alternativa; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la preferenza
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato
Massime di principio
- Se il reato principale è punito con pena congiunta (detentiva e pecuniaria) e il reato satellite è punito solo con ammenda, in caso di continuazione l'aumento deve essere operato su entrambe le pene previste per il reato più grave, convertendo la frazione detentiva dell'aumento in misura pecuniaria per la coerenza del cumulo (principio Giglia).
- Se il reato principale ha pena congiunta e il satellite prevede pena alternativa, il giudice può aumentare solo una delle pene previste per il reato principale, ma è obbligato a motivare la scelta richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; la mancata motivazione o l'aumento indiscriminato di entrambe le pene è vizio annullabile.
- Quando le fattispecie sono soggette al regime introdotto dalla L. 27/11/2021, n. 134 (reati commessi dal 1/1/2020), le richieste fondate sulla decorrenza ordinaria della prescrizione possono essere inammissibili: prevale il criterio del blocco della prescrizione alla sentenza di primo grado e l'applicazione dell'improcedibilità per i giudizi di impugnazione.
- La Corte di legittimità può annullare la decisione di merito limitatamente al solo trattamento sanzionatorio se riscontra errori nel calcolo o nell'applicazione dei criteri di continuazione, lasciando ferma l'affermazione di responsabilità (che può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).
- Nel motivare la determinazione della pena in caso di pluralità di reati è essenziale richiamare e applicare espressamente i principi delle Sezioni Unite quando rilevanti; l'omessa applicazione di tali principi integra motivo di cassazione con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
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