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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 3/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la cessione pro solvendo di crediti presenti e futuri verso il GSE, effettuata a garanzia di un finanziamento bancario a medio-lungo termine, rientra nell’art. 15 DPR 601/1973 e beneficia dell’esenzione da imposta di registro e bollo.

Cessione di crediti verso il GSE a garanzia di un mutuo: esenzione da imposta di registro e bollo

Cessione di crediti verso il GSE a garanzia di un finanziamento

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, della cessione pro solvendo di crediti presenti e futuri vantati nei confronti del GSE, effettuata dalla società ALFA s.r.l. a garanzia del rimborso di un mutuo concesso dalla Banca BETA. L’Agenzia delle Entrate conclude che l’operazione rientra nell’ambito dell’art. 15 DPR 29 settembre 1973, n. 601 e, pertanto, è esente da imposta di registro e imposta di bollo.

Fatti oggetto dell’interpello

La società ALFA s.r.l. ha realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti. In base alla convenzione, ALFA ha diritto a percepire tali tariffe fino al 6 maggio 2030.

Per garantire il rimborso di un finanziamento a medio-lungo termine, derivante da un contratto di mutuo stipulato il 3 luglio 2009 con Banca BETA, la società intende cedere pro solvendo alla banca i crediti presenti e futuri verso il GSE. Il GSE verserà direttamente alla banca cessionaria le somme dovute a titolo di tariffa incentivante.

Quesito posto dal contribuente

L’istante chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, applicabile al contratto di cessione del credito che accompagna l’operazione di finanziamento.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, la cessione del credito rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 601/1973, in quanto collegata a un finanziamento a medio e lungo termine. Di conseguenza, il contratto dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.

L’argomento principale è che la cessione di un credito stipulata come garanzia di un finanziamento deve essere considerata tra le vicende di esecuzione, modificazione ed estinzione del finanziamento stesso, espressamente richiamate dalla norma.

Inquadramento normativo

L’Agenzia ricorda che l’art. 15, comma 1, del DPR n. 601/1973 prevede l’esenzione da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative per:

  • le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti a tali operazioni;
  • gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione;
  • le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate;
  • le eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali.

Viene inoltre precisato che sono considerate a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento con durata contrattuale superiore a 18 mesi.

L’art. 17 del medesimo decreto stabilisce che le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni di cui agli artt. 15 e 16 corrispondono, in luogo delle imposte ordinarie e delle tasse sulle concessioni governative, un’imposta sostitutiva.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, nell’ambito dell’art. 15 rientrano non solo il finanziamento in senso stretto, ma anche gli atti connessi alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le prestazioni di garanzia di qualunque tipo.

Per stabilire se un atto possa beneficiare del regime agevolativo, occorre verificare la sua inerenza all’operazione di finanziamento. Sul punto vengono richiamate le risoluzioni n. 310273 del 18 aprile 1988 e n. 310932 del 4 aprile 1989.

Nel caso esaminato, la cessione pro solvendo dei crediti verso il GSE è finalizzata a garantire il rimborso delle somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca. La stessa bozza contrattuale allegata all’istanza conferma che la cessione è effettuata “allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento”.

Pur essendo un contratto autonomo rispetto al mutuo e dotato di propria causa giuridica, la cessione assume quindi una funzione di garanzia dell’adempimento del contratto di finanziamento e deve essere ricondotta all’art. 15 DPR n. 601/1973.

Conferma giurisprudenziale

La risoluzione richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 2734 del 5 febbraio 2009, che interpreta in senso ampio l’art. 15 DPR n. 601/1973. Secondo la Cassazione, la norma, per il suo riferimento a “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni”, comprende tutto quanto concerne il finanziamento, la sua modificazione ed estinzione, includendo espressamente anche le cessioni di credito stipulate in relazione a finanziamenti a medio/lungo termine.

Conclusione operativa

La cessione del credito oggetto dell’interpello, essendo posta in essere a scopo di garanzia del mutuo stipulato tra ALFA e Banca BETA, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del DPR n. 601/1973 e risulta quindi esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano osservati dalle strutture dipendenti.

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