Risoluzione n. 30 del 3/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’esenzione IVA dell’art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 può applicarsi anche a società cooperative costituite tra professionisti sanitari, pur se non strutturate come consorzi, quando svolgano servizi strumentali all’attività esente dei soci e al mero costo.
Applicabilità dell’esenzione IVA alle società cooperative tra esercenti attività sanitaria
Esenzione IVA per cooperative tra professionisti sanitari
La risoluzione esamina se l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa estendersi alle società cooperative costituite tra soggetti esercenti attività sanitaria. Il documento conclude in senso positivo, valorizzando la funzione sostanziale della struttura associativa rispetto alla sola forma giuridica adottata.
Quesito sottoposto all’Agenzia
L’istanza prende le mosse dall’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE, che consente l’esenzione per le prestazioni rese da associazioni autonome di persone che svolgono attività esenti o non soggette a IVA, purché i servizi siano direttamente necessari all’attività dei membri e il rimborso copra solo le spese comuni, senza distorsioni della concorrenza.
Viene evidenziato che l’art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 recepisce tale principio limitando, in apparenza, l’esenzione alle prestazioni rese da:
- consorzi;
- società consortili;
- società cooperative con funzioni consortili; costituiti tra soggetti con percentuale di detrazione non superiore al 10% nel triennio solare precedente.
La Confederazione istante osserva tuttavia che i professionisti sanitari non potrebbero normalmente adottare lo schema del consorzio, poiché il codice civile presuppone l’esercizio di attività d’impresa da parte dei consorziati o soci. Chiede quindi se l’esenzione si applichi anche alle cooperative tra esercenti attività sanitaria, esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18), che svolgano attività ausiliarie o strumentali rispetto a quelle dei soci.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo la Confederazione istante, il beneficio va riconosciuto anche alle società cooperative costituite tra esercenti le professioni sanitarie. La tesi si fonda sull’idea che la direttiva comunitaria non richieda una forma organizzativa specifica, ma solo la presenza di un’associazione autonoma di soggetti che esercitano attività esente e che si avvalgono della struttura per servizi strumentali all’attività dei membri.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce il rapporto tra norma interna e norma unionale, ribadendo che la finalità dell’esenzione è evitare che i soggetti che svolgono attività esenti o non soggette a IVA siano penalizzati dall’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti quando esternalizzano servizi necessari e funzionali alla propria attività, come servizi amministrativi, contabilità, gestione di beni strumentali e immobili.
La nozione di “associazioni autonome di persone” viene letta in senso sostanziale: rilevano soggetti, persone fisiche o giuridiche, accomunati dall’esercizio di attività esente o non soggetta a IVA e da uno scopo di supporto e collaborazione rispetto all’attività dei singoli partecipanti.
In coerenza con questa impostazione, il legislatore nazionale ha individuato come categorie tipiche i consorzi e le cooperative con funzioni consortili, ritenute strutture associative compatibili con la ratio dell’esenzione e assimilabili alle associazioni autonome di persone contemplate dalla direttiva.
Rilevanza della forma giuridica e funzione della struttura
Il documento precisa che il riferimento del diritto interno alle strutture consortili non va letto in modo restrittivo o discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi che perseguano la stessa finalità, cioè rendere ai soci, al mero costo, servizi comuni funzionali all’attività esente o non soggetta a IVA.
L’Agenzia afferma che, ai fini dell’esenzione, non assume rilievo determinante la forma giuridica della struttura, bensì il suo oggetto sociale e la sua funzione di cooperazione all’attività esente o esclusa da IVA svolta dagli associati.
Richiamo a precedenti e principi interpretativi
La risoluzione richiama la circolare n. 23/E del 2009, che aveva già riconosciuto la possibilità di equiparare al consorzio organizzazioni di origine comunitaria con finalità analoghe, come i GEIE costituiti ai sensi dell’art. 3 del regolamento CEE n. 2137/85. Tale richiamo viene interpretato come esemplificativo e non tassativo.
Viene inoltre sottolineato che una medesima funzione strumentale può essere svolta anche da strutture associative diverse da quelle consortili, quando gli associati demandino ad esse lo svolgimento di segmenti della propria attività economica.
Conclusione
L’Agenzia conclude che possono rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 anche le società cooperative costituite tra soggetti esercenti l’attività sanitaria, purché siano destinate a fornire al socio professionista servizi che consentano o facilitino l’attività sanitaria da lui prestata.
La risoluzione chiude con l’indicazione di vigilanza alle Direzioni regionali affinché i principi enunciati siano osservati dagli uffici periferici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 3 apr 2012Risoluzione n. 29 del 3/04/2012
- Risoluzione · 4 apr 2012Risoluzione n. 32 del 4/04/2012
- Risoluzione · 4 apr 2012Risoluzione n. 31 del 4/04/2012
- Risoluzione · 28 mar 2012Risoluzione n. 28 del 28/03/2012
- Risoluzione · 10 apr 2012Risoluzione n. 33 del 10/04/2012
- Risoluzione · 26 mar 2012Risoluzione n. 26 del 26/03/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →