Cassazione Penale, Sentenza n. 13301/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato la decisione del Tribunale di Grosseto e condannato Costagli per il reato di diffamazione aggravata. Il Tribunale aveva dichiarato la non esercitabilità dell'azione penale per diffamazione invocando il divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) poiché era già stata esercitata azione per il reato di calunnia nei confronti del medesimo fatto; la Corte di appello invece aveva ritenuto che calunnia e diffamazione derivassero da condotte ontologicamente differenti e aveva quindi affermato la responsabilità penale. Costagli ha impugnato sostenendo (1) motivazione apparente e insufficiente della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non ha descritto la condotta contestata né indicato le prove che avrebbero provato la diffamazione e (2) carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha dichiarato che la sentenza della Corte d'appello è affetta da nullità per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., perché non descrive la condotta dell'imputato né indica le prove che avrebbero consentito di ritenere integrato il reato di diffamazione aggravata. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Ha inoltre disposto che la nuova sezione regoli le spese processuali del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva invocato questo articolo per sostenere il divieto di un secondo giudizio in relazione alla precedente esercitazione dell'azione penale per calunnia; la Corte d'appello ne aveva invece escluso l'applicabilità ritenendo che i reati fossero commessi con condotte ontologicamente differenti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse nulla per insufficienza della motivazione ex art.125(3), in quanto non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico che ha portato all'affermazione della responsabilità penale (mancano descrizione della condotta e indicazione delle prove).
Massime di principio
- Un giudizio di secondo grado che modifica la qualificazione giuridica o afferma la responsabilità deve descrivere la condotta contestata e motivare con riferimento alle prove: la mera affermazione della completezza dell'istruttoria non è sufficiente.
- Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) va valutato sulla base dell'identità fattuale e materiale della condotta: la diversa qualificazione giuridica non basta se i fatti e la condotta sono gli stessi; viceversa, se le condotte sono ontologicamente differenti, può non operare il divieto.
- In caso di rigetto di richieste di integrazione o rinnovazione dell'istruttoria, il giudice d'appello deve motivare adeguatamente il rifiuto, soprattutto se da tale rifiuto dipende l'esito della causa.
- La Corte di Cassazione annulla quando la motivazione non permette di capire il percorso logico-giuridico che collega le prove all'accertamento del fatto e alla sua riconducibilità all'imputato; ciò comporta quasi sempre il rinvio per nuovo giudizio.
- Per evitare l'annullamento in casi analoghi, il giudice d'appello dovrebbe esplicitare (anche richiamando e valutando le prove assunte in primo grado) perché ritiene integrata la fattispecie diversa da quella già oggetto di precedente azione penale.
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