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Sentenza

Sentenza n. 4720/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. degli artt. 6.2.1 (“Requisiti di capacità tecnica e professionale - LOTTO 1 - COLLEGI UNIVERSITARI IN VARESE”), 6.2.2. (“Requisiti di capacità tecnica e professionale LOTTO 2 - COLLEGIO SANTA TERESA IN COMO”) e 6.5. (“Indicazioni sui requisiti speciali in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti al medesimo concorrente”) del Disciplinare di gara; b. del Bando di gara, nella parte in cui richiama e fa propri i requisiti previsti dal Disciplinare di gara e nella parte in cui fissa il termine per la presentazione delle offerte al 19.01.2026; c. ove lesivi, dei Chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante in data 19.12.2025 e in particolare della risposta al quesito n. 4.3, con cui l'Amministrazione ha confermato la legittimità della clausola impugnata, respingendo la richiesta di modifica; d. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione a contrarre n. 263 del 29 settembre 2025, ove lesiva degli interessi della ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 marzo 2026: g. della proposta di aggiudicazione del RUP del 16 marzo 2026; h. dei verbali di gara, inclusi quelli relativi alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica e alla verifica della congruità dell'offerta dell'unica partecipante; i. del provvedimento con cui il RUP ha dichiarato congrua, seria, sostenibile e realizzabile l'offerta della controinteressata; nonché per la declaratoria di inefficacia/annullamento del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ex artt. 121, 122 124 c.p.a. e, in ogni caso, con ogni effetto ed onere conseguente, compresa la eventuale declaratoria di subentro nel contratto. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 maggio 2026: j. del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria prot. 40078 del 16/04/2026 notificato il successivo 20/04/2026, con cui è stata disposta la "Presa d’atto del rigetto dell’istanza cautelare e conseguenti determinazioni in ordine alla sospensione dell’aggiudicazione e alla proroga tecnica dei servizi", con cui si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a Meit Multiservices s.r.l. e si è disposta l'esecuzione anticipata del servizio con decorrenza dal 1 maggio 2026; nonché, per quanto occorrer possa, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1 luglio 2026: k. del Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Insubria del 22/05/2026 notificato in pari data, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi alberghieri presso le residenze universitarie di Ateneo della durata di due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Lotto 1 - Residenze universitarie in Varese - CIG B951710679, Lotto 2 - Collegio Santa Teresa in Como - CIG B95171174C. Presa d'atto del rigetto dell'appello cautelare e conseguenti determinazioni in ordine alla sospensione dell'aggiudicazione e alla proroga tecnica dei servizi".

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Clausole del disciplinare e del bando della procedura aperta per l'affidamento biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, dei servizi alberghieri presso le residenze universitarie di Ateneo, relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale; in seguito, aggiudicazione dei due lotti e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, operatore uscente del servizio del Lotto 1, non ha presentato domanda di partecipazione e ha impugnato immediatamente le clausole degli artt. 6.2.1, 6.2.2 e 6.5 del disciplinare, sostenendo che fossero escludenti e imponessero requisiti sproporzionati. Per ciascun lotto era richiesto di avere eseguito, nei dieci anni precedenti, almeno quattro servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore alla base d'asta annuale; per la partecipazione a entrambi i lotti era richiesto, in alternativa, di avere svolto quattro servizi ciascuno di importo almeno pari alla base d'asta annuale complessiva oppure otto servizi, quattro per ciascun lotto, con i rispettivi importi minimi. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, comma 3, e 100, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere per manifesta illogicità: il requisito, a suo avviso, duplicava o moltiplicava senza necessità l'esperienza richiesta, non consentiva di comprovare la capacità con un unico contratto di importo superiore e restringeva indebitamente la concorrenza, penalizzando operatori organizzati su commesse di grandi dimensioni. Dopo l'aggiudicazione a Meit Multiservices S.r.l., unica partecipante, la ricorrente ha proposto tre ricorsi per motivi aggiunti: contro l'aggiudicazione, contestando anche l'automatismo dell'affidamento all'unica offerente, l'assenza di motivazione rafforzata sulla convenienza e i presupposti dell'esecuzione anticipata; contro gli atti che avevano ripristinato l'efficacia dell'aggiudicazione e disposto l'esecuzione anticipata; e contro il successivo provvedimento di analogo contenuto. Le amministrazioni e l'aggiudicataria hanno eccepito l'inammissibilità dei ricorsi e ne hanno contestato la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni di inammissibilità e ha respinto nel merito il ricorso introduttivo. Ha ritenuto legittima la scelta discrezionale della stazione appaltante: il numero minimo di quattro servizi è correlato alla durata massima quadriennale del rapporto, comprensiva dell'opzione di rinnovo, e il periodo di riferimento decennale consente di verificare un'esperienza plurima, continuativa e non occasionale. La stazione appaltante può valorizzare la pluralità delle referenze e un'esperienza diversificata, anziché considerare sufficiente un unico servizio di importo maggiore; il precedente bando, che richiedeva un diverso requisito basato sul fatturato specifico, non vincolava la nuova scelta. I requisiti sono stati giudicati attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e non manifestamente irragionevoli o distorsivi della concorrenza, anche perché il sindacato giudiziale sulle scelte di qualificazione è limitato alla verifica di proporzionalità, ragionevolezza e attinenza. Respinte le censure del ricorso introduttivo, il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti: la ricorrente non aveva partecipato alla gara e, una volta riconosciuta la legittimità delle clausole che assumeva di non poter soddisfare, l'annullamento dell'aggiudicazione non le avrebbe procurato utilità. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000 oltre oneri e accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Come è noto, l’art. 3 D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, e proporzionalità.

    L'accesso al mercato deve essere favorito nel rispetto, tra gli altri, della concorrenza e della proporzionalità; tale principio si coordina con l'interesse della stazione appaltante a definire requisiti adeguati alle prestazioni da acquisire.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il punto di equilibrio fra le due esigenze è espresso, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, nell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in base al quale le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché "attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto" e tenendo comunque presente "l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese".

    I requisiti speciali sono legittimi se attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto; l'interesse a un'ampia partecipazione va bilanciato con le caratteristiche delle prestazioni e con l'interesse pubblico perseguito.

  • art. 100, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Alla luce di quanto esposto, ritiene, pertanto, il Collegio che i requisiti di partecipazione in questa sede contestati risultino proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 100, comma 2, D.Lgs. 36/2023.

    I requisiti di partecipazione devono essere proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto; nel caso esaminato, il numero e l'importo dei servizi analoghi richiesti soddisfacevano tali condizioni.

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    L'art. 100, comma 11 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

    La stazione appaltante può richiedere, come requisito tecnico-professionale, l'esecuzione di servizi analoghi nel decennio precedente, anche se resi a soggetti privati.

  • artt. 121, 122 e 124 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate nella domanda di declaratoria di inefficacia o annullamento del contratto e di eventuale subentro, ma la sentenza non le applica, perché i motivi aggiunti contro l'aggiudicazione sono dichiarati improcedibili.

Massime di principio

  • La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nel determinare i requisiti tecnico-professionali, anche più rigorosi dei minimi normativi, purché siano chiari, attinenti all'oggetto del contratto, ragionevoli e proporzionati all'interesse pubblico perseguito; il sindacato del giudice si limita alla verifica di tali condizioni e non sostituisce la valutazione amministrativa.
  • Nel dimensionare un requisito di esperienza, la stazione appaltante può attribuire rilievo alla pluralità e continuità dei servizi analoghi svolti, oltre che al loro importo. Un unico contratto di valore maggiore non deve necessariamente essere ammesso come alternativa a più contratti, se la lex specialis persegue legittimamente l'accertamento di un'esperienza plurima e diversificata.
  • Il requisito di capacità tecnico-professionale basato su un numero minimo di servizi analoghi può essere giustificato in rapporto alla durata del contratto e richiesto entro un arco temporale ampio, se la scelta è ragionevole e proporzionata e mira a verificare un'esperienza consolidata, non meramente occasionale.
  • La tutela della concorrenza non attribuisce a ogni operatore economico un diritto incondizionato a partecipare: l'apertura del mercato va bilanciata con l'interesse della stazione appaltante ad acquisire prestazioni adeguate alle esigenze pubbliche definite dalla lex specialis.
  • Quando è respinta la contestazione delle clausole della gara che il ricorrente assumevano di impedirgli la partecipazione, i ricorsi per motivi aggiunti contro l'aggiudicazione possono divenire improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente non ha partecipato e non ricaverebbe utilità concreta dall'annullamento dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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